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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000451635000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante una cartella di pagamento precedentemente emessa per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia relativa a imposta di registro, per un valore di causa di €. 1.635,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:”… occorre premettere che in data 03/11/2007, il sig. Ricorrente_1, riceveva un plico contenente avviso di liquidazione d'imposta, con annessa sanzione, in riferimento all'atto redatto dal Notaio Dott.ssa Nominativo_1, in data 12/08/2004, registrato presso l'Ufficio del registro di Vibo Valentia, in data 09/09/2004, beneficiando dell'agevolazione per l'acquisto prima casa, per non aver gli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto d'acquisto il trasferimento di residenza nel termine di diciotto mesi dall'acquisto. Sennonchè avverso detto avviso il Sig. Ricorrente_1 interponeva opposizione dinnanzi all'Ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valenta, Con sentenza n 268/2/08, la Commissione tributaria, rigettava il ricorso condannando il ricorrente ad € 150,00 per spese e competenze. In data 02/07/2019 l'Equitalia notificava al ricorrente la cartella esattoriale, sottesa all'atto oggi impugnato, dal cui contenuto si rilevava che la stessa veniva emessa sulla base della sentenza n 268/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria di Vibo Valentia, Sennonchè la stessa Equitalia, a seguito di contestazioni sollevate dal ricorrente, ossia che l'acquisto era stato fatto in comproprietà con il fratello Nominativo_2, faceva presente che l'imposta di registro dovesse essere ridotta al 50%. L'Equtalia, preso atto di quanto sopra, in data 11/06/2010, emetteva nuova cartella per il medesimo titolo (sentenza n 268/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria di Vibo Valentia), chiedendo, questa volta il 50% delle somme dovute a titolo di registro trasferimento fabbricati, che veniva dal ricorrente regolarmente pagata come da ricevuta che si allega.” Parte ricorrente eccepiva poi la prescrizione del debito, non essendo stati notificati, medio tempore, atti interruttivi del relativo termine. Allegava documentazione a comprova delle proprie argomentazioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, che sosteneva la infondatezza del ricorso, deducendo che il debito si sarebbe cristallizzato in forza della mancata impugnazione della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata. Allegava documentazione a comprova della avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
All'udienza del 1.12.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che parte ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento n. 094200900167066721000, notificata in data 02/07/2009, fu emessa a seguito della sentenza n. n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo Valentia;
Considerato che
la cartella di pagamento n 09420100013429460, notificata in data 11/06/2010, che il ricorrente ha allegato agli atti con la prova dell'avvenuto pagamento, sia pure di somma inferiore, risulta essere stata emessa per il medesimo titolo di cui sopra;
Ritenuto che
ai fini della decisione della presente controversia è indispensabile acquisire la copia integrale della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, al fine di verificare quanto dedotto da parte ricorrente;
P.Q.M.
Dispone che l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia produca, entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, copia integrale della cartella di pagamento n. 094200900167066721000, notificata al ricorrente in data 02/07/2009.”
Detta ordinanza risulta essere stata comunicata all'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 5.12.2025.
Tuttavia il suddetto Ufficio nulla faceva pervenire.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui sopra da parte dell'ente impositore priva la Corte dell'elemento di riscontro ricercato, cioè la medesimezza del titolo sulla base del quale furono emesse sia la cartella n.
094200900167066721000, notificata al ricorrente in data 02/07/2009, alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sia la cartella n. 09420100013429460, notificata in data 11/06/2010, che il ricorrente ha allegato agli atti con la prova dell'avvenuto pagamento. Per quest'ultima, che il ricorrente ha prodotto, non v'è dubbio che essa faccia riferimento alla sentenza n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo Valentia. Si sarebbe voluto verificare l'affermazione del ricorrente secondo la quale la cartella di pagamento che l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia ha omesso di produrre facesse effettivamente riferimento alla medesima sentenza.
La mancata ottemperanza all'ordinanza da parte dell'ente impositore e la mancanza di confutazione da parte di quest'ultimo nelle controdeduzioni depositate in atti, delle affermazioni del ricorrente circa la medesimezza del titolo (essendo stata la seconda cartella emessa per una cifra inferiore, dopo le contestazioni effettuate dal ricorrente circa la parziarietà dell'obbligazione), devono far propendere per la fondatezza della tesi del ricorrente.
Non sussiste una preclusione alla delibazione del ricorso per la mancata impugnazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento, dal momento che risulta provato che il ricorrente nulla deve, avendo pagato la parte di debito di propria competenza a seguito della sentenza, che lo vide soccombente. Dunque non sussiste il presupposto legittimante l'emissione dell'intimazione impugnata, atteso che la cartella da essa contemplata era stata evidentemente successivamente rettificata con l'emissione della nuova cartella - che il ricorrente onorò con il pagamento della nuova somma determinata dall'agente per la riscossione – fondata sul medesimo titolo legittimante la pretesa, cioè la sentenza n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo
Valentia.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto poiché il provvedimento impugnato risulta illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia e Agenzia Entrate
Riscossione, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000451635000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante una cartella di pagamento precedentemente emessa per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia relativa a imposta di registro, per un valore di causa di €. 1.635,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:”… occorre premettere che in data 03/11/2007, il sig. Ricorrente_1, riceveva un plico contenente avviso di liquidazione d'imposta, con annessa sanzione, in riferimento all'atto redatto dal Notaio Dott.ssa Nominativo_1, in data 12/08/2004, registrato presso l'Ufficio del registro di Vibo Valentia, in data 09/09/2004, beneficiando dell'agevolazione per l'acquisto prima casa, per non aver gli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto d'acquisto il trasferimento di residenza nel termine di diciotto mesi dall'acquisto. Sennonchè avverso detto avviso il Sig. Ricorrente_1 interponeva opposizione dinnanzi all'Ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valenta, Con sentenza n 268/2/08, la Commissione tributaria, rigettava il ricorso condannando il ricorrente ad € 150,00 per spese e competenze. In data 02/07/2019 l'Equitalia notificava al ricorrente la cartella esattoriale, sottesa all'atto oggi impugnato, dal cui contenuto si rilevava che la stessa veniva emessa sulla base della sentenza n 268/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria di Vibo Valentia, Sennonchè la stessa Equitalia, a seguito di contestazioni sollevate dal ricorrente, ossia che l'acquisto era stato fatto in comproprietà con il fratello Nominativo_2, faceva presente che l'imposta di registro dovesse essere ridotta al 50%. L'Equtalia, preso atto di quanto sopra, in data 11/06/2010, emetteva nuova cartella per il medesimo titolo (sentenza n 268/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria di Vibo Valentia), chiedendo, questa volta il 50% delle somme dovute a titolo di registro trasferimento fabbricati, che veniva dal ricorrente regolarmente pagata come da ricevuta che si allega.” Parte ricorrente eccepiva poi la prescrizione del debito, non essendo stati notificati, medio tempore, atti interruttivi del relativo termine. Allegava documentazione a comprova delle proprie argomentazioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, che sosteneva la infondatezza del ricorso, deducendo che il debito si sarebbe cristallizzato in forza della mancata impugnazione della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata. Allegava documentazione a comprova della avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
All'udienza del 1.12.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che parte ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento n. 094200900167066721000, notificata in data 02/07/2009, fu emessa a seguito della sentenza n. n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo Valentia;
Considerato che
la cartella di pagamento n 09420100013429460, notificata in data 11/06/2010, che il ricorrente ha allegato agli atti con la prova dell'avvenuto pagamento, sia pure di somma inferiore, risulta essere stata emessa per il medesimo titolo di cui sopra;
Ritenuto che
ai fini della decisione della presente controversia è indispensabile acquisire la copia integrale della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, al fine di verificare quanto dedotto da parte ricorrente;
P.Q.M.
Dispone che l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia produca, entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, copia integrale della cartella di pagamento n. 094200900167066721000, notificata al ricorrente in data 02/07/2009.”
Detta ordinanza risulta essere stata comunicata all'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 5.12.2025.
Tuttavia il suddetto Ufficio nulla faceva pervenire.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui sopra da parte dell'ente impositore priva la Corte dell'elemento di riscontro ricercato, cioè la medesimezza del titolo sulla base del quale furono emesse sia la cartella n.
094200900167066721000, notificata al ricorrente in data 02/07/2009, alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sia la cartella n. 09420100013429460, notificata in data 11/06/2010, che il ricorrente ha allegato agli atti con la prova dell'avvenuto pagamento. Per quest'ultima, che il ricorrente ha prodotto, non v'è dubbio che essa faccia riferimento alla sentenza n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo Valentia. Si sarebbe voluto verificare l'affermazione del ricorrente secondo la quale la cartella di pagamento che l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia ha omesso di produrre facesse effettivamente riferimento alla medesima sentenza.
La mancata ottemperanza all'ordinanza da parte dell'ente impositore e la mancanza di confutazione da parte di quest'ultimo nelle controdeduzioni depositate in atti, delle affermazioni del ricorrente circa la medesimezza del titolo (essendo stata la seconda cartella emessa per una cifra inferiore, dopo le contestazioni effettuate dal ricorrente circa la parziarietà dell'obbligazione), devono far propendere per la fondatezza della tesi del ricorrente.
Non sussiste una preclusione alla delibazione del ricorso per la mancata impugnazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento, dal momento che risulta provato che il ricorrente nulla deve, avendo pagato la parte di debito di propria competenza a seguito della sentenza, che lo vide soccombente. Dunque non sussiste il presupposto legittimante l'emissione dell'intimazione impugnata, atteso che la cartella da essa contemplata era stata evidentemente successivamente rettificata con l'emissione della nuova cartella - che il ricorrente onorò con il pagamento della nuova somma determinata dall'agente per la riscossione – fondata sul medesimo titolo legittimante la pretesa, cioè la sentenza n 268/2/08 della Commissione Tributaria di Vibo
Valentia.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto poiché il provvedimento impugnato risulta illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia e Agenzia Entrate
Riscossione, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.