Sentenza 25 marzo 2025
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del divieto di "bis in idem" non è ostativa alla consegna qualora, per il medesimo fatto, sia stata adottata una sentenza definitiva da parte di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in quanto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e non si determina la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, né dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il divieto sia previsto da una convenzione esistente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato terzo nel quale si è formato il precedente giudicato, la sua violazione potrà essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente, all'esito della consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
384 IE Di EF Presidente - Sent.n.sez./25
LO AN
-CC 25/03/2025
AO Di OL VA R.G.N.7734/2025
RI IN
OL Di IM TO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UL EN (alias LU EN), nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 6/3/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere OL Di IM;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina
Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Dario Andreoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma disponeva la consegna del ricorrente in adempimento del mandato di arresto, emesso dall'autorità giudiziaria della
Repubblica Ellenica, in relazione al reato di concorso in omicidio, commesso nel
2006. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 18 della 1. 22 aprile 2005, n.69, in relazione al divieto di bis in idem. Il ricorrente evidenzia che, per i medesimi fatti per i quali si procede, è stato già condannato dall'autorità giudiziaria albanese che, a sua volta, ha avviato il procedimento penale su esplicita richiesta di quella greca, formulata in base all'art. 23 della
Convenzione di assistenza giudiziaria tra la Grecia e l'Albania sottoscritta il 17
maggio 1993.
La difesa ha ripercorso analiticamente le tappe del procedimento giudiziario definito in Albania segnalando che: il 18 ottobre 2007 l'autorità giudiziaria greca emetteva il mandato di arresto nei confronti di UL;
il 20 dicembre 2007 il Ministro della Giustizia greco inoltrava alla competente autorità albanese la richiesta di procedere nei confronti di
UL; il ricorrente veniva definitivamente condannato per il reato di "creazione
-
delle condizioni e mezzi materiali per commettere un omicidio in concorso" alla pena di venti mesi di reclusione;
la pena veniva integralmente espiata in Albania;
i fatti oggetto della sentenza definitiva emessa dalla Corte di appello di
NA e quelli posti a fondamento del mandato di arresto europeo sono i medesimi.
Sulla base di tale ricostruzione in fatto sostanzialmente condivisa anche dalla decisione della Corte di appello - il ricorrente eccepisce che erroneamente è stato escluso che il ne bis in idem costituisca un principio fondamentale rientrante nella previsione dell'art. 2 1. 22 aprile 2005, n.69, in quanto tale ostativo rispetto alla richiesta di consegna.
A supporto di tale conclusione, il ricorrente richiama la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sent.n.169 del 2023), della Corte EDU
(n.117/22, n. 365/21, n. 726/169), nonchè l'art. 50 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione europea e l'art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, che ricomprendono il principio del ne bis in idem tra i principi fondamentali comuni.
Sulla base di tali presupposti, la difesa del ricorrente eccepisce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, omettendo di riconoscere l'effetto ostativo della violazione del ne bis in idem, questione la cui verifica non può essere demandata all'esame dello Stato richiedente.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione degli artt. 2 1. 22 aprile
2005, n.69 e 3 CEDU in relazione al mancato riconoscimento del rischio di
2 sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, per effetto delle gravi carenze riscontrate nel sistema carcerario ellenico.
La difesa, pur dando atto delle informazioni aggiuntive fornite dall'autorità richiedente, sottolinea l'insufficienza delle stesse che, peraltro, non sarebbero aggiornate, come risulta dal fatto che l'informativa inviata risulta datata 30 maggio
2019, nonostante il Report del Comitato per la prevenzione della tortura del
2.9.2022 continui a segnalare gravi criticità nel sistema carcerario.
Peraltro, la risposta fornita dall'autorità ellenica risulta intrinsecamente carente, non essendo state fornite indicazioni specifiche circa le condizioni detentive cui verrà sottoposto il ricorrente in caso di consegna ed essendo emerso che il predetto verrà condotto nell'istituto di OS, che rientra tra quelli monitorati, con risultati negativi, in occasione del report del 2022.
Infine, il ricorrente palesa anche il rischio di discriminazioni derivanti dall'essere cittadino albanese.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 19, I. 22 aprile 2005,
n.69, evidenziandosi che a fronte di espressa richiesta formulata dalla Corte di
-
appello- l'autorità ellenica si sarebbe sostanzialmente rifiutata di rispondere in ordine all'esistenza di un procedimento di revisione e di misure di clemenza dopo il superamento del termine massimo di venti anni di detenzione.
La Corte di appello, pur avendo preso atto della mancata risposta, ha ritenuto di superare il limite previsto dall'art. 19, cit., rilevando l'esistenza di misure di clemenza disciplinate dall'art. 105 del cod.pen. greco, senza che ciò consenta di apprezzare, in concreto, contenuto di tali misure.
2.4. Con il quarto motivo, si censura la mancata trasmissione del provvedimento cautelare posto a fondamento del mandato di arresto, non potendosi ritenere sufficiente quanto riferito dall'autorità richiedente secondo cui il mandato di arresto sarebbe stato emesso da un rappresentante della Procura di
Patrasso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, pur dando atto dell'avvenuta condanna del ricorrente per il medesimo fatto da parte dell'autorità giudiziaria albanese, ha escluso la possibilità di far valere quale causa ostativa alla consegna la violazione del principio del ne bis in idem. La Corte è giunta a tale conclusione valorizzando il
3 fatto che il divieto di un secondo giudizio non rientra tra i principi fondamentali che, a norma dell'art. 2 1. 22 aprile 2005, n.69, devono essere rispettati ai fini della consegna. Al contempo, si è affermato che l'esistenza di una precedente condanna, per i medesimi fatti per i quali il ricorrente verrebbe sottoposto a giudizio nel caso di consegna, potrà essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autorità ellenica.
La censura che il ricorrente muove a tale soluzione attiene essenzialmente all'esclusione del ne bis in idem dal novero dei principi fondamentali ostativi alla consegna.
2.1. Il profilo in esame è stato compiutamente esaminato dalla Corte di appello, mediante il richiamo ai precedenti giurisprudenziali che, sia pur in fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, hanno sostanzialmente escluso che il divieto di un secondo giudizio riceva tutela costituzionale o convenzionale.
È stato recentemente ribadito che il cittadino soggetto anche alla giurisdizione di uno Stato estero e già giudicato in tale ambito per un fatto commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, previsto come reato, non operando il divieto di bis in idem, compreso quello regolato dall'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione EDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in due Stati diversi. La Corte è giunta a tale affermazione rilevando come il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost., sicchè può essere fatto valere solo ove principio sia previsto in apposita fonte convenzionale (Sez.3, n. 34576 del
18/5/2021, Rv.282796; Sez.3, n 21997 del 13/3/2018, Rv. 273158; Sez.6, n.
54467 del 15/11/2016, Resnelli, Rv. 268931).
Per quanto attiene all'esclusione del rilievo costituzionale, deve rilevarsi che il principio del ne bis in idem trova la sua disciplina interna nell'art. 649 cod. proc. pen., ma non è espressamente contemplato dalla Costituzione italiana;
la giurisprudenza costituzionale lo riconduce agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) ed è considerato dalla Corte di cassazione un principio generale dell'ordinamento, funzionale alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema (Sez. U, n. 34655 del 28/09/2005, Donati).
Il dato letterale fornito dalle fonti sovrannazionali non consente di dubitare della correttezza di tale principio, ove si consideri che l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stabilisce che «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». principio, pertanto,
è espressamente limitato all'ambito comunitario e, pertanto, non assurge a
4 principio generale valevole anche nei rapporti con Stati terzi.
A diverse conclusioni non si giunge neppure richiamando l'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU, secondo cui «Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».
La norma si rivolge alla duplicazione del giudizio nella giurisdizione di uno stesso Stato e, quindi, il limite e circoscritto all'ambito nazionale, non risultando applicabile nell'ipotesi di bis in idem dinanzi a giurisdizioni di Stati differenti.
Le parole "dalla giurisdizione dello stesso Stato" (di cui al citato art.4) circoscrivono l'applicazione dell'articolo all'ambito nazionale, tant'è che sono state dichiarate irricevibili le doglianze relative a duplicazioni di procedimenti coinvolgenti più di un Paese (si vedano le decisioni ES c. Italia;
RO
c.Danimarca; RI c.Polonia, § 24). In particolare, nella decisione AC
c.Francia,§§ 35-42, relativa ad un'ipotesi in cui il ricorrente era stato condannato in Francia per i medesimi reati per i quali era stato assolto in Germania, la Corte
EDU ha ritenuto irrilevante la comune appartenenza dei predetti Stati all'Unione europea, sul presupposto che la dimensione trans-statale a livello di Unione
europea del principio del ne bis in idem non incide sull'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.
Infine, anche l'art. 54 della Convenzione di Schengen, recepita con legge 30 settembre 1993, n. 388, stabilisce che «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita». In questo modo si attribuisce al giudicato nazionale un'efficacia preclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in qualunque altro Stato membro, salvo restando che l'effetto preclusivo è circoscritto esclusivamente ai rapporti tra gli Stati aderenti alla suddetta convenzione e non può, pertanto, applicarsi anche nel caso in cui la sentenza passata in giudicato per il medesimo fatto sia stata emessa da uno Stato
terzo.
Sulla base di tali principi, è agevole concludere nel senso che l'autorità giurisdizionale italiana possa far valere il bis in idem in via diretta e nei rapporti con altro Stato membro dell'Unione, ma non certo nel caso in cui il giudicato si è formato in uno Stato terzo (Albania), estraneo rispetto alla richiesta di consegna avanzata da parte di altro Stato membro (Grecia).
5 Tanto meno può farsi valere in Italia la previsione del trattato bilaterale esistente tra Albania e Grecia, che regolamenta i rapporti giurisdizionali tra tali
Stati, trattandosi di fonte convenzionale non vincolante per gli Stati non aderenti e che, conseguentemente, potrà essere dedotta esclusivamente all'esito della consegna e dinanzi all'autorità giurisdizionale greca.
Quanto detto consente di affermare il principio secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, la violazione del divieto di bis in idem non è ostativa alla consegna qualora per il medesimo fatto per il quale si chiede la consegna sia stata adottata sentenza definitiva da parte di uno Stato terzo non aderente all'Unione Europea, in quanto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost., non determina la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, né
dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU.
Nel caso in cui il principio del ne bis in idem sia contemplato in apposita fonte convenzionale tra lo Stato richiedente la consegna e lo Stato in cui il soggetto richiesto è stato già condannato, la violazione del suddetto divieto potrà essere fatta valere esclusivamente all'esito della consegna e dinanzi all'autorità
giurisdizionale dello Stato richiedente.
3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa motivazione in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, è infondato.
La Corte di appello ha indicato in sentenza le risposte fornite dalle autorità elleniche a fronte delle ripetute richieste volte ad ottenere informazioni specifiche e individualizzanti in ordine al trattamento detentivo al quale sarà sottoposto il ricorrente, ottenendo idonee rassicurazioni.
In particolare, con la comunicazione del 27 febbraio 2025, il Procuratore
d'Appello di Patrasso attesta che il consegnando sarà detenuto nel carcere di
OS I e nei suoi confronti saranno rispettate le condizioni contemplate nella
CEDU, richiamando altresì la documentazione precedentemente inviata nel dicembre 2024.
Le informazioni ricevute sono state ritenute idonee ad escludere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, avendo la Corte di appello preso atto del miglioramento della condizione di sovraffollamento nelle carceri greche, nonché delle rassicurazioni in ordine al rispetto degli standard detentivi secondo quanto previsto dalla CEDU.
Il ricorrente lamenta la genericità delle informazioni rese, soprattutto in considerazione del fatto che fonti internazionali attendibili attestando criticità nel trattamento dei detenuti anche in epoca recente e, comunque, successiva rispetto
6 alla nota allegata alle informazioni rese dall'autorità greca.
Invero, il giudizio di merito espresso dalla Corte di appello non è sindacabile in questa sede, né è configurabile un'ipotesi di mera apparenza della motivazione, tanto più ove si consideri che le deduzioni difensive sono generiche.
Il report redatto dal CPT nel 2022, pur attestando l'inidoneità in alcune delle strutture detentive visitate, non dà conto di una generalizzata inadeguatezza degli istituti carcerari greci e, anche in relazione al carcere di OS, segnala criticità essenzialmente in relazione all'ospedale psichiatrico, al settore femminile e ad una sezione speciale destinata a custodire detenuti responsabili di specifiche categorie di reati.
In conclusione, quindi, può affermarsi che a fronte delle garanzie fornite dalle autorità greche e in applicazione del principio del reciproco affidamento, deve ritenersi che la Corte di appello abbia fornito adeguata motivazione in risposta al temuto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
A tal riguardo, deve ribadirsi che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito>>
e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'8/3/2022, Gheorghe, Rv. 282911).
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'omesso assolvimento della verifica prevista dall'art. 19 I. 22 aprile 2005, n.69 a fronte della astratta punibilità del reato con la pena dell'ergastolo, è infondato.
La Corte di appello ha motivato in ordine alla sostanziale superfluità di chiedere ulteriori informazioni in merito alla possibilità, per i condannati all'ergastolo, di ottenere una revisione della pena inflitta trascorsi, al massimo, venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza.
Nella motivazione si dà atto che la legislazione greca (art. 105 cod. pen.) consente un'attenuazione dell'ergastolo e tale affermazione è stata compiuta sulla base di fonti affidabili, il che consente di superare la generica risposta al quesito fornito dall'autorità greca con la nota del 28 febbraio 2025 (riportata in motivazione).
5. Il quarto motivo, concernente la mancata trasmissione del provvedimento cautelare, è manifestamente infondato.
7 In base all'originario disposto dell'art.6, comma 3, I. 22 aprile 2005, n.69, al mandato di arresto doveva essere allegato il provvedimento restrittivo della libertà personale, tuttavia, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021,
n. 10, dei commi 3,4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462
del 23/9/2021, Rv. 282253).
In base all'attuale formulazione dell'art. 6, comma 1, lett.c), il mandato di arresto deve contenere la mera "indicazione" dell'esistenza di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, requisito che, nel caso di specie, è ampiamente assolto dall'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato (Tribunale di Aegion) così come precisato nella sentenza impugnata.
Questa Corte ha affermato che quel che rileva nella procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 è che sussista un provvedimento di arresto riconoscibile», ovvero un provvedimento che possegga tutti gli elementi ritenuti necessari dalla suddetta legge e in ordine al quale possano essere condotte dall'autorità giudiziaria italiana le prescritte verifiche.
Pertanto, risponde pienamente al suddetto obiettivo posto a fondamento del principio del mutuo riconoscimento che gli Stati membri considerino il mandato di arresto europeo anche quale provvedimento «interno» legittimante la limitazione della libertà personale (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, Auster).
La validità di tale principio è ulteriormente rafforzata dalla nuova disciplina dettata dall'art. 6 che, non richiedendo l'allegazione del titolo restrittivo, bensì la sola indicazione della sua esistenza, consente a maggior ragione di poter ritenere assolto tale requisito a fronte dell'indicazione dell'autorità giurisdizionale che ha emesso il mandato di arresto.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma
5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OL Di IM IE Di EF
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