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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
MILILLO GIORGIO, Relatore
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26182-2025 GA DA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26182-2025 GA IVA IMPORTAZIONE
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 129100912025 GA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente chiede il rigetto.
La Corte ritiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro 7 giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia Dogane e Monopoli di Trieste avverso l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l'atto di irrogazione immediata (sanzioni) ex art. 17 D.
Lgs. n. 472/97
La parte ricorrente premetteva che
· ha importato dalla Turchia PO EC, così come descritti nel campo 31 del DAU, classificandoli alla V.T. 0711 9030 00” relativo “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - Ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
· l'Agenzia delle Dogane di Trieste sottoponeva a verifica detta importazione e la classificazione veniva contestata dall'Ufficio delle Dogane di Trieste;
· in particolare l'Agenzia delle Dogane ( sulla base di metodologie criticate dalla ricorrente non ritenendo meritevoli di accoglimento le osservazioni successivamente formulate e la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente,) stabiliva che la merce importata dalla Ricorrente_1 S.p.A. avrebbe dovuto essere classificata alla V.T. 2002 1090 00, ossia “Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”
e, quindi, procedeva alla riclassificazione in detta voce con conseguente assoggettamento all'aliquota del dazio Paesi terzi del 14,4%.
· di conseguenza l'Agenzia delle Dogane notificava gli atti impugnati .
A sostegno del ricorso esponeva diverse censure
Nel primo motivo svolgeva in principalità un ampio ed argomentato sulla classificazione doganale del prodotto oggetto dell'importazione non poteva essere associato alla voce doganale alla VD 2002
10 90;
sotto un secondo profilo richiamava il documento denominato “Precisazioni in ordine alla classificazione doganale dei PO EC” emanato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane con il quale la Direzione Dogane, in relazione ai prodotti rientranti nella categoria PO EC TI, stabiliva che gli stessi prodotti avrebbero dovuto essere classificati al Codice NC 07119080 - e sosteneva la inapplicabilità delle successive “Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC –
Verbale del 267^ Comitato per il Codice AN, sezione tariffa e Nomenclatura Statistica, sottosezione
Agricoltura e Chimica” resa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane che richiamava quanto comunicato dall'organo della Commissione europea (TAXUD);
sotto un terzo profilo metteva in evidenza che la classificazione alla V.D. 2002 operata dall'Agenzia delle
Dogane, non può essere ritenuta corretta e che, di contro, debba essere applicata una V.D. rientrante al
Capitolo 07, ovvero V.D. 0711 in virtù della comunicazione resa dal direttore generale del Ministero della
Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'ecosistema e dei Rapporti Internazionali,
Direzione Generale dell'igiene e della Sicurezza Alimentare resa In data 04.03.2025 nella quale il Direttore
Generale Dott. Nominativo_1, in relazione ai PO EC dalla Turchia, segnalava che il prodotto si presenta come materia prima non idonea al consumo diretto ma da sottoporre a rilavorazione;
ed infine richiamava precedenti giurisprudenziali a favore dei propri assunti .
Nel secondo motivo criticava la classificazione da parte dell'agenzia delle Dogane di Trieste della merce importata da Ricorrente_1
sostenendo che
A ) la classificazione era errata in quanto i “PO EC” oggetto dell'importazione costituivano prodotto semi-lavorato trattato obbligatoriamente per garantirne una conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio negli interscambi industriali e da impiegarsi esclusivamente come ingrediente
- naturalmente previo lavaggio e successiva reidratazione per la rimozione dell'eccesso di sale, dei corpi estranei di varia natura, dei frutti ammuffiti o danneggiati (comunque, non idonei al consumo immediato) - per la produzione di conserve alimentari che vengono successivamente pastorizzate o sterilizzate e che quindi la voce doganale corretta era la voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato”;
B ) nella documentazione dimessa dalla ricorrente era presente anche il c.d. “Nulla osta sanitario” nel quale veniva specificatamente indicata la corretta qualificazione della merce importata atteso che nella scheda veniva indicato in modo chiaro e preciso che la merce importata era “Accettabile per il mercato interno”, e che avrebbe dovuto trattarsi di merce adatta al “Consumo umano [solamente] in seguito a trattamento ulteriore, ovvero che avrebbe dovuto essere oggetto di una “Trasformazione supplementare”;
C ) la merce sdoganata (“PO EC”) riporta delle caratteristiche tecniche totalmente differenti dalle merci codificate nel Regolamento (UE) al Codice V.T. 2002 1090 00 segnalato dall'Ufficio, come indicato anche sulle etichette presenti sugli scatoloni di prodotto sdoganato;
D ) La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, in un caso analogo ha ricevuto incarico da parte della Ricorrente_1 S.p.A. di redigere parere tecnico motivato sulla classificazione doganale che dovrebbe essere assegnata al semilavorato “PO EC (TI)” importati dalla Turchia ed è stato escluso che il prodotto importato (“PO EC”) potesse essere destinato al consumo umano diretto, ma che, tutt'al più, avrebbe dovuto essere considerato quale ingrediente-semilavorato (non definitivamente né stabile, né sterile) esclusivamente utilizzabile per interscambi industriali e diretto al consumatore finale solamente al termine di ulteriori lavorazioni e quindi i prodotti dovrebbero essere inclusi sotto la “Voce
AN NC 0711 “comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato” (come in effetti sopra citato)”;
E ) la stessa Società_1, dai riscontri avuti dalla Stazione Sperimentale e dalla lettura della documentazione fornita dalle Aziende, ha potuto constatare che l'alto contenuto di sale, finalizzato alla conservazione temporanea dei PO in fase di trasporto / stoccaggio, le modalità di essiccazione
(esposizione al sole del prodotto a contatto col terreno e alto tenore di salatura), nonché di trasporto degli stessi rendono di per sé il prodotto inidoneo al consumo umano immediato, individuando come voce doganale più confacente la NC 0711;
F ) l'I.T.V. prodotta dalla Società indica che il prodotto (codificato alla VD 0711) “consiste in PO essiccati, realizzati a partire da PO freschi, tagliati a metà, TI ed essiccati, eventualmente tagliati a julienne e confezionati” e ciò indica che al Capitolo 7 possono rientrare determinati prodotti “TI”, che
“Per poter essere utilizzati i PO devono subire ulteriori lavorazioni: lavaggio, selezione e pastorizzazione”.
Come terzo motivo riportava la qualificazione del prodotto “PO EC” da parte dell'Agenzia delle Dogane di AN operata nel 2023 in una vicenda similare che ha coinvolto un'altra società operante nel settore di Ricorrente_1 S.p.A., nella quale è stata ritenuta corretta la voce doganale 0711.
Il quarto motivo era incentrato sulla asserita violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. n. 546/1992 secondo la quale grava sull'Agenzia delle Dogane l'onere di provare gli elementi alla base della diversa classificazione doganale delle merci e nel caso in oggetto l'Agenzia delle Dogane di Trieste si è semplicemente limitata a riclassificare il Codice della merce importata sulla base di un Regolamento Europeo non applicabile al prodotto importato (“PO EC”), a fronte della documentazione prodotta dalla
Società importatrice, unitamente ad una specifica descrizione della merce.
In quinto luogo eccepiva la violazione degli artt. 10 e ss. della legge n. 212/2000 e dell'art. 97 cost sostenendo che l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha violato il principio sancito dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente, in quanto ha emesso un atto impositivo, richiedendo - illegittimamente - il versamento del dazio e dell'IVA (non dovuti), senza tenere in considerazione quanto argomentato e prodotto documentalmente dal Contribuente
Infine come ultimo motivo di censura sosteneva la violazione del principio di proporzionalità in materia sanzionatoria di cui all'art. 303 d.p.r. n. 43/1973
Si costituiva l'Agenzia Dogane contestando il ricorso .
Sotto il profilo fattuale premetteva che :
· In data 22.8.2025, l''allora Ufficio delle Dogane di Trieste (oggi Ufficio ADM Friuli-Venezia Giulia) redigeva nei confronti della ricorrente e successivamente notificava, il Processo Verbale di Constatazione e revisione/ rettifica dell'accertamento prot. n. 22755/RU (di seguito “PV”), relativo a n. 22 bollette di importazione di seguito riepilogate emesse dalle allora Sezioni Operative Territoriali (oggi Distaccamenti locali) di Punto
Franco Nuovo e Porto Industriale di Trieste che riguardavano diverse importazioni di PO EC provenienti dalla Turchia che la ricorrente aveva provveduto a classificare alla V.T. 0711 90 80 80 attestante
“Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati – altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
· la classificazione doganale veniva contestata dall'Ufficio delle Dogane di Trieste nel predetto PV nel quale si rilevava che, in applicazione delle disposizioni del Reg. di esecuzione (UE) 2080/2020 (di seguito per brevità il “Regolamento 2080/2020”), considerata anche la documentazione fornita da Ricorrente_1, la merce importata dovesse ritenersi idonea al consumo immediato e, pertanto, classificabile alla V.D. 2002 1090 00
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico – PO, interi o in pezzi - - altri;
· successivamente in data 26.9.2025 l'Ufficio provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica prot. n. 26182/RU (di seguito l'”Avviso”) e il relativo atto di irrogazione immediata della sanzione ex art 17 D.Lgs. 472/1997 prot. n. 26209/RU di pari data entrambi impugnati in questa sede.
Sotto l'aspetto normativo osservava che
· il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23.7.1987 (“Regolamento 2658/87”), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come “nomenclatura combinata” (di seguito “NC”), basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (la “Convenzione”), noto come “sistema armonizzato” (“SA”) conclusa a Bruxelles il 14.6.1983 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
· nell'ambito del processo di classificazione doganale, accanto alle fonti vincolanti (ad es. regole generali, testo delle voci e sottovoci, regolamenti di classifica, Informazioni Tariffarie Vincolanti limitatamente al soggetto richiedente ed al prodotto specifico sottoposto all'esame) si collocano le fonti non vincolanti tra cui rientrano le Note esplicative del SA (cui è riconosciuto valore interpretativo), le
Note esplicative della NC emesse dalla Commissione europea (costituenti un completamento delle Note esplicative del SA), le decisioni e i pareri di classifica del Comitato del Sistema Armonizzato oltre che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE;
· nel caso che occupa il presente giudizio vengono poi in rilievo le regole nn. 4 e 6 “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. (…)
· la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole sopra richiamate tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore;
· proprio sulla base delle predette fonti che è stato adottato il Regolamento 2080/2020 della
Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che illustra la voce doganale in esame
· la rassegna delle fonti sopra proposta deve necessariamente integrarsi con quanto stabilito originariamente in seno al 203rd Meeting della Customs Code Committee riunitasi a Bruxelles
l'11.11.2019 (da cui trae origine la previsione di cui al Regolamento 2080/2020 (1) e, successivamente, con la decisione assunta dai competenti servizi unionali riuniti nel 267th Meeting of the Customs Code
Committee (sub-section agriculture/chemistry) tenutosi a Bruxelles nelle giornate del 25 e 26 marzo
2025 .
Nel merito svolgeva puntuali osservazioni in riferimento ai motivi di ricorso.
Con riferimento al Primo Motivo sub A) osservava come il Comitato del Codice AN si sia pronunciato – proprio sul caso dei PO EC TI in considerazione dei contrasti emersi in diversi Stati Membri, a seguito dell'adozione del Regolamento 2080/2020, rispetto alla VD da attribuire loro si è concluso nel senso che:
Il prodotto descritto come: metà o strisce di PO TI e EC, dichiarati non adatti per il consumo immediato a causa del contenuto batteriologico con contenuto di sale che varia dal 3 % al 14 % in peso.
è classificato sotto il codice CN 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico;
In altre parole, i servizi unionali competenti in materia, valorizzando la sola sussistenza di sale aggiunto all'interno dei prodotti, hanno chiarito la corretta classificazione dei PO EC TI: la VD
2002 ;
ed inoltre evidenziava che nella scheda tecnica del produttore turco Società_2 prodotta dalla ricorrente, la percentuale indicata è ricompresa tra l'8 e il 12% e rientra, pertanto, nel range di cui al sopracitato
Regolamento;
infine anche laddove non vi fosse una perfetta coincidenza con i parametri indicati dal Regolamento
2080/2020 troverebbe, in ogni caso, applicazione la regola n. 4 di interpretazione del SA che dispone, per l'appunto, che: “le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa ai prodotti che con esse hanno maggiore analogia” e quindi necessariamente nella VD 2002.
Con riferimento al Primo Motivo sub B) osservava che la nota del 31.01.2025 predisposta dalla Direzione
Centrale – Ufficio Tariffa e Classificazione relativa alla classificazione dei PO EC TI provenienti dalla Turchia allegata rappresenta un documento interno dell'Amministrazione, rivolto esclusivamente alle
Direzioni Territoriali di quest'Agenzia e sicuramente non indirizzato al contribuente ed inoltre richiamava le ”Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC – Verbale del 267 Comitato per il
Codice AN e segnalava l'avvio della procedura di revoca della ITV IT922104-2023-BTI0290 rilasciata dalla medesima Direzione in ottemperanza a quanto statuito in sede europea.
Con riferimento al Primo Motivo sub C) osservava che la comunicazione resa dal direttore generale del ministero della salute, dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema e dei rapporti internazionali, direzione generale dell'igiene e della sicurezza non assume alcuna rilevanza per quanto attiene l'ambito doganale, essendo la materia di classificazione tariffaria di competenza esclusivamente dell'Agenzia delle Dogane e non di altri enti.
Con riferimento al Primo Motivo sub D) osservava che la giurisprudenza prevalente è nel senso di ritenere corretta la classificazione operata dall'Agenza delle Dogane di Trieste nonché che le decisioni a favore della ricorrente sono infondate e basate su presupposti giuridico fattuali inconferenti .
Con riferimento al Secondo Motivo punto 2.1 poneva in rilievo che proprio dalle schede tecniche prodotte si evidenzia che proprio in queste ultime, in particolare in quella del produttore turco Società_2, la percentuale di sale presente nel prodotto importato è ricompresa nella percentuale tra l'8 e il 12% e quindi la correttezza della classificazione operata dall'Ufficio emerge proprio dalle caratteristiche e proprietà oggettive riportate nelle schede tecniche dei prodotti importati e ciò che rileva è che il Regolamento
2080/2020 esclude dal capitolo 7 qualsiasi tipo di salatura, qualunque ne sia lo scopo, rappresentando quest'ultima un'ulteriore preparazione e sull'idoneità al consumo immediato, si richiama quanto affermato dal Parere del Comitato nel 267th Meeting della Commissione che, come già detto, ha valorizzato il solo elemento della salatura indipendentemente dall'idoneità al consumo immediato del prodotto, classificando i PO EC alla VD 2002.
Con riferimento al Secondo Motivo punto 2.2) evidenziava che il Nulla Osta Sanitario non ha il valore di certificazione sanitaria che parte ricorrente vorrebbe attribuirgli, essendo compilato su base meramente documentale, validando le dichiarazioni contenute nella documentazione commerciale estera di partenza prodotta dall'importatore.
In merito al Secondo Motivo punto 2.3) poneva in rilievo che il prodotto presenta, come già sopra riportato, tutte le caratteristiche descritte nel Regolamento (UE) n. 2080/2020 sia in conseguenza dei plurimi processi di salatura incompatibile con l'affermazione secondo cui il sale costituirebbe un mero conservante ai fini del trasporto e conferma, viceversa, la tesi di quest'ufficio secondo cui la salatura rappresenta necessariamente un'ulteriore preparazione E che la salatura un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale. (…).”
In merito al Secondo Motivo punto 2.4) e punto 2.5. l'Ufficio stigmatizzava il valore solamente indiziario ai fini della presente causa della perizia emanata dalla SSICA, prodotta dalla ricorrente, il cui contenuto viene tra l'altro ridimensionato e smentito da quanto affermato dalle schede tecniche sopra citate e dal Report osservando che l'alto contenuto in sale del prodotto importato confermato nella medesima relazione della
Stazione Sperimentale prodotta dalla ricorrente non ne impedisce assolutamente l'idoneità al consumo immediato.
In merito al punto sub 2.6) Quanto all'ITV invocata a sostegno dell'illegittimità degli atti impositivi, osservava che le I.T.V. rilasciate da uno Stato membro ad un soggetto terzo, possono avere anche una portata generale, tuttavia, è altrettanto vero che tale applicazione generalizzata presuppone l'identità tra prodotti e rispetto all'I.T.V. richiamata dalla ricorrente, non è stata offerta dalle stesse alcuna prova in ordine all'identità tra le merci, per cui ai prodotti oggetto della controversia tale I.T. V. non risulta estensibile.
Quanto al Terzo Motivo osservava che manca la prova che il prodotto importato e esaminato dall'Agenzia Dogane di AN fosse simile a quello oggetto del presente procedimento osservando inoltre che gli
Uffici delle Dogane sono strutture equiordinate dotate di propria discrezionalità amministrativa che consente al singolo ufficio di effettuare le proprie decisioni ed adottare autonome determinazioni nel modo ritenuto più opportuno, effettuando i necessari apprezzamenti dei diversi interessi coinvolti, alla luce delle peculiarità ed esigenze richieste dal singolo caso concreto.
Quanto al Quarto Motivo sosteneva di avere adempiuto al proprio onere probatorio e che la prova dell'appartenenza alla VD 2002 discende già direttamente dalle schede tecniche prodotte dalla società ricorrente.
Quanto al Quinto Motivo parte ricorrente ricordava di avere instaurato prontamente un contraddittorio con la contribuente già nella comunicazione attestante l'avvio della procedura di revisione delle bollette atteso che già in data 20.05.2025 l'Ufficio richiedeva informazioni e documentazione dettagliata in relazione alle caratteristiche e composizione della merce oggetto delle bollette sottoposte a revisione, ai sensi degli artt. 48 del Reg. UE 952/2013 ed art. 40 dell'Allegato 1 D.Lgs. 141/2024 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione”) da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e quindi nessuna censura può essere sollevata all'odierna parte resistente in ordine alla violazione dei principi di buona fede e collaborazione tra le parti;
nel caso di specie, l'Ufficio ha esaminato dettagliatamente tutta la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 e ha quindi emanato gli atti impositivi sulla base del Regolamento 2080/2020.
Con riferimento al sesto motivo nell'irrogare la sanzione, ha dato puntuale applicazione all'art. 303 Tuld;
ed infatti, posto che per 45 dichiarazioni doganali accertate si è configurata la violazione ex art. 303, comma
3, lett. e), l'Ufficio ha provveduto correttamente ad irrogare il minimo previsto per ciascuna violazione che ha portato alla somma complessiva di € 660.000,00 importo comunque riducibile ad 1/3 ove il ricorrente avesse approfittato della definizione agevolata di cui all'art. 17 co. 2 D. lgs. 472/97.
In via interinale veniva disposta la sospensione degli atti impugnati .
Il ricorso passava in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato nei limiti che saranno di seguito precisati .
Va subito premesso che il ricorso è assai complesso si compone di molti motivi che vanno esaminati partitamente
Il motivo principale, per quanto sovrabbondante e non privo di ripetizioni è articolato in due motivi diversi a sua volta scissi in plurimi sottomotivi e investe la classificazione doganale del prodotto oggetto dell'importazione e gli stessi provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Dogane di Trieste
La parte in buona sostanza ribadisce la correttezza della classificazione adottata in occasione dell'importazione sotto la V.T. 0711 9030 00”
Motivo sub 1
A Classificazione AN
Secondo la ricorrente, il prodotto oggetto delle importazioni considerate di cui si controverte “necessita di imprescindibili e obbligatorie trasformazioni….prima di essere confezionato e considerato idoneo al consumo”. Sotto questo punto di vista , pertanto la ricorrente trova corretta la classificazione sotto la voce doganale
V.T. 0711 9030 00” relativo “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - Ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
L'assunto è destituito di fondamento -
Sotto il profilo normativo va osservato che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23.7.1987
(“Regolamento 2658/87”), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come “nomenclatura combinata” (di seguito “NC”), basata sulla
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (la
“Convenzione”), noto come “sistema armonizzato” (“SA”) conclusa a Bruxelles il 14.6.1983 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
L'articolo 12, par. 1, del Regolamento 2658/87, come modificato nel 2000, dispone che la Commissione adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione.
Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Nell'ambito del processo di classificazione doganale delle merci, l'attuale contesto normativo si compone
1 ) del SA (classificazione a livello delle prime 6 cifre) che detta un linguaggio comune per il commercio internazionale e richiama la Convenzione,
2 ) della NC (classificazione a livello di 8 cifre) che definisce le aliquote daziarie convenzionali e costituisce la base per la compilazione dei modelli Intrastat la cui base normativa è rinvenibile nel Regolamento 2658/87,
3 ) della Tariffa AN Comune (fondata sulla NC e sulle altre misure tariffarie applicabili) che trova il proprio referente normativo nell'art 56 del Codice doganale dell'Unione e consente di determinare l'aliquota daziaria per specifiche importazioni ,
4 ) della TARIC Tariffa Integrata dell'Unione (classificazione a livello di 10 cifre) che identifica tutte le misure applicabili quali, a titolo esemplificativo, quote, restrizioni o antidumping.
Nell'ambito del processo di classificazione doganale, accanto alle fonti vincolanti (ad es. regole generali, testo delle voci e sottovoci, regolamenti di classifica, ) si collocano le fonti non vincolanti tra cui rientrano le Note esplicative del SA (cui è riconosciuto valore interpretativo), le Note esplicative della NC emesse dalla Commissione europea (costituenti un completamento delle Note esplicative del SA), le decisioni e i pareri di classifica del Comitato del Sistema Armonizzato oltre che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE.
Con specifico riferimento alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, nella Parte Prima – Disposizione
Preliminari, Titolo 1, dispone “1.I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.”
Vengono poi in rilievo le regole nn. 4 e 6 “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
(…) La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.”.
ciò premesso deve osservarsi che nel caso di specie, occorre far riferimento anche alle Note esplicative
SA ed NC riferibili alla fattispecie in commento.
In particolare, relativamente alle Note Esplicative SA del Capitolo 7 Ortaggi commestibili e alcune radici e tuberi e del Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante si riporta di seguito un estratto di quanto indicato sul sito internet dell'Organizzazione mondiale delle Dogane
(www. wcotradetools.org) :
Capitolo 7 – Voce 0711 “Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa, in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati.
Capitolo 20 – Voce 2002 “Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.” Note esplicative
2002.10 - Pomodori, interi o in pezzi 2002.90 .
A completamento delle Note esplicative del SA si richiama sinteticamente il contenuto delle Note esplicative
NC rilevanti nel caso di specie (2019/C 119/01) pubblicate nella GU dell'Unione del 29.3.2019 che ribadiscono per la Voce 0711 il riferimento a “ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati”.
La rassegna delle fonti sopra proposta deve necessariamente integrarsi con quanto stabilito originariamente in seno al 203rd Meeting della Customs Code Committee riunitasi a Bruxelles l'11.11.2019 da cui trae origine la previsione di cui al Regolamento 2080/2020 e, successivamente, con la decisione assunta dai competenti servizi unionali riuniti nel 267th Meeting of the Customs Code Committee (sub-section agriculture/ chemistry) tenutosi a Bruxelles nelle giornate del 25 e 26 marzo scorso citato anche in sede di ricorso
In tale comitato è stato esaminato il caso dei PO EC TI, proprio alla luce di contrasti emersi in diversi Stati Membri, in ordine all'inquadramento degli stessi alla VD 0712/0711 ovvero alla VD 2002, suggerita dal Regolamento 2020/2080.
Nell'occasione proprio alla luce di contrasti emersi in ordine all'inquadramento degli stessi alla NC 0712 o alla NC 2002, un'indicativa “tavola rotonda” ha mostrato che una significativa maggioranza di Stati membri
(24) classificherebbe i PO EC TI in questione sotto il codice NC 2002 10 90, basandosi sulle
Regole Generali interpretative della Nomenclatura combinata (da 1 a 6), e sulla formulazione letterale dei codici NC 2002, 2002 10 e 2002 10 90. Uno Stato membro ha preferito la classificazione sotto il codice NC
0711 90 80. Due Stati membri erano assenti.
In quella sede , il caso riguardante la classificazione dei “PO TI e EC” è stato chiuso concludendo che:
Il prodotto è descritto come: metà o strisce di PO TI e EC, dichiarati non adatti per il consumo immediato a causa del contenuto batteriologico. Il contenuto di sale varia dal 3 % al 14 % in peso. Il processo di produzione consiste nel tagliare PO freschi, salarli e successivamente esporli al sole per l'essiccazione. Il prodotto è confezionato in sacchetti di plastica all'interno di scatole di cartone e conservato e trasportato a temperatura ambiente.
Il prodotto è classificato sotto il codice CN 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico. Le conclusioni alle quali il citato Organo tecnico è pervenuto sono state poi coerentemente recepite nel
Regolamento 2080/2020, che ha posto l'accento sulla presenza o meno di sale, inteso come ingrediente della preparazione, nei PO essiccati per valutarne la possibilità di classifica sub capitolo 20 piuttosto che 07 della NC.
Si riporta in breve la traduzione del testo del meeting per come ripore di ricorso .
Alla luce di quanto sopra, il caso relativo alla classificazione dei “PO TI ed essiccati” viene chiuso concludendo che:
Il prodotto è descritto come: Mezzi PO TI ed essiccati o strisce, dichiarati non adatti al consumo immediato a causa del contenuto batteriologico. Il contenuto di sale varia dal 3 % al 14 % in peso. Il processo di produzione consiste nel tagliare i PO freschi, salarli e successivamente esporli al sole per l'essiccazione. Il prodotto viene confezionato in sacchetti di plastica all'interno di scatole di cartone e conservato e trasportato a temperatura ambiente. temperatura ambiente.
Il prodotto è classificato al codice NC 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico”.
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura
Combinata e dal testo dei codici NC 2002, 2002 10 e 2002 10 90. La voce 0711 comprende gli ortaggi che sono stati trattati unicamente per garantirne la conservazione provvisoria durante il trasporto o il magazzinaggio prima dell'uso, a condizione che in tale stato non siano adatti al consumo immediato. Poiché il prodotto in questione non è provvisoriamente conservato, la classificazione alla voce 0711 è esclusa. La voce 0712 comprende i vegetali essiccati che non hanno subito ulteriori preparazioni. La salatura non è un processo previsto dalla voce 0712. È considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Di conseguenza, la classificazione nella voce 0712 è esclusa.
Punti di azione:
Il fascicolo è chiuso.
Gli Stati membri sono invitati a controllare le loro ITV e, se necessario, a revocarle in base alla conclusione di cui sopra.
Si prevede di rivedere la dicitura “La salatura non è un processo previsto dal capitolo 7.” nel regolamento di cui sopra (durante l'esercizio di aggiornamento generale dei regolamenti di classificazione).”.
Alla stregua di quanto chiaramente esposto in occasione del citato Meeting , i servizi unionali competenti in materia, valorizzando la sola sussistenza di sale aggiunto all'interno dei prodotti, hanno chiarito una volta per tutte, in maniera chiara e perentoria la corretta classificazione dei PO EC TI: la VD 2002.
Nello specifico, risulterebbe infatti evidente che la dettagliata previsione contenuta nel Regolamento
2080/2020 relativa alla percentuale del tenore di sale compresa tra il 10,65% e il 17,35% è determinata da una media matematica cui i partecipanti alla predetta adunanza sono giunti avendo quale valore base di partenza quello indicato nei campioni già oggetto di precedenti analisi tale per cui alla percentuale in commento deve riconoscersi valenza indicativa e non vincolante.
Ne consegue che ciò che rileva ai fini della classificazione doganale dei PO EC è costituito dalla presenza di una salatura In aggiunta a quanto rappresentato nella colonna relativa ai Motivi contenuta nell'Allegato del predetto
Regolamento 2080/2020, emerge in modo chiaro ed inequivoco che:
la salatura non è un processo previsto al capitolo 07;
è considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Relativamente alla percentuale effettiva di sale presente all'interno dei PO importati, viene ribadito che la sola sussistenza di sale aggiunto determina automaticamente la classificazione all'interno della VD
2002.
Applicabilità ai PO EC importati da Ricorrente_1
Rimane da affrontare la questione dell'applicabilità della prefata normativa comunitaria ai PO importati da Ricorrente_1 e ciò proprio alla luce delle schede tecniche prodotte in sede di importazione.
Sostiene la ricorrente che i PO importati non sarebbero idonei al consumo umano in assenza di ulteriori lavorazioni ,.
A supporto di tale assunto militano anche le schede tecniche prodotte.
In particolare va esaminata la scheda allegata come 3 (documento da parte dell'Agenzia delle Dogane) visto che la scheda di cui al documento 4 è meramente enunciativa della necessità di ulteriori lavorazioni senza ulteriore specificazione e come tale non si presta ad essere valorizzata in modo significativo .
Orbene dalla scheda n 3 viene specificato , in maniera piuttosto equivoca che il prodotto serve per utilizzo industriale e ha bisogno di essere lavato , selezionato e sottoposto a trattamento termico [1].
Il testo della lavorazioni prescritte, presenta pertanto una inevitabile equivocità posto che le stesse non sono descritte in maniera precisa .
Inoltre, soprattutto deve osservarsi che dette lavorazioni costituiscono non una effettiva lavorazione ulteriore ma semplicemente risultano essere la mera predisposizione del prodotto per una vendita .
Deve pertanto ritenersi che le descritte operazioni non costituiscono una effettiva ulteriore lavorazione rilevante per la classificazione sotto la voce 0711 .
Inoltre va segnalato come dalle schede tecniche allegate non emerga in alcun modo quanto segnalato dalla parte ricorrente in sede di ricorso ( cfr pag . 35 del ricorso ) secondo la quale nessun cliente della Società Ricorrente_1. utilizzi i “PO EC” dalla stessa importati, senza aver prima proceduto, come già accennato, ad una serie di attività necessarie al lavaggio ed alla reidratazione attraverso una “flottazione” che consente l'eliminazione:
a) di prodotti danneggiati;
b) delle impurità come, ad esempio, la sabbia;
c) delle sostanze vegetali “estranee”;
d) dell'eccesso di sale, al fine di permettere l'utilizzo del prodotto come “ingredienti semilavorati” per la produzione di conserve alimentari. A dispetto di quanto sostenuto in ricorso , nelle schede tecniche allegate non si parla assolutamente che i PO in oggetto debbano essere sempre sottoposti a flottazione (per eliminare il sale in eccesso e le sostanze estranee vegetali e non vegetali) .
La scheda tecnica parla solo di lavatura selezionatura e trattamento termico .
Non si parla in alcun modo di reidratazione che potrà certo essere posta in essere ma non rileva per la idoneità al consumo umano e per la classificazione doganale .
Né soprattutto si parla di eliminazione della salatura.
A tali considerazioni , infatti , si deve aggiungere la importante salatura del prodotto .
Invero nella scheda tecnica del produttore turco Società_2 prodotta dalla ricorrente, la percentuale indicata è ricompresa tra l'8 e il 12% e rientra, pertanto, nel range di cui al sopracitato Regolamento.
Nel caso che ci occupa ciò che in ogni caso rileva maggiormente è che il Regolamento 2080/2020 esclude dal capitolo 7 qualsiasi tipo di salatura, qualunque ne sia lo scopo, rappresentando quest'ultima un'ulteriore preparazione: il prodotto salato quindi, indipendentemente dalla quantità del sale e dall'uso finale deciso dalla ricorrente nell'ambito della propria politica aziendale, non può trovare in alcun modo spazio all'interno delle voci del capitolo 7.
A prescindere ,quindi , dalla destinazione effettiva dei PO EC, ciò che rileva ai fini della classificazione nella VD 2002 è, oltre alla presenza del sale, l'idoneità del prodotto al consumo diretto: è lo stesso Reg. (CE) n. 2080/2020 che nella descrizione delle merci (colonna a sinistra dell'Allegato) utilizza l'espressione “adatti al consumo immediato”, evocando così il concetto di idoneità astratta del prodotto ad essere immesso direttamente nel mercato, a nulla rilevando l'effettivo utilizzo della merce da parte dell'importatore.
E sull'idoneità al consumo immediato, si richiama quanto affermato dal Parere del Comitato nel 267th
Meeting della Commissione che, come già detto, ha valorizzato il solo elemento della salatura indipendentemente dall'idoneità al consumo immediato del prodotto, classificando i PO EC alla
VD 2002.
Risulta quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tutte le condizioni richieste dal
Regolamento (UE) n. 2080/2020 per la classificazione della merce alla VD 2002 risultano integrate.
Tuttavia , è certo che considerare il testo equivoco della scheda tecnica ( doc n 3 dell'Agenzia ) che parla di una ulteriore lavorazione , impongono si svolgere una ragionamento ulteriore per individuare la classificazione doganale corretta.
Sotto questo punto di vista , pertanto , occorre come classificare sotto il profilo doganale un prodotto caratterizzato da importante salatura variabile tra l'8 e 12 % ,e quindi in linea con i parametri indicati dal Regolamento 2080 / 2020 e dalla riunione del Comitato sopra richiamato , e da una equivoca ulteriore lavorazione per come indicata dalla scheda tecnica
Sotto questo punto di vista non può che trovare applicazione la regola n. 4 di interpretazione del SA che dispone, per l'appunto, che: “le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa ai prodotti che con esse hanno maggiore analogia” e quindi necessariamente nella VD 2002.
In questa prospettiva va valorizzata la circostanza della salatura che costituisce un parametro oggettivo incontroverso e lavorazioni indicate nella scheda tecnica non sono tali da determinare una diversa classificazione doganale quindi risulta corretta la VD 2002.
Ciò esposto in linea generale si può passare agli ulteriori profili enunciati con riferimento al primo motivo .
MOTIVO 1 B
Afferma la ricorrente la rilevanza del provvedimento dell'agenzia delle dogane – direzione (centrale) dogane – ufficio tariffa e classificazione datato 31.01.2025 inviato a tutte le direzioni territoriali.
Detto provvedimento in relazione ai prodotti rientranti nella categoria PO EC TI, ha richiamato l'I.T.V. IT922104-2023-BTI0290 del 10 agosto 2023, chiarendo una volta per tutte quella che potrebbe essere la classificazione delle varie tipologie dei PO EC, oggetto del presente contenzioso.
E sul punto sosteneva la inapplicabilità delle successive “Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC – Verbale del 267^ Comitato per il Codice AN, sezione tariffa e
Nomenclatura Statistica, sottosezione Agricoltura e Chimica” resa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane che richiamava quanto comunicato dall'organo della Commissione europea (TAXUD),
In ordine a detto provvedimento vi è davvero poco da osservare
Esso è stato emanato il 31,1,2025 , in data quindi anteriore alla riunione del Comitato riunito a Bruxelles
e quindi è superato da quanto stabilito in seno allo stesso Verbale del 267 Comitato per il Codice
AN .
Ebbene, la Direzione Dogane – Ufficio Tariffa e Classificazione, adeguandosi a quanto disposto dal Comitato interno alla Commissione Europea, ha provveduto tempestivamente a revocare l'ITV richiamata dalla parte che risulta, dunque, invalida a partire dal 06/08/2025.
MOTIVO 1 C
Proseguiva poi la ricorrente valorizzando comunicazione resa dal direttore generale del Ministero della
Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'ecosistema e dei Rapporti Internazionali,
Direzione Generale Dell'igiene e della Sicurezza Alimentare resa In data 04.03.2025 nella quale il Direttore Generale Dott. Nominativo_1, in relazione ai PO EC dalla Turchia, segnalava che il prodotto si presenta come materia prima non idonea al consumo diretto ma da sottoporre a rilavorazione.
Sul punto si dee osservare che la comunicazione resa dal direttore generale del ministero della salute, dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema e dei rapporti internazionali, direzione generale dell'igiene e della sicurezza non assume alcuna rilevanza per quanto attiene l'ambito doganale, essendo la materia di classificazione tariffaria di competenza esclusivamente dell'Agenzia delle Dogane e non di altri enti.
MOTIVO 1 D Giurisprudenza
La parte ha poi valorizzato “plurime pronunce giurisprudenziali di corti territoriali rese a favore delle Società importatrici le nelle quali non è stata ritenuta la fondatezza della classificazione dei PO EC TI sotto la voce doganale 2002 .
Esaminando dette pronuncia deve osservarsi che le stesse , lungi dal costituire un consolidato e maggioritario indirizzo , si presentano assolutamente isolate e non convincenti .
Relativamente alla sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno allegata deve osservarsi che la stringata ed implicita motivazione non è idonea a costituire parametro ermeneutico idoneo a determinare la classificazione dei PO EC TI .
Per quanto attiene alla sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di VO si rileva che il Giudice toscano ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere rilasciato dal Ministero della Salute la quale , come già evidenziato appare del tutto inconferente nel presente giudizio.
Ad ogni modo, appare opportuno segnalare che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di VO, ma diversa sezione, con una recentissima sentenza n. 261/2025 pronunciata in data 01.09.2025 (dep.
08/09/2025) nei confronti della medesima società contribuente che era parte della sentenza prodotta dall'odierna appellante, ha riconosciuto la legittimità della pretesa fiscale e dunque la correttezza della classificazione doganale dei PO EC TI all'interno della VD 2002 (in punto sanzioni rideterminava l'importo della stessa).
Afferma, invero, la CGT I grado di VO nella recente sentenza 261/2025: “(…) Il punto però sollevato dall'Agenzia delle Dogane è se la salatura dei PO costituisce o meno una lavorazione ulteriore, rispetto all'essicazione, idonea ad escludere la classificazione del prodotto alla voce indicata. Tale questione non appare considerata dall'ITV richiamata dalla ricorrente, poiché tale ITV si limita solamente a concludere che i PO TI per essere consumati hanno necessità di una ulteriore lavorazione. In quel caso, non è stato deciso se la salatura comporti una lavorazione ulteriore. Detto questo, deve essere rilevato che nel regolamento unionale n. 2080/2020, art. 1 motivo 3 richiamato dall'Agenzia delle Dogane c'è scritto che la salatura dei PO è considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale. È pertanto esclusa la classificazione indicata dalla parte ricorrente. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato con riferimento al merito della questione (…).”.
Rispetto poi alla sentenza di questa Corte di Giustizia n. 248/2024 valgono innanzitutto le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento alla giurisprudenza di merito salernitana considerato che anche in questo caso, oggetto del giudizio le importazioni erano dichiarate alla VD 0712.
Infine, occorre evidenziare la circostanza che la predetta sentenza di primo grado n. 248/2024 è stata appellata dalla stessa Ricorrente_1 ed il relativo procedimento di secondo grado si è concluso con la sentenza n. 126/2025 della CGT II grado del FVG del 31.03.2025 dep. 07.04.2025 che ha così statuito “(…) Nel caso di specie infatti è stato pienamente osservato il contraddittorio endoprocedimentale e gli atti impugnati risultano compiutamente motivati anche in punto deduzioni difensive della società contribuente, che, semplicemente, contrastano con la diversa qualificazione giuridica della fattispecie impositiva effettuata dall'agenzia fiscale.
Tale qualificazione, come correttamente osservato dalla Corte di primo grado, è peraltro corretta. Dalle medesime dichiarazioni di importazione infatti si desume che le merci in questione sono PO essicati e TI, quindi rientranti nella voce tariffaria 2002 1090 in quanto merci idonee al consumo diretto, senza la necessità di ulteriori procedure di lavorazione. In base al regolamento 2020/2080 e relativo allegato tali prodotti non possono essere ricompresi né nella voce 0711 né in quella applicata dalla Ricorrente_1 (0712) (…) In ultima analisi -dirimente ed assorbente di ogni altra considerazione- bisogna condividere l'argomentazione in diritto dei primi giudici sulla vincolatività dell'interpretazione data nelle note tecniche al reg. 2020/2080, che escludono -sic et simpliciter- la possibilità di classificare i prodotti quali quelli in questione (PO EC TI) nelle categorie di cui alle voci tariffarie 0711-0712 e che invece -imperativamente- li riconducono alla voce di tariffa applicata in rettifica dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale. In sostanza si tratta di una qualificazione legale, evidentemente finalizzata dalla politica daziaria della UE, che in quanto tale è cogente per e negli Stati membri.”
Da ultimo, giova rammentare che la CGT I grado di Trieste (con numerose pronunce), la CGT I grado di
AN (con sent. n. 369/2024 dep. 08/09/2024), la CGT I grado di VO (con sent.
n. 405/2024 dep. 18/11/2024 e con la già menzionata sent. 261/2025 dep. 08/09/2025), nonché la CGT I grado della Spezia (con dispositivo n. 118/2025 del 17.09.2025 e, da ultimo, con sentenza n. 273/2025 del 17/09/2025 dep. 16.10.2025) si sono già pronunciate riconoscendo la legittimità della pretesa erariale e dunque la correttezza della riclassificazione doganale operata dagli Uffici dell'Agenzia.
Ne deriva che la linea giurisprudenziale segnalata dalla ricorrente non si presta ad essere valorizzata ai fini della invocata classificazione doganale
Motivo sub 2 Classificazione AN
Motivo 2 Sub A e C
In ordine alla classificazione dei PO importati da Ricorrente_1 operata dall'Ahenzia delle Doganel di Trieste oggetto dei motivi sub 2 A e 2 C ci si richiama a quanto esposto nel motivo 1 Sub A.
Motivo 2 B
Sostiene parte ricorrente che i “Documenti Sanitari Comuni d'Entrata” (DSCE), comunemente noti come
Nulla Osta Sanitari, che accompagnavano la merce riportavano, in taluni casi, la dicitura “Consumo umano in seguito a trattamento ulteriore” vietando, pertanto, di procedere alla vendita per consumo diretto.
Orbene, mediante il c.d. “Nulla osta sanitario” (doc. 13 - Nulla Osta Sanitario), documento, questo, relativo alle attività doganali effettuate da Ricorrente_1 S.p.A., veniva specificatamente indicata la corretta qualificazione della merce importata.
Nello specifico, la scheda (asseritamente) visionata dai Funzionari delle Dogane di Trieste dava atto di un complesso documentale “Soddisfacente” e - elemento non trascurabile - veniva altresì indicato in modo chiaro e preciso che la merce importata era “Accettabile per il mercato interno”, e che avrebbe dovuto trattarsi di merce adatta al “Consumo umano [solamente] in seguito a trattamento ulteriore, ovvero che avrebbe dovuto essere oggetto di una “Trasformazione supplementare”.
Tuttavia la parte ricorrente non considera che il Nulla Osta Sanitario non ha il valore di certificazione sanitaria (cfr. l'art. 2, VI comma del DLgs n. 24/2021 giusta il quale “il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale”), essendo compilato su base meramente documentale riportando le dichiarazioni contenute nella documentazione commerciale estera di partenza prodotta dall'importatore.
Nel caso di specie, data l'assenza di contaminazioni rilevanti sia con riferimento al criterio dell'igiene del processo che di quello della sicurezza alimentare evidenziata dalle schede tecniche - contaminazioni che, qualora presenti, avrebbero imposto un vincolo inderogabile di carattere sanitario, obbligando ad ulteriori misure di controllo/sorveglianza sui prodotti e sui trattamenti citati -, la dicitura “trattamento ulteriore” sottolineata dalla ricorrente non è stata valutata nel merito da parte dell'Autorità sanitaria, essendo stata intesa come processo di miglioramento per finalità di carattere commerciale liberamente individuate dalla ditta importatrice, che non escludeva l'idoneità immediata del prodotto al consumo.
In particolare : le analisi microbiologiche presenti nelle schede testimoniano, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l'inesistenza, ai sensi del Regolamento sulla sicurezza alimentare n. 2373/2005, di patogeni
- tutti i batteri, ed in particolare la NE, rientrano nei limiti richiesti dalla legge - che rendano il prodotto inadatto al consumo umano immediato.
In tale contesto, l'autorità doganale prende atto del contenuto del nulla osta sanitario rilasciato all'importatore svolgendo autonome valutazioni ai fini (non già della tutela della salute dei potenziali consumatori, ma) esclusivamente degli aspetti doganali (classificazione tariffaria). La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari
Società_1, ,
Irrilevante è anche il richiamo al giudizio di inidoneità al consumo umano immediato dei PO EC espresso dall'Società_1 in base ai riscontri avuti dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari ed alla lettura della documentazione fornita dalle Aziende, la sua genericità non consente di ritenere che la merce ivi esaminata sia qualitativamente e caratteristicamente identica a quella oggetto della presente controversia.
Stazione Sperimentale
Per quanto attiene al parere tecnico asseritamente richiesto dall'odierna ricorrente alla Stazione
Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, deve osservarsi che lo stesso è stato reso nel
2024 e quindi in data di gran lunga anteriore al 267 th Meeting di Bruxelles che ha chiarito la classificazione doganale dei PO EC
Invero proprio per essere stato reso in data risalente non è direttamente riferibile alle importazioni oggi in esame.
Ad ogni buon conto si tratta di un parere generico non riferibile direttamente ai PO oggetto dell'importazioni e che svolge considerazioni superati dal contenuto del 267 th Meeting di Bruxelles che ha definitivamente chiarito la voce doganale 2002 per i PO EC essiccati .
ITV
In relazione all'ITV invocata dalla ricorrente va osservato che l'art. 16, par. 2 del Regolamento (UE) n.
2447/2015 dispone che “una domanda di decisione relativa a un'I.T.V. riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti a fini della loro classificazione doganale”: ciò significa, dunque, che ai fini dell'estensione dell'efficacia probatoria di una determinata I.T.V. ad altri prodotti si deve provare – ma la ricorrente ha omesso di fornire tale prova - l'assoluta similarità (per caratteristiche tecniche e fisiche e destinazione d'uso) del prodotto oggetto dell'I.T.V. al prodotto relativamente al quale si vuole estenderne l'efficacia.
Corrisponde al vero che esiste un orientamento della giurisprudenza secondo cui, difformemente da quanto previsto dalla normativa unionale di settore, le I.T.V. rilasciate da uno Stato membro ad un soggetto terzo, possono avere anche una portata generale.
Tuttavia, è altrettanto vero che tale applicazione generalizzata presuppone l'identità tra prodotti conformemente alle norme unionali che le disciplinano, le Informazioni Tariffarie non possono essere adeguatamente apprezzate in quanto rilasciate ad un operatore diverso dalla ricorrente .
L'ITV menzionata afferisce altro importatore Società_3 S.R.L. e riguarda "PO essiccati, realizzati a partire da PO freschi, tagliati a metà, TI ed essiccati, eventualmente tagliati a julienne e confezionati. Il trasporto dei prodotti avviene a temperatura ambiente, in sacchi di plastica contenuti all'interno di cartoni da 10 kg. I prodotti sono destinati all'uso industriale…”: non vengono indicate le caratteristiche specifiche del prodotto, la sua provenienza, la data dell'analisi, la ditta fornitrice ed ogni altro elemento che consenta di affermare che i PO oggetto di quel giudizio sono i medesimi, e vengono trasportati con le medesime modalità, di quelli di cui si fa questione nel caso di specie.
Rispetto all'I.T.V. richiamata dalla ricorrente, pertanto, non è stata offerta dalle stesse alcuna prova in ordine all'identità tra le merci, per cui ai prodotti oggetto della controversia tale I.T. V. non risulta estensibile. Motivo sub 3 Classificazione operata da Agenzia Dogane AN
Afferma la ricorrente che l'erronea classificazione della merce da parte dell'Agenzia delle Dogane di Trieste
- e, quindi, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento - sarebbe conseguente al mancato, corretto esame della documentazione allegata alla merce importata, corretto esame effettuato invece dall'Ufficio delle
Dogane di AN che avrebbe accolto le osservazioni presentante da una società operante nello stesso settore dell'odierna ricorrente che era stata sottoposta ad attività di verifica e controllo da parte dell'Ufficio
e che, a seguito della valutazione dei rilievi sollevati dalla società, avrebbe accettato la voce doganale 0711 proposta dalla ditta importatrice in alternativa al codice di importazione originariamente dichiarato (0712), in quanto prodotti semilavorati non idonei al consumo immediato.
L'assunto è inconsistente ed irrilevante: affinché possa configurarsi un vizio di legittimità per contrasto con una determinazione precedentemente adottata dall'Amministrazione - stesso o diverso ganglio - occorre prima di tutto che tra le due determinazioni vi sia perfetta identità di oggetto, di modo che possa ritenersi sussistente una ontologica e strutturale concordanza degli elementi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto od un fatto ad esso antitetico, ma occorre soprattutto che la precedente determinazione non sia affetta da illegittimità (come invece, alla stregua delle argomentazioni innanzi svolte, sembrerebbe essere la decisione adottata da AN, qualora avesse avuto ad oggetto la medesima tipologia di prodotti di cui si controverte in questa sede).
Inoltre non vi è ragione per ritenere maggiormente autorevole la classificazione operata dall'Agenzia delle AN di AN provenendo la stessa da un 'autorità non sovraordinata rispetto a quella di
Trieste .
Motivo sub 4 Onere della Prova
Con l'ulteriore censura l'interessata sostiene che, giusta la recente riforma del processo tributario (cfr. il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del DLgs n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130/2022 secondo il quale “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni…”), grava sull'Amministrazione doganale l'onere di provare le caratteristiche oggettive del bene riclassificato.
La censura è infondata .
Nel caso di specie la nuova disposizione non trova spazio, atteso che la prova dell'appartenenza della merce importata alla VD 2002, in base alle sue caratteristiche oggettive, discende direttamente dalle schede tecniche prodotte dalla ricorrente, come si è articolatamente argomentato supra, e, altresì - con riguardo alle modalità di confezionamento -, come risulta specificato dalla Nota Esplicativa SA alla VD 2002 che precisa che “i PO sono classificati in questa voce indipendentemente dal tipo di recipiente in cui sono collocati”.
Tali schede tecniche dimostrano che le caratteristiche e proprietà oggettive della merce sono tali da comportarne l'inquadramento immediato all'interno della voce 2002.
Come già evidenziato al punto 1, la merce importata non è un semilavorato, bensì un prodotto processato che ha subito ulteriori preparazioni, tra cui la salatura, che, lo si ribadisce nuovamente, non è necessaria per l'essiccazione.
Inoltre, la data di scadenza del prodotto è di 12 mesi (dato questo incompatibile con l'affermazione della ricorrente secondo cui la salatura avrebbe l'unica finalità di conservazione temporanea per il trasporto).
In sostanza è evidente che tutte le condizioni richieste dal Regolamento 2080/2020 per la classificazione della merce alla VD 2002 risultano integrate.
MOTIVO 5 Buona fede nell'operato dell'Agenzia
In merito all'asserita violazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all'art. 10 della legge n.
212/2000, nonché ( all'asserita violazione dell'art. 11, comma 4-bis Dlgs n. 374/1990 e del diritto di difesa per non aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dalla parte, è sufficiente osservare come l'Ufficio abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio con la società ricorrente già in data 19.10.2023 –
e poi, ancora, in data 6.12.2023 - allorquando, avvertendo che le dichiarazioni d'importazione (ivi indicate) erano state sottoposte alla procedura di revisione, ha chiesto chiarimenti e documentazione in merito alle caratteristiche ed alla composizione della merce (cfr. l'all. 5 dell'Amministrazione).
Successivamente, poi, l'Ufficio, esaminato il contenuto delle schede tecniche dei prodotti trasmesse dalla ricorrente, ha notificato ad essa i PPVVCC assegnandole un termine per la presentazione di osservazioni: osservazioni che sono state tempestivamente inviate dall'interessata e che sono state puntualmente valutate dall'Ufficio, come si è dato atto negli avvisi.
Quanto, poi, all'assunto secondo cui l'Ufficio, al fine di chiarire il caso in esame, avrebbe dovuto chiedere ulteriore documentazione ovvero specifiche analisi chimico-fisiche nel contraddittorio tra le parti, va precisato che - premesso che nel processo tributario l'art. 7, I comma del DLgs n. 546/1992, stante l'abrogazione del
III comma (che consentiva un vero e proprio potere officioso in “supplenza” della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle Corti tributarie un potere di “soccorso istruttorio” che può essere esercitato in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti, ma non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata - l'art. 61, I comma del DPR n. 43/1973 dispone che si proceda ad analisi tecniche solo “qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la Dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate”.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio non si trovava nell'impossibilità di determinare le caratteristiche dei prodotti importati, ritenendo esaustive a tal fine le schede tecniche e la documentazione fornite dalla ricorrente: non sussisteva, pertanto, alcun obbligo di richiedere ulteriori documenti o di procedere a specifiche analisi chimiche.
Sanzioni
Con l'ultima censura parte ricorrente afferma che le sanzioni irrogate risultano illegittime in quanto sproporzionate rispetto ai tributi accertati.
La censura è fondata.
L'Agenzia delle Dogane ha infatti irrogato una sanzione per una somma totale di Euro 660.000,00
(seicentosessantamila/00), per sanzione amministrativa minima ai sensi dell'art. 303, 3° comma, lettera e), del D.P.R. 23.01.1973 n. 43, quanto la Società Ricorrente_1 SPA – P. IVA P.IVA_1,
Al riguardo occorre considerare che In materia di sanzioni amministrative per diritti di confine evasi l'art. 303, III comma del DPR n. 43/1973 stabilisce, per quanto qui interessa, che se i tributi dovuti secondo l'accertamento superano l'importo di € 4.000,00, “si applica la sanzione amministrativa da 30.000 Euro a dieci volte l'importo dei diritti”.
Nel caso in esame in cui i diritti di confine evasi sono stati pari, ad Euro 250.476,69
(duecentocinquantamilaquattro centosettantasei/69) di cui: Dazio paesi terzi - COD A00: € 240.842,89 (duecentoquarantamilaottocentoquarantadue/89) IVA COD B00: € 9.633,80 (novemilaseicentotretatre/80)
Il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, EN. SA. Srl;
sentenza 17 luglio
2014, in C-272/13, Equoland;
sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, Ainers Redlihs).
Al riguardo si veda anche Cass. civ., ord.
7.13.2023 n. 20058 che ha formulato il seguente principio di diritto:
“In materia d'IVA, le modalità di quantificazione delle sanzioni previste dal DPR n. 43 del 1973, comma 3, lett. e) (TULD), come sostituito dal DL 2 marzo 2012 n. 16, art. 11, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012 n. 44, che le determinano per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo di 30.000
Euro, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila ma inferiore a 5mila Euro, attesa la misura fissa del minimo e l'impossibilità di adeguare le sanzioni alle circostanze specifiche del singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia”.
Né potrebbe obiettarsi che l'art. 303 del DPR n. 43 del 1973 prevede comunque una possibilità di gradazione della sanzione: siffatta obiezione non considera infatti la rigidità della sanzione minima, che non può scendere sotto i 30 mila € per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4mila €.
Atteso, dunque, che la sanzione prevista dall'art. 303, III comma del DPR n. 43/1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni in quanto, nel caso di specie, ha concretamente consentito di irrogare una sanzione irragionevolmente alta che varia dal 250% a quasi il 500% del tributo accertato;
verificata, quindi, l'incompatibilità della previsione normativa interna con il diritto comunitario così come interpretato dalla Corte di giustizia – incompatibilità non risolvibile in chiave meramente interpretativa -, occorre disapplicare la norma irragionevole e, contestualmente, applicare una sanzione proporzionata alla violazione dell'obbligo di dichiarazione commessa dal contribuente facendo riferimento alla regola generale dettata dall'art. 13, III comma del DLgs n. 471/1997 che stabilisce che “in, ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo dovuto.
Pertanto la sanzione va determinata nella misura del 30 % dell'importo dovuto a titolo di imposte
Le spese possono essere compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza
[1] Product intended for industrial use, not suitable for immediate consumption. The product needs to be washed, selected and moreover needs a heat treatment in order to stop any microbiological activity.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trieste I Sezione così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso confermando l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.
n.26182/RU di data 26.09.2025;
annullando parzialmente l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni ex art.17 D.Lgs. 472/1997 prot.
n.12910091/RU di pari data,
rideterminando le sanzioni nella misura del 30% dell'importo dovuto a titolo di imposte.
Spese compensate.
Così deciso in Trieste 13.01.2026
Il Giudice Relatore
Dott. Giorgio Milillo
Il Presidente
Dott. Carlo Miseri
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
MILILLO GIORGIO, Relatore
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26182-2025 GA DA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26182-2025 GA IVA IMPORTAZIONE
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 129100912025 GA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente chiede il rigetto.
La Corte ritiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro 7 giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia Dogane e Monopoli di Trieste avverso l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l'atto di irrogazione immediata (sanzioni) ex art. 17 D.
Lgs. n. 472/97
La parte ricorrente premetteva che
· ha importato dalla Turchia PO EC, così come descritti nel campo 31 del DAU, classificandoli alla V.T. 0711 9030 00” relativo “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - Ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
· l'Agenzia delle Dogane di Trieste sottoponeva a verifica detta importazione e la classificazione veniva contestata dall'Ufficio delle Dogane di Trieste;
· in particolare l'Agenzia delle Dogane ( sulla base di metodologie criticate dalla ricorrente non ritenendo meritevoli di accoglimento le osservazioni successivamente formulate e la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente,) stabiliva che la merce importata dalla Ricorrente_1 S.p.A. avrebbe dovuto essere classificata alla V.T. 2002 1090 00, ossia “Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”
e, quindi, procedeva alla riclassificazione in detta voce con conseguente assoggettamento all'aliquota del dazio Paesi terzi del 14,4%.
· di conseguenza l'Agenzia delle Dogane notificava gli atti impugnati .
A sostegno del ricorso esponeva diverse censure
Nel primo motivo svolgeva in principalità un ampio ed argomentato sulla classificazione doganale del prodotto oggetto dell'importazione non poteva essere associato alla voce doganale alla VD 2002
10 90;
sotto un secondo profilo richiamava il documento denominato “Precisazioni in ordine alla classificazione doganale dei PO EC” emanato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane con il quale la Direzione Dogane, in relazione ai prodotti rientranti nella categoria PO EC TI, stabiliva che gli stessi prodotti avrebbero dovuto essere classificati al Codice NC 07119080 - e sosteneva la inapplicabilità delle successive “Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC –
Verbale del 267^ Comitato per il Codice AN, sezione tariffa e Nomenclatura Statistica, sottosezione
Agricoltura e Chimica” resa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane che richiamava quanto comunicato dall'organo della Commissione europea (TAXUD);
sotto un terzo profilo metteva in evidenza che la classificazione alla V.D. 2002 operata dall'Agenzia delle
Dogane, non può essere ritenuta corretta e che, di contro, debba essere applicata una V.D. rientrante al
Capitolo 07, ovvero V.D. 0711 in virtù della comunicazione resa dal direttore generale del Ministero della
Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'ecosistema e dei Rapporti Internazionali,
Direzione Generale dell'igiene e della Sicurezza Alimentare resa In data 04.03.2025 nella quale il Direttore
Generale Dott. Nominativo_1, in relazione ai PO EC dalla Turchia, segnalava che il prodotto si presenta come materia prima non idonea al consumo diretto ma da sottoporre a rilavorazione;
ed infine richiamava precedenti giurisprudenziali a favore dei propri assunti .
Nel secondo motivo criticava la classificazione da parte dell'agenzia delle Dogane di Trieste della merce importata da Ricorrente_1
sostenendo che
A ) la classificazione era errata in quanto i “PO EC” oggetto dell'importazione costituivano prodotto semi-lavorato trattato obbligatoriamente per garantirne una conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio negli interscambi industriali e da impiegarsi esclusivamente come ingrediente
- naturalmente previo lavaggio e successiva reidratazione per la rimozione dell'eccesso di sale, dei corpi estranei di varia natura, dei frutti ammuffiti o danneggiati (comunque, non idonei al consumo immediato) - per la produzione di conserve alimentari che vengono successivamente pastorizzate o sterilizzate e che quindi la voce doganale corretta era la voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato”;
B ) nella documentazione dimessa dalla ricorrente era presente anche il c.d. “Nulla osta sanitario” nel quale veniva specificatamente indicata la corretta qualificazione della merce importata atteso che nella scheda veniva indicato in modo chiaro e preciso che la merce importata era “Accettabile per il mercato interno”, e che avrebbe dovuto trattarsi di merce adatta al “Consumo umano [solamente] in seguito a trattamento ulteriore, ovvero che avrebbe dovuto essere oggetto di una “Trasformazione supplementare”;
C ) la merce sdoganata (“PO EC”) riporta delle caratteristiche tecniche totalmente differenti dalle merci codificate nel Regolamento (UE) al Codice V.T. 2002 1090 00 segnalato dall'Ufficio, come indicato anche sulle etichette presenti sugli scatoloni di prodotto sdoganato;
D ) La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, in un caso analogo ha ricevuto incarico da parte della Ricorrente_1 S.p.A. di redigere parere tecnico motivato sulla classificazione doganale che dovrebbe essere assegnata al semilavorato “PO EC (TI)” importati dalla Turchia ed è stato escluso che il prodotto importato (“PO EC”) potesse essere destinato al consumo umano diretto, ma che, tutt'al più, avrebbe dovuto essere considerato quale ingrediente-semilavorato (non definitivamente né stabile, né sterile) esclusivamente utilizzabile per interscambi industriali e diretto al consumatore finale solamente al termine di ulteriori lavorazioni e quindi i prodotti dovrebbero essere inclusi sotto la “Voce
AN NC 0711 “comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato” (come in effetti sopra citato)”;
E ) la stessa Società_1, dai riscontri avuti dalla Stazione Sperimentale e dalla lettura della documentazione fornita dalle Aziende, ha potuto constatare che l'alto contenuto di sale, finalizzato alla conservazione temporanea dei PO in fase di trasporto / stoccaggio, le modalità di essiccazione
(esposizione al sole del prodotto a contatto col terreno e alto tenore di salatura), nonché di trasporto degli stessi rendono di per sé il prodotto inidoneo al consumo umano immediato, individuando come voce doganale più confacente la NC 0711;
F ) l'I.T.V. prodotta dalla Società indica che il prodotto (codificato alla VD 0711) “consiste in PO essiccati, realizzati a partire da PO freschi, tagliati a metà, TI ed essiccati, eventualmente tagliati a julienne e confezionati” e ciò indica che al Capitolo 7 possono rientrare determinati prodotti “TI”, che
“Per poter essere utilizzati i PO devono subire ulteriori lavorazioni: lavaggio, selezione e pastorizzazione”.
Come terzo motivo riportava la qualificazione del prodotto “PO EC” da parte dell'Agenzia delle Dogane di AN operata nel 2023 in una vicenda similare che ha coinvolto un'altra società operante nel settore di Ricorrente_1 S.p.A., nella quale è stata ritenuta corretta la voce doganale 0711.
Il quarto motivo era incentrato sulla asserita violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. n. 546/1992 secondo la quale grava sull'Agenzia delle Dogane l'onere di provare gli elementi alla base della diversa classificazione doganale delle merci e nel caso in oggetto l'Agenzia delle Dogane di Trieste si è semplicemente limitata a riclassificare il Codice della merce importata sulla base di un Regolamento Europeo non applicabile al prodotto importato (“PO EC”), a fronte della documentazione prodotta dalla
Società importatrice, unitamente ad una specifica descrizione della merce.
In quinto luogo eccepiva la violazione degli artt. 10 e ss. della legge n. 212/2000 e dell'art. 97 cost sostenendo che l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha violato il principio sancito dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente, in quanto ha emesso un atto impositivo, richiedendo - illegittimamente - il versamento del dazio e dell'IVA (non dovuti), senza tenere in considerazione quanto argomentato e prodotto documentalmente dal Contribuente
Infine come ultimo motivo di censura sosteneva la violazione del principio di proporzionalità in materia sanzionatoria di cui all'art. 303 d.p.r. n. 43/1973
Si costituiva l'Agenzia Dogane contestando il ricorso .
Sotto il profilo fattuale premetteva che :
· In data 22.8.2025, l''allora Ufficio delle Dogane di Trieste (oggi Ufficio ADM Friuli-Venezia Giulia) redigeva nei confronti della ricorrente e successivamente notificava, il Processo Verbale di Constatazione e revisione/ rettifica dell'accertamento prot. n. 22755/RU (di seguito “PV”), relativo a n. 22 bollette di importazione di seguito riepilogate emesse dalle allora Sezioni Operative Territoriali (oggi Distaccamenti locali) di Punto
Franco Nuovo e Porto Industriale di Trieste che riguardavano diverse importazioni di PO EC provenienti dalla Turchia che la ricorrente aveva provveduto a classificare alla V.T. 0711 90 80 80 attestante
“Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati – altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
· la classificazione doganale veniva contestata dall'Ufficio delle Dogane di Trieste nel predetto PV nel quale si rilevava che, in applicazione delle disposizioni del Reg. di esecuzione (UE) 2080/2020 (di seguito per brevità il “Regolamento 2080/2020”), considerata anche la documentazione fornita da Ricorrente_1, la merce importata dovesse ritenersi idonea al consumo immediato e, pertanto, classificabile alla V.D. 2002 1090 00
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico – PO, interi o in pezzi - - altri;
· successivamente in data 26.9.2025 l'Ufficio provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica prot. n. 26182/RU (di seguito l'”Avviso”) e il relativo atto di irrogazione immediata della sanzione ex art 17 D.Lgs. 472/1997 prot. n. 26209/RU di pari data entrambi impugnati in questa sede.
Sotto l'aspetto normativo osservava che
· il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23.7.1987 (“Regolamento 2658/87”), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come “nomenclatura combinata” (di seguito “NC”), basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (la “Convenzione”), noto come “sistema armonizzato” (“SA”) conclusa a Bruxelles il 14.6.1983 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
· nell'ambito del processo di classificazione doganale, accanto alle fonti vincolanti (ad es. regole generali, testo delle voci e sottovoci, regolamenti di classifica, Informazioni Tariffarie Vincolanti limitatamente al soggetto richiedente ed al prodotto specifico sottoposto all'esame) si collocano le fonti non vincolanti tra cui rientrano le Note esplicative del SA (cui è riconosciuto valore interpretativo), le
Note esplicative della NC emesse dalla Commissione europea (costituenti un completamento delle Note esplicative del SA), le decisioni e i pareri di classifica del Comitato del Sistema Armonizzato oltre che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE;
· nel caso che occupa il presente giudizio vengono poi in rilievo le regole nn. 4 e 6 “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. (…)
· la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole sopra richiamate tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore;
· proprio sulla base delle predette fonti che è stato adottato il Regolamento 2080/2020 della
Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che illustra la voce doganale in esame
· la rassegna delle fonti sopra proposta deve necessariamente integrarsi con quanto stabilito originariamente in seno al 203rd Meeting della Customs Code Committee riunitasi a Bruxelles
l'11.11.2019 (da cui trae origine la previsione di cui al Regolamento 2080/2020 (1) e, successivamente, con la decisione assunta dai competenti servizi unionali riuniti nel 267th Meeting of the Customs Code
Committee (sub-section agriculture/chemistry) tenutosi a Bruxelles nelle giornate del 25 e 26 marzo
2025 .
Nel merito svolgeva puntuali osservazioni in riferimento ai motivi di ricorso.
Con riferimento al Primo Motivo sub A) osservava come il Comitato del Codice AN si sia pronunciato – proprio sul caso dei PO EC TI in considerazione dei contrasti emersi in diversi Stati Membri, a seguito dell'adozione del Regolamento 2080/2020, rispetto alla VD da attribuire loro si è concluso nel senso che:
Il prodotto descritto come: metà o strisce di PO TI e EC, dichiarati non adatti per il consumo immediato a causa del contenuto batteriologico con contenuto di sale che varia dal 3 % al 14 % in peso.
è classificato sotto il codice CN 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico;
In altre parole, i servizi unionali competenti in materia, valorizzando la sola sussistenza di sale aggiunto all'interno dei prodotti, hanno chiarito la corretta classificazione dei PO EC TI: la VD
2002 ;
ed inoltre evidenziava che nella scheda tecnica del produttore turco Società_2 prodotta dalla ricorrente, la percentuale indicata è ricompresa tra l'8 e il 12% e rientra, pertanto, nel range di cui al sopracitato
Regolamento;
infine anche laddove non vi fosse una perfetta coincidenza con i parametri indicati dal Regolamento
2080/2020 troverebbe, in ogni caso, applicazione la regola n. 4 di interpretazione del SA che dispone, per l'appunto, che: “le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa ai prodotti che con esse hanno maggiore analogia” e quindi necessariamente nella VD 2002.
Con riferimento al Primo Motivo sub B) osservava che la nota del 31.01.2025 predisposta dalla Direzione
Centrale – Ufficio Tariffa e Classificazione relativa alla classificazione dei PO EC TI provenienti dalla Turchia allegata rappresenta un documento interno dell'Amministrazione, rivolto esclusivamente alle
Direzioni Territoriali di quest'Agenzia e sicuramente non indirizzato al contribuente ed inoltre richiamava le ”Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC – Verbale del 267 Comitato per il
Codice AN e segnalava l'avvio della procedura di revoca della ITV IT922104-2023-BTI0290 rilasciata dalla medesima Direzione in ottemperanza a quanto statuito in sede europea.
Con riferimento al Primo Motivo sub C) osservava che la comunicazione resa dal direttore generale del ministero della salute, dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema e dei rapporti internazionali, direzione generale dell'igiene e della sicurezza non assume alcuna rilevanza per quanto attiene l'ambito doganale, essendo la materia di classificazione tariffaria di competenza esclusivamente dell'Agenzia delle Dogane e non di altri enti.
Con riferimento al Primo Motivo sub D) osservava che la giurisprudenza prevalente è nel senso di ritenere corretta la classificazione operata dall'Agenza delle Dogane di Trieste nonché che le decisioni a favore della ricorrente sono infondate e basate su presupposti giuridico fattuali inconferenti .
Con riferimento al Secondo Motivo punto 2.1 poneva in rilievo che proprio dalle schede tecniche prodotte si evidenzia che proprio in queste ultime, in particolare in quella del produttore turco Società_2, la percentuale di sale presente nel prodotto importato è ricompresa nella percentuale tra l'8 e il 12% e quindi la correttezza della classificazione operata dall'Ufficio emerge proprio dalle caratteristiche e proprietà oggettive riportate nelle schede tecniche dei prodotti importati e ciò che rileva è che il Regolamento
2080/2020 esclude dal capitolo 7 qualsiasi tipo di salatura, qualunque ne sia lo scopo, rappresentando quest'ultima un'ulteriore preparazione e sull'idoneità al consumo immediato, si richiama quanto affermato dal Parere del Comitato nel 267th Meeting della Commissione che, come già detto, ha valorizzato il solo elemento della salatura indipendentemente dall'idoneità al consumo immediato del prodotto, classificando i PO EC alla VD 2002.
Con riferimento al Secondo Motivo punto 2.2) evidenziava che il Nulla Osta Sanitario non ha il valore di certificazione sanitaria che parte ricorrente vorrebbe attribuirgli, essendo compilato su base meramente documentale, validando le dichiarazioni contenute nella documentazione commerciale estera di partenza prodotta dall'importatore.
In merito al Secondo Motivo punto 2.3) poneva in rilievo che il prodotto presenta, come già sopra riportato, tutte le caratteristiche descritte nel Regolamento (UE) n. 2080/2020 sia in conseguenza dei plurimi processi di salatura incompatibile con l'affermazione secondo cui il sale costituirebbe un mero conservante ai fini del trasporto e conferma, viceversa, la tesi di quest'ufficio secondo cui la salatura rappresenta necessariamente un'ulteriore preparazione E che la salatura un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale. (…).”
In merito al Secondo Motivo punto 2.4) e punto 2.5. l'Ufficio stigmatizzava il valore solamente indiziario ai fini della presente causa della perizia emanata dalla SSICA, prodotta dalla ricorrente, il cui contenuto viene tra l'altro ridimensionato e smentito da quanto affermato dalle schede tecniche sopra citate e dal Report osservando che l'alto contenuto in sale del prodotto importato confermato nella medesima relazione della
Stazione Sperimentale prodotta dalla ricorrente non ne impedisce assolutamente l'idoneità al consumo immediato.
In merito al punto sub 2.6) Quanto all'ITV invocata a sostegno dell'illegittimità degli atti impositivi, osservava che le I.T.V. rilasciate da uno Stato membro ad un soggetto terzo, possono avere anche una portata generale, tuttavia, è altrettanto vero che tale applicazione generalizzata presuppone l'identità tra prodotti e rispetto all'I.T.V. richiamata dalla ricorrente, non è stata offerta dalle stesse alcuna prova in ordine all'identità tra le merci, per cui ai prodotti oggetto della controversia tale I.T. V. non risulta estensibile.
Quanto al Terzo Motivo osservava che manca la prova che il prodotto importato e esaminato dall'Agenzia Dogane di AN fosse simile a quello oggetto del presente procedimento osservando inoltre che gli
Uffici delle Dogane sono strutture equiordinate dotate di propria discrezionalità amministrativa che consente al singolo ufficio di effettuare le proprie decisioni ed adottare autonome determinazioni nel modo ritenuto più opportuno, effettuando i necessari apprezzamenti dei diversi interessi coinvolti, alla luce delle peculiarità ed esigenze richieste dal singolo caso concreto.
Quanto al Quarto Motivo sosteneva di avere adempiuto al proprio onere probatorio e che la prova dell'appartenenza alla VD 2002 discende già direttamente dalle schede tecniche prodotte dalla società ricorrente.
Quanto al Quinto Motivo parte ricorrente ricordava di avere instaurato prontamente un contraddittorio con la contribuente già nella comunicazione attestante l'avvio della procedura di revisione delle bollette atteso che già in data 20.05.2025 l'Ufficio richiedeva informazioni e documentazione dettagliata in relazione alle caratteristiche e composizione della merce oggetto delle bollette sottoposte a revisione, ai sensi degli artt. 48 del Reg. UE 952/2013 ed art. 40 dell'Allegato 1 D.Lgs. 141/2024 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione”) da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e quindi nessuna censura può essere sollevata all'odierna parte resistente in ordine alla violazione dei principi di buona fede e collaborazione tra le parti;
nel caso di specie, l'Ufficio ha esaminato dettagliatamente tutta la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 e ha quindi emanato gli atti impositivi sulla base del Regolamento 2080/2020.
Con riferimento al sesto motivo nell'irrogare la sanzione, ha dato puntuale applicazione all'art. 303 Tuld;
ed infatti, posto che per 45 dichiarazioni doganali accertate si è configurata la violazione ex art. 303, comma
3, lett. e), l'Ufficio ha provveduto correttamente ad irrogare il minimo previsto per ciascuna violazione che ha portato alla somma complessiva di € 660.000,00 importo comunque riducibile ad 1/3 ove il ricorrente avesse approfittato della definizione agevolata di cui all'art. 17 co. 2 D. lgs. 472/97.
In via interinale veniva disposta la sospensione degli atti impugnati .
Il ricorso passava in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato nei limiti che saranno di seguito precisati .
Va subito premesso che il ricorso è assai complesso si compone di molti motivi che vanno esaminati partitamente
Il motivo principale, per quanto sovrabbondante e non privo di ripetizioni è articolato in due motivi diversi a sua volta scissi in plurimi sottomotivi e investe la classificazione doganale del prodotto oggetto dell'importazione e gli stessi provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Dogane di Trieste
La parte in buona sostanza ribadisce la correttezza della classificazione adottata in occasione dell'importazione sotto la V.T. 0711 9030 00”
Motivo sub 1
A Classificazione AN
Secondo la ricorrente, il prodotto oggetto delle importazioni considerate di cui si controverte “necessita di imprescindibili e obbligatorie trasformazioni….prima di essere confezionato e considerato idoneo al consumo”. Sotto questo punto di vista , pertanto la ricorrente trova corretta la classificazione sotto la voce doganale
V.T. 0711 9030 00” relativo “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - - Ortaggi o legumi - - - altri - - - - altri”;
L'assunto è destituito di fondamento -
Sotto il profilo normativo va osservato che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23.7.1987
(“Regolamento 2658/87”), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come “nomenclatura combinata” (di seguito “NC”), basata sulla
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (la
“Convenzione”), noto come “sistema armonizzato” (“SA”) conclusa a Bruxelles il 14.6.1983 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
L'articolo 12, par. 1, del Regolamento 2658/87, come modificato nel 2000, dispone che la Commissione adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione.
Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Nell'ambito del processo di classificazione doganale delle merci, l'attuale contesto normativo si compone
1 ) del SA (classificazione a livello delle prime 6 cifre) che detta un linguaggio comune per il commercio internazionale e richiama la Convenzione,
2 ) della NC (classificazione a livello di 8 cifre) che definisce le aliquote daziarie convenzionali e costituisce la base per la compilazione dei modelli Intrastat la cui base normativa è rinvenibile nel Regolamento 2658/87,
3 ) della Tariffa AN Comune (fondata sulla NC e sulle altre misure tariffarie applicabili) che trova il proprio referente normativo nell'art 56 del Codice doganale dell'Unione e consente di determinare l'aliquota daziaria per specifiche importazioni ,
4 ) della TARIC Tariffa Integrata dell'Unione (classificazione a livello di 10 cifre) che identifica tutte le misure applicabili quali, a titolo esemplificativo, quote, restrizioni o antidumping.
Nell'ambito del processo di classificazione doganale, accanto alle fonti vincolanti (ad es. regole generali, testo delle voci e sottovoci, regolamenti di classifica, ) si collocano le fonti non vincolanti tra cui rientrano le Note esplicative del SA (cui è riconosciuto valore interpretativo), le Note esplicative della NC emesse dalla Commissione europea (costituenti un completamento delle Note esplicative del SA), le decisioni e i pareri di classifica del Comitato del Sistema Armonizzato oltre che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE.
Con specifico riferimento alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, nella Parte Prima – Disposizione
Preliminari, Titolo 1, dispone “1.I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.”
Vengono poi in rilievo le regole nn. 4 e 6 “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
(…) La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.”.
ciò premesso deve osservarsi che nel caso di specie, occorre far riferimento anche alle Note esplicative
SA ed NC riferibili alla fattispecie in commento.
In particolare, relativamente alle Note Esplicative SA del Capitolo 7 Ortaggi commestibili e alcune radici e tuberi e del Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante si riporta di seguito un estratto di quanto indicato sul sito internet dell'Organizzazione mondiale delle Dogane
(www. wcotradetools.org) :
Capitolo 7 – Voce 0711 “Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa, in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati.
Capitolo 20 – Voce 2002 “Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.” Note esplicative
2002.10 - Pomodori, interi o in pezzi 2002.90 .
A completamento delle Note esplicative del SA si richiama sinteticamente il contenuto delle Note esplicative
NC rilevanti nel caso di specie (2019/C 119/01) pubblicate nella GU dell'Unione del 29.3.2019 che ribadiscono per la Voce 0711 il riferimento a “ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati”.
La rassegna delle fonti sopra proposta deve necessariamente integrarsi con quanto stabilito originariamente in seno al 203rd Meeting della Customs Code Committee riunitasi a Bruxelles l'11.11.2019 da cui trae origine la previsione di cui al Regolamento 2080/2020 e, successivamente, con la decisione assunta dai competenti servizi unionali riuniti nel 267th Meeting of the Customs Code Committee (sub-section agriculture/ chemistry) tenutosi a Bruxelles nelle giornate del 25 e 26 marzo scorso citato anche in sede di ricorso
In tale comitato è stato esaminato il caso dei PO EC TI, proprio alla luce di contrasti emersi in diversi Stati Membri, in ordine all'inquadramento degli stessi alla VD 0712/0711 ovvero alla VD 2002, suggerita dal Regolamento 2020/2080.
Nell'occasione proprio alla luce di contrasti emersi in ordine all'inquadramento degli stessi alla NC 0712 o alla NC 2002, un'indicativa “tavola rotonda” ha mostrato che una significativa maggioranza di Stati membri
(24) classificherebbe i PO EC TI in questione sotto il codice NC 2002 10 90, basandosi sulle
Regole Generali interpretative della Nomenclatura combinata (da 1 a 6), e sulla formulazione letterale dei codici NC 2002, 2002 10 e 2002 10 90. Uno Stato membro ha preferito la classificazione sotto il codice NC
0711 90 80. Due Stati membri erano assenti.
In quella sede , il caso riguardante la classificazione dei “PO TI e EC” è stato chiuso concludendo che:
Il prodotto è descritto come: metà o strisce di PO TI e EC, dichiarati non adatti per il consumo immediato a causa del contenuto batteriologico. Il contenuto di sale varia dal 3 % al 14 % in peso. Il processo di produzione consiste nel tagliare PO freschi, salarli e successivamente esporli al sole per l'essiccazione. Il prodotto è confezionato in sacchetti di plastica all'interno di scatole di cartone e conservato e trasportato a temperatura ambiente.
Il prodotto è classificato sotto il codice CN 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico. Le conclusioni alle quali il citato Organo tecnico è pervenuto sono state poi coerentemente recepite nel
Regolamento 2080/2020, che ha posto l'accento sulla presenza o meno di sale, inteso come ingrediente della preparazione, nei PO essiccati per valutarne la possibilità di classifica sub capitolo 20 piuttosto che 07 della NC.
Si riporta in breve la traduzione del testo del meeting per come ripore di ricorso .
Alla luce di quanto sopra, il caso relativo alla classificazione dei “PO TI ed essiccati” viene chiuso concludendo che:
Il prodotto è descritto come: Mezzi PO TI ed essiccati o strisce, dichiarati non adatti al consumo immediato a causa del contenuto batteriologico. Il contenuto di sale varia dal 3 % al 14 % in peso. Il processo di produzione consiste nel tagliare i PO freschi, salarli e successivamente esporli al sole per l'essiccazione. Il prodotto viene confezionato in sacchetti di plastica all'interno di scatole di cartone e conservato e trasportato a temperatura ambiente. temperatura ambiente.
Il prodotto è classificato al codice NC 2002 10 90 come “PO preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico”.
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura
Combinata e dal testo dei codici NC 2002, 2002 10 e 2002 10 90. La voce 0711 comprende gli ortaggi che sono stati trattati unicamente per garantirne la conservazione provvisoria durante il trasporto o il magazzinaggio prima dell'uso, a condizione che in tale stato non siano adatti al consumo immediato. Poiché il prodotto in questione non è provvisoriamente conservato, la classificazione alla voce 0711 è esclusa. La voce 0712 comprende i vegetali essiccati che non hanno subito ulteriori preparazioni. La salatura non è un processo previsto dalla voce 0712. È considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Di conseguenza, la classificazione nella voce 0712 è esclusa.
Punti di azione:
Il fascicolo è chiuso.
Gli Stati membri sono invitati a controllare le loro ITV e, se necessario, a revocarle in base alla conclusione di cui sopra.
Si prevede di rivedere la dicitura “La salatura non è un processo previsto dal capitolo 7.” nel regolamento di cui sopra (durante l'esercizio di aggiornamento generale dei regolamenti di classificazione).”.
Alla stregua di quanto chiaramente esposto in occasione del citato Meeting , i servizi unionali competenti in materia, valorizzando la sola sussistenza di sale aggiunto all'interno dei prodotti, hanno chiarito una volta per tutte, in maniera chiara e perentoria la corretta classificazione dei PO EC TI: la VD 2002.
Nello specifico, risulterebbe infatti evidente che la dettagliata previsione contenuta nel Regolamento
2080/2020 relativa alla percentuale del tenore di sale compresa tra il 10,65% e il 17,35% è determinata da una media matematica cui i partecipanti alla predetta adunanza sono giunti avendo quale valore base di partenza quello indicato nei campioni già oggetto di precedenti analisi tale per cui alla percentuale in commento deve riconoscersi valenza indicativa e non vincolante.
Ne consegue che ciò che rileva ai fini della classificazione doganale dei PO EC è costituito dalla presenza di una salatura In aggiunta a quanto rappresentato nella colonna relativa ai Motivi contenuta nell'Allegato del predetto
Regolamento 2080/2020, emerge in modo chiaro ed inequivoco che:
la salatura non è un processo previsto al capitolo 07;
è considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Relativamente alla percentuale effettiva di sale presente all'interno dei PO importati, viene ribadito che la sola sussistenza di sale aggiunto determina automaticamente la classificazione all'interno della VD
2002.
Applicabilità ai PO EC importati da Ricorrente_1
Rimane da affrontare la questione dell'applicabilità della prefata normativa comunitaria ai PO importati da Ricorrente_1 e ciò proprio alla luce delle schede tecniche prodotte in sede di importazione.
Sostiene la ricorrente che i PO importati non sarebbero idonei al consumo umano in assenza di ulteriori lavorazioni ,.
A supporto di tale assunto militano anche le schede tecniche prodotte.
In particolare va esaminata la scheda allegata come 3 (documento da parte dell'Agenzia delle Dogane) visto che la scheda di cui al documento 4 è meramente enunciativa della necessità di ulteriori lavorazioni senza ulteriore specificazione e come tale non si presta ad essere valorizzata in modo significativo .
Orbene dalla scheda n 3 viene specificato , in maniera piuttosto equivoca che il prodotto serve per utilizzo industriale e ha bisogno di essere lavato , selezionato e sottoposto a trattamento termico [1].
Il testo della lavorazioni prescritte, presenta pertanto una inevitabile equivocità posto che le stesse non sono descritte in maniera precisa .
Inoltre, soprattutto deve osservarsi che dette lavorazioni costituiscono non una effettiva lavorazione ulteriore ma semplicemente risultano essere la mera predisposizione del prodotto per una vendita .
Deve pertanto ritenersi che le descritte operazioni non costituiscono una effettiva ulteriore lavorazione rilevante per la classificazione sotto la voce 0711 .
Inoltre va segnalato come dalle schede tecniche allegate non emerga in alcun modo quanto segnalato dalla parte ricorrente in sede di ricorso ( cfr pag . 35 del ricorso ) secondo la quale nessun cliente della Società Ricorrente_1. utilizzi i “PO EC” dalla stessa importati, senza aver prima proceduto, come già accennato, ad una serie di attività necessarie al lavaggio ed alla reidratazione attraverso una “flottazione” che consente l'eliminazione:
a) di prodotti danneggiati;
b) delle impurità come, ad esempio, la sabbia;
c) delle sostanze vegetali “estranee”;
d) dell'eccesso di sale, al fine di permettere l'utilizzo del prodotto come “ingredienti semilavorati” per la produzione di conserve alimentari. A dispetto di quanto sostenuto in ricorso , nelle schede tecniche allegate non si parla assolutamente che i PO in oggetto debbano essere sempre sottoposti a flottazione (per eliminare il sale in eccesso e le sostanze estranee vegetali e non vegetali) .
La scheda tecnica parla solo di lavatura selezionatura e trattamento termico .
Non si parla in alcun modo di reidratazione che potrà certo essere posta in essere ma non rileva per la idoneità al consumo umano e per la classificazione doganale .
Né soprattutto si parla di eliminazione della salatura.
A tali considerazioni , infatti , si deve aggiungere la importante salatura del prodotto .
Invero nella scheda tecnica del produttore turco Società_2 prodotta dalla ricorrente, la percentuale indicata è ricompresa tra l'8 e il 12% e rientra, pertanto, nel range di cui al sopracitato Regolamento.
Nel caso che ci occupa ciò che in ogni caso rileva maggiormente è che il Regolamento 2080/2020 esclude dal capitolo 7 qualsiasi tipo di salatura, qualunque ne sia lo scopo, rappresentando quest'ultima un'ulteriore preparazione: il prodotto salato quindi, indipendentemente dalla quantità del sale e dall'uso finale deciso dalla ricorrente nell'ambito della propria politica aziendale, non può trovare in alcun modo spazio all'interno delle voci del capitolo 7.
A prescindere ,quindi , dalla destinazione effettiva dei PO EC, ciò che rileva ai fini della classificazione nella VD 2002 è, oltre alla presenza del sale, l'idoneità del prodotto al consumo diretto: è lo stesso Reg. (CE) n. 2080/2020 che nella descrizione delle merci (colonna a sinistra dell'Allegato) utilizza l'espressione “adatti al consumo immediato”, evocando così il concetto di idoneità astratta del prodotto ad essere immesso direttamente nel mercato, a nulla rilevando l'effettivo utilizzo della merce da parte dell'importatore.
E sull'idoneità al consumo immediato, si richiama quanto affermato dal Parere del Comitato nel 267th
Meeting della Commissione che, come già detto, ha valorizzato il solo elemento della salatura indipendentemente dall'idoneità al consumo immediato del prodotto, classificando i PO EC alla
VD 2002.
Risulta quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tutte le condizioni richieste dal
Regolamento (UE) n. 2080/2020 per la classificazione della merce alla VD 2002 risultano integrate.
Tuttavia , è certo che considerare il testo equivoco della scheda tecnica ( doc n 3 dell'Agenzia ) che parla di una ulteriore lavorazione , impongono si svolgere una ragionamento ulteriore per individuare la classificazione doganale corretta.
Sotto questo punto di vista , pertanto , occorre come classificare sotto il profilo doganale un prodotto caratterizzato da importante salatura variabile tra l'8 e 12 % ,e quindi in linea con i parametri indicati dal Regolamento 2080 / 2020 e dalla riunione del Comitato sopra richiamato , e da una equivoca ulteriore lavorazione per come indicata dalla scheda tecnica
Sotto questo punto di vista non può che trovare applicazione la regola n. 4 di interpretazione del SA che dispone, per l'appunto, che: “le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa ai prodotti che con esse hanno maggiore analogia” e quindi necessariamente nella VD 2002.
In questa prospettiva va valorizzata la circostanza della salatura che costituisce un parametro oggettivo incontroverso e lavorazioni indicate nella scheda tecnica non sono tali da determinare una diversa classificazione doganale quindi risulta corretta la VD 2002.
Ciò esposto in linea generale si può passare agli ulteriori profili enunciati con riferimento al primo motivo .
MOTIVO 1 B
Afferma la ricorrente la rilevanza del provvedimento dell'agenzia delle dogane – direzione (centrale) dogane – ufficio tariffa e classificazione datato 31.01.2025 inviato a tutte le direzioni territoriali.
Detto provvedimento in relazione ai prodotti rientranti nella categoria PO EC TI, ha richiamato l'I.T.V. IT922104-2023-BTI0290 del 10 agosto 2023, chiarendo una volta per tutte quella che potrebbe essere la classificazione delle varie tipologie dei PO EC, oggetto del presente contenzioso.
E sul punto sosteneva la inapplicabilità delle successive “Istruzioni in ordine alla Classificazione doganale dei PO EC – Verbale del 267^ Comitato per il Codice AN, sezione tariffa e
Nomenclatura Statistica, sottosezione Agricoltura e Chimica” resa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane che richiamava quanto comunicato dall'organo della Commissione europea (TAXUD),
In ordine a detto provvedimento vi è davvero poco da osservare
Esso è stato emanato il 31,1,2025 , in data quindi anteriore alla riunione del Comitato riunito a Bruxelles
e quindi è superato da quanto stabilito in seno allo stesso Verbale del 267 Comitato per il Codice
AN .
Ebbene, la Direzione Dogane – Ufficio Tariffa e Classificazione, adeguandosi a quanto disposto dal Comitato interno alla Commissione Europea, ha provveduto tempestivamente a revocare l'ITV richiamata dalla parte che risulta, dunque, invalida a partire dal 06/08/2025.
MOTIVO 1 C
Proseguiva poi la ricorrente valorizzando comunicazione resa dal direttore generale del Ministero della
Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'ecosistema e dei Rapporti Internazionali,
Direzione Generale Dell'igiene e della Sicurezza Alimentare resa In data 04.03.2025 nella quale il Direttore Generale Dott. Nominativo_1, in relazione ai PO EC dalla Turchia, segnalava che il prodotto si presenta come materia prima non idonea al consumo diretto ma da sottoporre a rilavorazione.
Sul punto si dee osservare che la comunicazione resa dal direttore generale del ministero della salute, dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema e dei rapporti internazionali, direzione generale dell'igiene e della sicurezza non assume alcuna rilevanza per quanto attiene l'ambito doganale, essendo la materia di classificazione tariffaria di competenza esclusivamente dell'Agenzia delle Dogane e non di altri enti.
MOTIVO 1 D Giurisprudenza
La parte ha poi valorizzato “plurime pronunce giurisprudenziali di corti territoriali rese a favore delle Società importatrici le nelle quali non è stata ritenuta la fondatezza della classificazione dei PO EC TI sotto la voce doganale 2002 .
Esaminando dette pronuncia deve osservarsi che le stesse , lungi dal costituire un consolidato e maggioritario indirizzo , si presentano assolutamente isolate e non convincenti .
Relativamente alla sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno allegata deve osservarsi che la stringata ed implicita motivazione non è idonea a costituire parametro ermeneutico idoneo a determinare la classificazione dei PO EC TI .
Per quanto attiene alla sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di VO si rileva che il Giudice toscano ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere rilasciato dal Ministero della Salute la quale , come già evidenziato appare del tutto inconferente nel presente giudizio.
Ad ogni modo, appare opportuno segnalare che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di VO, ma diversa sezione, con una recentissima sentenza n. 261/2025 pronunciata in data 01.09.2025 (dep.
08/09/2025) nei confronti della medesima società contribuente che era parte della sentenza prodotta dall'odierna appellante, ha riconosciuto la legittimità della pretesa fiscale e dunque la correttezza della classificazione doganale dei PO EC TI all'interno della VD 2002 (in punto sanzioni rideterminava l'importo della stessa).
Afferma, invero, la CGT I grado di VO nella recente sentenza 261/2025: “(…) Il punto però sollevato dall'Agenzia delle Dogane è se la salatura dei PO costituisce o meno una lavorazione ulteriore, rispetto all'essicazione, idonea ad escludere la classificazione del prodotto alla voce indicata. Tale questione non appare considerata dall'ITV richiamata dalla ricorrente, poiché tale ITV si limita solamente a concludere che i PO TI per essere consumati hanno necessità di una ulteriore lavorazione. In quel caso, non è stato deciso se la salatura comporti una lavorazione ulteriore. Detto questo, deve essere rilevato che nel regolamento unionale n. 2080/2020, art. 1 motivo 3 richiamato dall'Agenzia delle Dogane c'è scritto che la salatura dei PO è considerata un'ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale. È pertanto esclusa la classificazione indicata dalla parte ricorrente. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato con riferimento al merito della questione (…).”.
Rispetto poi alla sentenza di questa Corte di Giustizia n. 248/2024 valgono innanzitutto le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento alla giurisprudenza di merito salernitana considerato che anche in questo caso, oggetto del giudizio le importazioni erano dichiarate alla VD 0712.
Infine, occorre evidenziare la circostanza che la predetta sentenza di primo grado n. 248/2024 è stata appellata dalla stessa Ricorrente_1 ed il relativo procedimento di secondo grado si è concluso con la sentenza n. 126/2025 della CGT II grado del FVG del 31.03.2025 dep. 07.04.2025 che ha così statuito “(…) Nel caso di specie infatti è stato pienamente osservato il contraddittorio endoprocedimentale e gli atti impugnati risultano compiutamente motivati anche in punto deduzioni difensive della società contribuente, che, semplicemente, contrastano con la diversa qualificazione giuridica della fattispecie impositiva effettuata dall'agenzia fiscale.
Tale qualificazione, come correttamente osservato dalla Corte di primo grado, è peraltro corretta. Dalle medesime dichiarazioni di importazione infatti si desume che le merci in questione sono PO essicati e TI, quindi rientranti nella voce tariffaria 2002 1090 in quanto merci idonee al consumo diretto, senza la necessità di ulteriori procedure di lavorazione. In base al regolamento 2020/2080 e relativo allegato tali prodotti non possono essere ricompresi né nella voce 0711 né in quella applicata dalla Ricorrente_1 (0712) (…) In ultima analisi -dirimente ed assorbente di ogni altra considerazione- bisogna condividere l'argomentazione in diritto dei primi giudici sulla vincolatività dell'interpretazione data nelle note tecniche al reg. 2020/2080, che escludono -sic et simpliciter- la possibilità di classificare i prodotti quali quelli in questione (PO EC TI) nelle categorie di cui alle voci tariffarie 0711-0712 e che invece -imperativamente- li riconducono alla voce di tariffa applicata in rettifica dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale. In sostanza si tratta di una qualificazione legale, evidentemente finalizzata dalla politica daziaria della UE, che in quanto tale è cogente per e negli Stati membri.”
Da ultimo, giova rammentare che la CGT I grado di Trieste (con numerose pronunce), la CGT I grado di
AN (con sent. n. 369/2024 dep. 08/09/2024), la CGT I grado di VO (con sent.
n. 405/2024 dep. 18/11/2024 e con la già menzionata sent. 261/2025 dep. 08/09/2025), nonché la CGT I grado della Spezia (con dispositivo n. 118/2025 del 17.09.2025 e, da ultimo, con sentenza n. 273/2025 del 17/09/2025 dep. 16.10.2025) si sono già pronunciate riconoscendo la legittimità della pretesa erariale e dunque la correttezza della riclassificazione doganale operata dagli Uffici dell'Agenzia.
Ne deriva che la linea giurisprudenziale segnalata dalla ricorrente non si presta ad essere valorizzata ai fini della invocata classificazione doganale
Motivo sub 2 Classificazione AN
Motivo 2 Sub A e C
In ordine alla classificazione dei PO importati da Ricorrente_1 operata dall'Ahenzia delle Doganel di Trieste oggetto dei motivi sub 2 A e 2 C ci si richiama a quanto esposto nel motivo 1 Sub A.
Motivo 2 B
Sostiene parte ricorrente che i “Documenti Sanitari Comuni d'Entrata” (DSCE), comunemente noti come
Nulla Osta Sanitari, che accompagnavano la merce riportavano, in taluni casi, la dicitura “Consumo umano in seguito a trattamento ulteriore” vietando, pertanto, di procedere alla vendita per consumo diretto.
Orbene, mediante il c.d. “Nulla osta sanitario” (doc. 13 - Nulla Osta Sanitario), documento, questo, relativo alle attività doganali effettuate da Ricorrente_1 S.p.A., veniva specificatamente indicata la corretta qualificazione della merce importata.
Nello specifico, la scheda (asseritamente) visionata dai Funzionari delle Dogane di Trieste dava atto di un complesso documentale “Soddisfacente” e - elemento non trascurabile - veniva altresì indicato in modo chiaro e preciso che la merce importata era “Accettabile per il mercato interno”, e che avrebbe dovuto trattarsi di merce adatta al “Consumo umano [solamente] in seguito a trattamento ulteriore, ovvero che avrebbe dovuto essere oggetto di una “Trasformazione supplementare”.
Tuttavia la parte ricorrente non considera che il Nulla Osta Sanitario non ha il valore di certificazione sanitaria (cfr. l'art. 2, VI comma del DLgs n. 24/2021 giusta il quale “il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale”), essendo compilato su base meramente documentale riportando le dichiarazioni contenute nella documentazione commerciale estera di partenza prodotta dall'importatore.
Nel caso di specie, data l'assenza di contaminazioni rilevanti sia con riferimento al criterio dell'igiene del processo che di quello della sicurezza alimentare evidenziata dalle schede tecniche - contaminazioni che, qualora presenti, avrebbero imposto un vincolo inderogabile di carattere sanitario, obbligando ad ulteriori misure di controllo/sorveglianza sui prodotti e sui trattamenti citati -, la dicitura “trattamento ulteriore” sottolineata dalla ricorrente non è stata valutata nel merito da parte dell'Autorità sanitaria, essendo stata intesa come processo di miglioramento per finalità di carattere commerciale liberamente individuate dalla ditta importatrice, che non escludeva l'idoneità immediata del prodotto al consumo.
In particolare : le analisi microbiologiche presenti nelle schede testimoniano, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l'inesistenza, ai sensi del Regolamento sulla sicurezza alimentare n. 2373/2005, di patogeni
- tutti i batteri, ed in particolare la NE, rientrano nei limiti richiesti dalla legge - che rendano il prodotto inadatto al consumo umano immediato.
In tale contesto, l'autorità doganale prende atto del contenuto del nulla osta sanitario rilasciato all'importatore svolgendo autonome valutazioni ai fini (non già della tutela della salute dei potenziali consumatori, ma) esclusivamente degli aspetti doganali (classificazione tariffaria). La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari
Società_1, ,
Irrilevante è anche il richiamo al giudizio di inidoneità al consumo umano immediato dei PO EC espresso dall'Società_1 in base ai riscontri avuti dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari ed alla lettura della documentazione fornita dalle Aziende, la sua genericità non consente di ritenere che la merce ivi esaminata sia qualitativamente e caratteristicamente identica a quella oggetto della presente controversia.
Stazione Sperimentale
Per quanto attiene al parere tecnico asseritamente richiesto dall'odierna ricorrente alla Stazione
Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, deve osservarsi che lo stesso è stato reso nel
2024 e quindi in data di gran lunga anteriore al 267 th Meeting di Bruxelles che ha chiarito la classificazione doganale dei PO EC
Invero proprio per essere stato reso in data risalente non è direttamente riferibile alle importazioni oggi in esame.
Ad ogni buon conto si tratta di un parere generico non riferibile direttamente ai PO oggetto dell'importazioni e che svolge considerazioni superati dal contenuto del 267 th Meeting di Bruxelles che ha definitivamente chiarito la voce doganale 2002 per i PO EC essiccati .
ITV
In relazione all'ITV invocata dalla ricorrente va osservato che l'art. 16, par. 2 del Regolamento (UE) n.
2447/2015 dispone che “una domanda di decisione relativa a un'I.T.V. riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti a fini della loro classificazione doganale”: ciò significa, dunque, che ai fini dell'estensione dell'efficacia probatoria di una determinata I.T.V. ad altri prodotti si deve provare – ma la ricorrente ha omesso di fornire tale prova - l'assoluta similarità (per caratteristiche tecniche e fisiche e destinazione d'uso) del prodotto oggetto dell'I.T.V. al prodotto relativamente al quale si vuole estenderne l'efficacia.
Corrisponde al vero che esiste un orientamento della giurisprudenza secondo cui, difformemente da quanto previsto dalla normativa unionale di settore, le I.T.V. rilasciate da uno Stato membro ad un soggetto terzo, possono avere anche una portata generale.
Tuttavia, è altrettanto vero che tale applicazione generalizzata presuppone l'identità tra prodotti conformemente alle norme unionali che le disciplinano, le Informazioni Tariffarie non possono essere adeguatamente apprezzate in quanto rilasciate ad un operatore diverso dalla ricorrente .
L'ITV menzionata afferisce altro importatore Società_3 S.R.L. e riguarda "PO essiccati, realizzati a partire da PO freschi, tagliati a metà, TI ed essiccati, eventualmente tagliati a julienne e confezionati. Il trasporto dei prodotti avviene a temperatura ambiente, in sacchi di plastica contenuti all'interno di cartoni da 10 kg. I prodotti sono destinati all'uso industriale…”: non vengono indicate le caratteristiche specifiche del prodotto, la sua provenienza, la data dell'analisi, la ditta fornitrice ed ogni altro elemento che consenta di affermare che i PO oggetto di quel giudizio sono i medesimi, e vengono trasportati con le medesime modalità, di quelli di cui si fa questione nel caso di specie.
Rispetto all'I.T.V. richiamata dalla ricorrente, pertanto, non è stata offerta dalle stesse alcuna prova in ordine all'identità tra le merci, per cui ai prodotti oggetto della controversia tale I.T. V. non risulta estensibile. Motivo sub 3 Classificazione operata da Agenzia Dogane AN
Afferma la ricorrente che l'erronea classificazione della merce da parte dell'Agenzia delle Dogane di Trieste
- e, quindi, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento - sarebbe conseguente al mancato, corretto esame della documentazione allegata alla merce importata, corretto esame effettuato invece dall'Ufficio delle
Dogane di AN che avrebbe accolto le osservazioni presentante da una società operante nello stesso settore dell'odierna ricorrente che era stata sottoposta ad attività di verifica e controllo da parte dell'Ufficio
e che, a seguito della valutazione dei rilievi sollevati dalla società, avrebbe accettato la voce doganale 0711 proposta dalla ditta importatrice in alternativa al codice di importazione originariamente dichiarato (0712), in quanto prodotti semilavorati non idonei al consumo immediato.
L'assunto è inconsistente ed irrilevante: affinché possa configurarsi un vizio di legittimità per contrasto con una determinazione precedentemente adottata dall'Amministrazione - stesso o diverso ganglio - occorre prima di tutto che tra le due determinazioni vi sia perfetta identità di oggetto, di modo che possa ritenersi sussistente una ontologica e strutturale concordanza degli elementi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto od un fatto ad esso antitetico, ma occorre soprattutto che la precedente determinazione non sia affetta da illegittimità (come invece, alla stregua delle argomentazioni innanzi svolte, sembrerebbe essere la decisione adottata da AN, qualora avesse avuto ad oggetto la medesima tipologia di prodotti di cui si controverte in questa sede).
Inoltre non vi è ragione per ritenere maggiormente autorevole la classificazione operata dall'Agenzia delle AN di AN provenendo la stessa da un 'autorità non sovraordinata rispetto a quella di
Trieste .
Motivo sub 4 Onere della Prova
Con l'ulteriore censura l'interessata sostiene che, giusta la recente riforma del processo tributario (cfr. il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del DLgs n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130/2022 secondo il quale “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni…”), grava sull'Amministrazione doganale l'onere di provare le caratteristiche oggettive del bene riclassificato.
La censura è infondata .
Nel caso di specie la nuova disposizione non trova spazio, atteso che la prova dell'appartenenza della merce importata alla VD 2002, in base alle sue caratteristiche oggettive, discende direttamente dalle schede tecniche prodotte dalla ricorrente, come si è articolatamente argomentato supra, e, altresì - con riguardo alle modalità di confezionamento -, come risulta specificato dalla Nota Esplicativa SA alla VD 2002 che precisa che “i PO sono classificati in questa voce indipendentemente dal tipo di recipiente in cui sono collocati”.
Tali schede tecniche dimostrano che le caratteristiche e proprietà oggettive della merce sono tali da comportarne l'inquadramento immediato all'interno della voce 2002.
Come già evidenziato al punto 1, la merce importata non è un semilavorato, bensì un prodotto processato che ha subito ulteriori preparazioni, tra cui la salatura, che, lo si ribadisce nuovamente, non è necessaria per l'essiccazione.
Inoltre, la data di scadenza del prodotto è di 12 mesi (dato questo incompatibile con l'affermazione della ricorrente secondo cui la salatura avrebbe l'unica finalità di conservazione temporanea per il trasporto).
In sostanza è evidente che tutte le condizioni richieste dal Regolamento 2080/2020 per la classificazione della merce alla VD 2002 risultano integrate.
MOTIVO 5 Buona fede nell'operato dell'Agenzia
In merito all'asserita violazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all'art. 10 della legge n.
212/2000, nonché ( all'asserita violazione dell'art. 11, comma 4-bis Dlgs n. 374/1990 e del diritto di difesa per non aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dalla parte, è sufficiente osservare come l'Ufficio abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio con la società ricorrente già in data 19.10.2023 –
e poi, ancora, in data 6.12.2023 - allorquando, avvertendo che le dichiarazioni d'importazione (ivi indicate) erano state sottoposte alla procedura di revisione, ha chiesto chiarimenti e documentazione in merito alle caratteristiche ed alla composizione della merce (cfr. l'all. 5 dell'Amministrazione).
Successivamente, poi, l'Ufficio, esaminato il contenuto delle schede tecniche dei prodotti trasmesse dalla ricorrente, ha notificato ad essa i PPVVCC assegnandole un termine per la presentazione di osservazioni: osservazioni che sono state tempestivamente inviate dall'interessata e che sono state puntualmente valutate dall'Ufficio, come si è dato atto negli avvisi.
Quanto, poi, all'assunto secondo cui l'Ufficio, al fine di chiarire il caso in esame, avrebbe dovuto chiedere ulteriore documentazione ovvero specifiche analisi chimico-fisiche nel contraddittorio tra le parti, va precisato che - premesso che nel processo tributario l'art. 7, I comma del DLgs n. 546/1992, stante l'abrogazione del
III comma (che consentiva un vero e proprio potere officioso in “supplenza” della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle Corti tributarie un potere di “soccorso istruttorio” che può essere esercitato in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti, ma non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata - l'art. 61, I comma del DPR n. 43/1973 dispone che si proceda ad analisi tecniche solo “qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la Dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate”.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio non si trovava nell'impossibilità di determinare le caratteristiche dei prodotti importati, ritenendo esaustive a tal fine le schede tecniche e la documentazione fornite dalla ricorrente: non sussisteva, pertanto, alcun obbligo di richiedere ulteriori documenti o di procedere a specifiche analisi chimiche.
Sanzioni
Con l'ultima censura parte ricorrente afferma che le sanzioni irrogate risultano illegittime in quanto sproporzionate rispetto ai tributi accertati.
La censura è fondata.
L'Agenzia delle Dogane ha infatti irrogato una sanzione per una somma totale di Euro 660.000,00
(seicentosessantamila/00), per sanzione amministrativa minima ai sensi dell'art. 303, 3° comma, lettera e), del D.P.R. 23.01.1973 n. 43, quanto la Società Ricorrente_1 SPA – P. IVA P.IVA_1,
Al riguardo occorre considerare che In materia di sanzioni amministrative per diritti di confine evasi l'art. 303, III comma del DPR n. 43/1973 stabilisce, per quanto qui interessa, che se i tributi dovuti secondo l'accertamento superano l'importo di € 4.000,00, “si applica la sanzione amministrativa da 30.000 Euro a dieci volte l'importo dei diritti”.
Nel caso in esame in cui i diritti di confine evasi sono stati pari, ad Euro 250.476,69
(duecentocinquantamilaquattro centosettantasei/69) di cui: Dazio paesi terzi - COD A00: € 240.842,89 (duecentoquarantamilaottocentoquarantadue/89) IVA COD B00: € 9.633,80 (novemilaseicentotretatre/80)
Il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, EN. SA. Srl;
sentenza 17 luglio
2014, in C-272/13, Equoland;
sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, Ainers Redlihs).
Al riguardo si veda anche Cass. civ., ord.
7.13.2023 n. 20058 che ha formulato il seguente principio di diritto:
“In materia d'IVA, le modalità di quantificazione delle sanzioni previste dal DPR n. 43 del 1973, comma 3, lett. e) (TULD), come sostituito dal DL 2 marzo 2012 n. 16, art. 11, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012 n. 44, che le determinano per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo di 30.000
Euro, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila ma inferiore a 5mila Euro, attesa la misura fissa del minimo e l'impossibilità di adeguare le sanzioni alle circostanze specifiche del singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia”.
Né potrebbe obiettarsi che l'art. 303 del DPR n. 43 del 1973 prevede comunque una possibilità di gradazione della sanzione: siffatta obiezione non considera infatti la rigidità della sanzione minima, che non può scendere sotto i 30 mila € per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4mila €.
Atteso, dunque, che la sanzione prevista dall'art. 303, III comma del DPR n. 43/1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni in quanto, nel caso di specie, ha concretamente consentito di irrogare una sanzione irragionevolmente alta che varia dal 250% a quasi il 500% del tributo accertato;
verificata, quindi, l'incompatibilità della previsione normativa interna con il diritto comunitario così come interpretato dalla Corte di giustizia – incompatibilità non risolvibile in chiave meramente interpretativa -, occorre disapplicare la norma irragionevole e, contestualmente, applicare una sanzione proporzionata alla violazione dell'obbligo di dichiarazione commessa dal contribuente facendo riferimento alla regola generale dettata dall'art. 13, III comma del DLgs n. 471/1997 che stabilisce che “in, ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo dovuto.
Pertanto la sanzione va determinata nella misura del 30 % dell'importo dovuto a titolo di imposte
Le spese possono essere compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza
[1] Product intended for industrial use, not suitable for immediate consumption. The product needs to be washed, selected and moreover needs a heat treatment in order to stop any microbiological activity.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trieste I Sezione così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso confermando l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.
n.26182/RU di data 26.09.2025;
annullando parzialmente l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni ex art.17 D.Lgs. 472/1997 prot.
n.12910091/RU di pari data,
rideterminando le sanzioni nella misura del 30% dell'importo dovuto a titolo di imposte.
Spese compensate.
Così deciso in Trieste 13.01.2026
Il Giudice Relatore
Dott. Giorgio Milillo
Il Presidente
Dott. Carlo Miseri