Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1203
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per mancata produzione della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha accolto il ricorso poiché l'Agenzia delle Entrate non ha ottemperato all'ordinanza di produrre la cartella di pagamento. La mancata produzione impedisce la verifica della medesimezza del titolo rispetto alla cartella già pagata dal ricorrente. La Corte ritiene fondata la tesi del ricorrente, dato che l'ente impositore non ha confutato le sue affermazioni e la seconda cartella, pagata dal ricorrente, si basava sullo stesso titolo della prima.

  • Altro
    Prescrizione del debito

    La Corte non si pronuncia esplicitamente sulla prescrizione, ma accoglie il ricorso basandosi sulla mancata produzione della cartella e sul pagamento di una cartella successiva per lo stesso titolo, ritenendo che il ricorrente nulla debba.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1203
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo