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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU NO, LA
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5918/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Fulcieri Paolucci De Caboli 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7636/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003249887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma dei capi impugnati della sentenza appellata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito per la parte contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento indicata in atti, riferita a 33 cartelle di pagamento, in atti compiutamente indicate, lamentando la mancanza di indicazione della data di formazione dei ruoli, decadenza e prescrizione delle pretese di pagamento.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate Riscossione che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 10.6.2024, il ricorso era accolto solo in parte, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello Agenzia delle entrate Riscossione, lamentando l'errore dei primi giudici quanto alla ritenuta mancata dimostrazione dell'invio della raccomandata informativa riferita ad una cartella di pagamento e una intimazione di pagamento notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; con altro motivo di censura lamenta violazione del petitum quanto ai crediti di pertinenza della CCIAA, in ogni caso evidenziando l'esistenza di atti interruttivi e della necessità di fare applicazione della sospensione disposta durante l'emergenza epidemiologica Covid 19; con ulteriore motivo di appello si duole della mancata applicazione della sospensione disposta durante l'emergenza epidemiologica Covid 19 anche quanto alle cartelle in tema di tassa di possesso automobilistico. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma dei capi impugnati della sentenza appellata e vittoria di spese del giudizio.
Nessuno si è costituito per la parte contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di una intimazione di pagamento riferita a varie causali, cristallizzate nelle 33 cartelle di pagamento sottese alla intimazione predetta. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva sollevato varie eccezioni sia di carattere procedurale, che attinenti alla decadenza e alla prescrizione delle predette causali di pagamento.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento e una intimazione di pagamento per le quali aveva ravvisato non dimostrata compiutamente la avvenuta notifica della relativa raccomandata informativa, e relativamente alle causali per le quali aveva ritenuto maturata la prescrizione di 5 e 3 anni rispettivamente applicabile.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, Agenzia delle entrate Riscossione ha appellato la predetta decisione limitatamente ai capi nei quali ha accolto il ricorso, come sopra identificati.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422; Con. Stato sez. V,
25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, Ord., 16.7.2020,
n. 15193).
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante riferita al primo motivo di censura. In proposito si deve rilevare che la parte aveva prodotto già in primo grado, e nuovamente depositato in grado di appello, la documentazione attestante l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, della raccomandata informativa riferita alla cartella del 5.10.2010. analogamente, risultava già prodotta, e nuovamente depositata in grado di appello, documentazione attestante l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa riferita all'intimazione di pagamento del 16.10.2018.
Pertanto, per entrambi gli atti risulta non corretta la decisione di primo grado, che va conseguentemente riformata in parte qua.
Con altro motivo di censura la parte appellante si duole dell'asserito vizio di ultra petita dei giudici di primo grado quanto al ritenuto mancato rispetto dei termini di prescrizione per le cartelle riferite a contributi CCIAA
e per tassa automobilistica.
Assorbe tale contestazione, in ogni caso, la contestazione ulteriore svolta dalla parte appellante, secondo la quale i primi giudici non hanno tenuto in conto specifici atti interruttivi, in particolare, atto AVI
09720169063749535000 notificato in data 21.12.2016.
Inoltre nel caso di specie occorre altresì temere conto della sospensione dei termini disposta in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come è noto, durante l'emergenza COVID-19, il legislatore italiano ha introdotto misure specifiche riguardanti la sospensione dei termini processuali, inclusi quelli per la proposizione del ricorso alle Commissioni
Tributarie, nonché quelli per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In particolare, sotto il secondo profilo evidenziato, in forza dell'art. 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), direttamente rilevante in questo contesto, tutti i termini riferiti a carichi per entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 e fino al 31.12.2021 sono stati prorogati:
a) di dodici mesi, quanto al termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, quanto alla ipotesi di notifica della cartella rispetto alla data di consegna del ruolo;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, quanto ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, nel caso di specie, ai fini della valutazione di tempestività della notifica della cartella in esame, va altresì considerato il termine ulteriore di 24 mesi ora indicato.
Pertanto, non sussiste la prescrizione ravvisata in primo grado sia quanto ai contributi riscossi a titolo di diritto annuale Camera di Commercio, sia quanto agli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica.
In questi termini, pertanto, l'appello proposto va accolto.
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata. Quanto alla relativa determinazione, tenuto conto della difficoltà o complessità dell'affare, e degli ulteriori parametri emergenti in forza del D.M. n. 55 del 2014, i predetti importi sono fissati in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
2.000,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU NO, LA
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5918/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Fulcieri Paolucci De Caboli 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7636/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003249887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma dei capi impugnati della sentenza appellata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito per la parte contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento indicata in atti, riferita a 33 cartelle di pagamento, in atti compiutamente indicate, lamentando la mancanza di indicazione della data di formazione dei ruoli, decadenza e prescrizione delle pretese di pagamento.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate Riscossione che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 10.6.2024, il ricorso era accolto solo in parte, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello Agenzia delle entrate Riscossione, lamentando l'errore dei primi giudici quanto alla ritenuta mancata dimostrazione dell'invio della raccomandata informativa riferita ad una cartella di pagamento e una intimazione di pagamento notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; con altro motivo di censura lamenta violazione del petitum quanto ai crediti di pertinenza della CCIAA, in ogni caso evidenziando l'esistenza di atti interruttivi e della necessità di fare applicazione della sospensione disposta durante l'emergenza epidemiologica Covid 19; con ulteriore motivo di appello si duole della mancata applicazione della sospensione disposta durante l'emergenza epidemiologica Covid 19 anche quanto alle cartelle in tema di tassa di possesso automobilistico. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma dei capi impugnati della sentenza appellata e vittoria di spese del giudizio.
Nessuno si è costituito per la parte contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di una intimazione di pagamento riferita a varie causali, cristallizzate nelle 33 cartelle di pagamento sottese alla intimazione predetta. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva sollevato varie eccezioni sia di carattere procedurale, che attinenti alla decadenza e alla prescrizione delle predette causali di pagamento.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento e una intimazione di pagamento per le quali aveva ravvisato non dimostrata compiutamente la avvenuta notifica della relativa raccomandata informativa, e relativamente alle causali per le quali aveva ritenuto maturata la prescrizione di 5 e 3 anni rispettivamente applicabile.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, Agenzia delle entrate Riscossione ha appellato la predetta decisione limitatamente ai capi nei quali ha accolto il ricorso, come sopra identificati.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422; Con. Stato sez. V,
25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, Ord., 16.7.2020,
n. 15193).
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante riferita al primo motivo di censura. In proposito si deve rilevare che la parte aveva prodotto già in primo grado, e nuovamente depositato in grado di appello, la documentazione attestante l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, della raccomandata informativa riferita alla cartella del 5.10.2010. analogamente, risultava già prodotta, e nuovamente depositata in grado di appello, documentazione attestante l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa riferita all'intimazione di pagamento del 16.10.2018.
Pertanto, per entrambi gli atti risulta non corretta la decisione di primo grado, che va conseguentemente riformata in parte qua.
Con altro motivo di censura la parte appellante si duole dell'asserito vizio di ultra petita dei giudici di primo grado quanto al ritenuto mancato rispetto dei termini di prescrizione per le cartelle riferite a contributi CCIAA
e per tassa automobilistica.
Assorbe tale contestazione, in ogni caso, la contestazione ulteriore svolta dalla parte appellante, secondo la quale i primi giudici non hanno tenuto in conto specifici atti interruttivi, in particolare, atto AVI
09720169063749535000 notificato in data 21.12.2016.
Inoltre nel caso di specie occorre altresì temere conto della sospensione dei termini disposta in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come è noto, durante l'emergenza COVID-19, il legislatore italiano ha introdotto misure specifiche riguardanti la sospensione dei termini processuali, inclusi quelli per la proposizione del ricorso alle Commissioni
Tributarie, nonché quelli per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In particolare, sotto il secondo profilo evidenziato, in forza dell'art. 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), direttamente rilevante in questo contesto, tutti i termini riferiti a carichi per entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 e fino al 31.12.2021 sono stati prorogati:
a) di dodici mesi, quanto al termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, quanto alla ipotesi di notifica della cartella rispetto alla data di consegna del ruolo;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, quanto ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, nel caso di specie, ai fini della valutazione di tempestività della notifica della cartella in esame, va altresì considerato il termine ulteriore di 24 mesi ora indicato.
Pertanto, non sussiste la prescrizione ravvisata in primo grado sia quanto ai contributi riscossi a titolo di diritto annuale Camera di Commercio, sia quanto agli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica.
In questi termini, pertanto, l'appello proposto va accolto.
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata. Quanto alla relativa determinazione, tenuto conto della difficoltà o complessità dell'affare, e degli ulteriori parametri emergenti in forza del D.M. n. 55 del 2014, i predetti importi sono fissati in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
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