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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4450/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4450 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venezia, via Bruno Buozzi, n.8
e
(c.f. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Venezia, via dei Melograni, n. 4 int.6 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marta Visentin (PEC:
in Spinea (VE), viale Viareggio 3/a che li rappresenta e Email_1
difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 17.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.03.2025, che di seguito si riproducono: “ Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia, in data 4.10.1998, con atto trascritto al
n. 112 nel Registro degli Atti di Matrimonio P.II, S.A, Anno 1998 del Comune di Venezia ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei prescritti registri
Per_ esonerandolo da ogni responsabilità in merito. 1) I figli e , entrambi maggiorenni ma Per_2
non ancora economicamente autosufficienti, manterranno la residenza con la madre nell'ex casa familiare, nella quale continueranno a vivere. 2) A titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
ed , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, il sig. si obbliga Per_2 Parte_2
a corrispondere alla sig. anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun mese la somma Pt_1
complessiva di euro 600,00 (seicento/00 euro) -pari euro 300,00 (trecento/00 euro) per ciascun figlio - accreditandola sul conto corrente intestato a individuato dal codice IBAN Parte_1
[...], somma che andrà aggiornata annualmente, a far data dal 1.1
0.202 5, secondo gli indici ISTAT;
3) Le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate , anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019 , resteranno a carico per il 50% di ciascuno genitore . 4) La casa coniugale, costituita da un'abitazione unifamiliare sita in Venezia, via Buozzi, n.8 , con garage pertinenziale , catastalmente individuata al C.F. fg.159, mapp.1586 sub. 2 (cat. A/2) e sub 1 (cat, C/6) resterà assegnata con arredo e corredo esistente alla sig.ra che né è esclusiva proprietaria, la quale Pt_1
Per_ vi abiterà insieme ai figli . 5) I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia
(di anni 18 ) spetti integralmente a entre le eventuali detrazioni per figli a carico Parte_1
vadano ripartire al 50% tra i genitori come pure le detrazioni d'imposta per le spese detraibili sostenute per i figli, sempre che siano effettivamente sostenute al 50% da entrambi i genitori . 6)
Le parti si danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro tutti i beni in comproprietà e ribadiscono di aver già regolato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 04.10.1998 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 16.11.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12755/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 3202/2024, pubbl. il 17/09/2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo in data 08.05.2025, nulla ha dedotto in senso contrario alle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 16.11.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12755/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 3202/2024, pubbl. il 17/09/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.10.2024 da Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia
[...] Parte_2
al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4450 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venezia, via Bruno Buozzi, n.8
e
(c.f. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Venezia, via dei Melograni, n. 4 int.6 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marta Visentin (PEC:
in Spinea (VE), viale Viareggio 3/a che li rappresenta e Email_1
difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 17.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.03.2025, che di seguito si riproducono: “ Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia, in data 4.10.1998, con atto trascritto al
n. 112 nel Registro degli Atti di Matrimonio P.II, S.A, Anno 1998 del Comune di Venezia ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei prescritti registri
Per_ esonerandolo da ogni responsabilità in merito. 1) I figli e , entrambi maggiorenni ma Per_2
non ancora economicamente autosufficienti, manterranno la residenza con la madre nell'ex casa familiare, nella quale continueranno a vivere. 2) A titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
ed , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, il sig. si obbliga Per_2 Parte_2
a corrispondere alla sig. anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun mese la somma Pt_1
complessiva di euro 600,00 (seicento/00 euro) -pari euro 300,00 (trecento/00 euro) per ciascun figlio - accreditandola sul conto corrente intestato a individuato dal codice IBAN Parte_1
[...], somma che andrà aggiornata annualmente, a far data dal 1.1
0.202 5, secondo gli indici ISTAT;
3) Le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate , anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019 , resteranno a carico per il 50% di ciascuno genitore . 4) La casa coniugale, costituita da un'abitazione unifamiliare sita in Venezia, via Buozzi, n.8 , con garage pertinenziale , catastalmente individuata al C.F. fg.159, mapp.1586 sub. 2 (cat. A/2) e sub 1 (cat, C/6) resterà assegnata con arredo e corredo esistente alla sig.ra che né è esclusiva proprietaria, la quale Pt_1
Per_ vi abiterà insieme ai figli . 5) I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia
(di anni 18 ) spetti integralmente a entre le eventuali detrazioni per figli a carico Parte_1
vadano ripartire al 50% tra i genitori come pure le detrazioni d'imposta per le spese detraibili sostenute per i figli, sempre che siano effettivamente sostenute al 50% da entrambi i genitori . 6)
Le parti si danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro tutti i beni in comproprietà e ribadiscono di aver già regolato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 04.10.1998 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 16.11.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12755/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 3202/2024, pubbl. il 17/09/2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo in data 08.05.2025, nulla ha dedotto in senso contrario alle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 16.11.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12755/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 3202/2024, pubbl. il 17/09/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.10.2024 da Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia
[...] Parte_2
al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore