Art. 10.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 270, 271, 273 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61, della somma di complessive lire 57.735.000.000 autorizzata con l'art. 3, settimo comma, della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 270, 271, 273 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61, della somma di complessive lire 57.735.000.000 autorizzata con l'art. 3, settimo comma, della presente legge.