Ordinanza cautelare 16 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Prefettura di Chieti del 23.10.2020 prot. interno n. 0081249, notificato al ricorrente in data 30.10.2020 mediante il quale veniva rigettata l'istanza depositata dal -OMISSIS--OMISSIS- presso la Stazione dei Carabinieri di Cupello il 12.07.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
- della nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti n. 090949/2-3 del 05.11.2019 con la quale si comunicava parere sfavorevole al rinnovo, in ragione sia di diverse circolari del Ministero dell'Interno che hanno dettato direttive restrittive per il rilascio di porto d'armi, condizionandolo a comprovate esigenze di difesa personale per il richiedente, sia per le buone condizioni di ordine e sicurezza pubblica del territorio della Provincia di Chieti in generale e del territorio del Comune di Cupello (Ch) in particolare;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi, con riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 07/01/2022:
per l’annullamento, previa sospensiva:
- del decreto prefettizio n. 0069731 del 14.09.2021, emesso dalla Prefettura di Chieti e notificato a mani in data 10.10.2021, con il quale veniva nuovamente rigettata l'istanza depositata dal -OMISSIS--OMISSIS- presso la Stazione dei Carabinieri di Cupello il 2.07.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
nonché di ogni altro atto, accertamento istruttorio e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 24/03/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta che il ricorrente non ha più interesse a coltivare la prosecuzione dell’odierno giudizio per la mancata interposizione di motivi aggiunti;
considerato, pertanto, che il predetto procuratore conclude affinché il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA LL, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina ER, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | IA BA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.