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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 420/2025
Il GO avv. ER EM NO, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER RC
Parte attrice e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI: per parte attrice: RITENERE e DICHIARARE riconosciuta, per effetto di usucapione, in favore del Signor nato a [...] il Parte_1
2.04.1970, c.f. , l'appartenenza in totale propriet‡ esclusiva dei C.F._1 seguenti beni immobili Comune di Montescheno, NCT 1) foglio 35 mappale 67, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 68, 99, 98, 65, 462; 2) foglio 35 mappale 68, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 99, 497, 69, 462; 3) foglio 35 mappale 99, seminativo cl. 1, are 0,36, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 68, 100,
140, 97, 98. DISPORRE quindi variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicit‡ verso i terzi in modo che la titolarit‡ del diritto di propriet‡ sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al signor , con esclusione di Parte_1 qualsiasi altro nominativo. Spese processuali a carico dei convenuti nella sola ipotesi di comparizione in giudizio con contestazione e/o opposizione alla domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, parte ricorrente ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio acquisto per usucapione della proprietà esclusiva sui terreni situati nel Comune di
Montescheno.
Nonostante regolare notifica, la convenuta non si costituiva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi dell'acquisto della proprietà ad usucapionem: i testimoni sentiti all'udienza del 21 novembre 2025, sulla cui genuinità non si è avuto motivo di dubitare, hanno confermato il possesso ultraventennale ed esclusivo degli immobili da parte del ricorrente, avendo conoscenza diretta delle circostanze sulle quali sono stati sentiti.
Ricorrono e risultano provati, pertanto, i fatti costitutivi del possesso ad usucapionem, vale a dire l'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pubblico pacifico e non interrotto e per un periodo superiore a venti anni.
Considerando che la convenuta nulla hanno opposto alla domanda, così facilitando l'onere probatorio degli attori, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 2/3 1. dichiara l'acquisto, per effetto di usucapione, in favore del Signor Pt_1
(c.f. ), della proprietà esclusiva dei
[...] C.F._1 seguenti beni immobili:
Comune di Montescheno, NCT
- foglio 35 mappale 67, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 68, 99, 98, 65, 462;
- foglio 35 mappale 68, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 99, 497, 69, 462;
- foglio 35 mappale 99, seminativo cl. 1, are 0,36, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 68, 100, 140, 97, 98.
2. Dispone la variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicità verso i terzi, in modo che la titolarità del diritto di proprietà sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al signor , con Parte_1 esclusione di qualsiasi altro nominativo.
3. Spese compensate.
Coì deciso in Verbania, 21 novembre 2025
Il GO
ER EM NO
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 420/2025
Il GO avv. ER EM NO, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER RC
Parte attrice e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI: per parte attrice: RITENERE e DICHIARARE riconosciuta, per effetto di usucapione, in favore del Signor nato a [...] il Parte_1
2.04.1970, c.f. , l'appartenenza in totale propriet‡ esclusiva dei C.F._1 seguenti beni immobili Comune di Montescheno, NCT 1) foglio 35 mappale 67, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 68, 99, 98, 65, 462; 2) foglio 35 mappale 68, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 99, 497, 69, 462; 3) foglio 35 mappale 99, seminativo cl. 1, are 0,36, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 68, 100,
140, 97, 98. DISPORRE quindi variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicit‡ verso i terzi in modo che la titolarit‡ del diritto di propriet‡ sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al signor , con esclusione di Parte_1 qualsiasi altro nominativo. Spese processuali a carico dei convenuti nella sola ipotesi di comparizione in giudizio con contestazione e/o opposizione alla domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, parte ricorrente ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio acquisto per usucapione della proprietà esclusiva sui terreni situati nel Comune di
Montescheno.
Nonostante regolare notifica, la convenuta non si costituiva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi dell'acquisto della proprietà ad usucapionem: i testimoni sentiti all'udienza del 21 novembre 2025, sulla cui genuinità non si è avuto motivo di dubitare, hanno confermato il possesso ultraventennale ed esclusivo degli immobili da parte del ricorrente, avendo conoscenza diretta delle circostanze sulle quali sono stati sentiti.
Ricorrono e risultano provati, pertanto, i fatti costitutivi del possesso ad usucapionem, vale a dire l'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pubblico pacifico e non interrotto e per un periodo superiore a venti anni.
Considerando che la convenuta nulla hanno opposto alla domanda, così facilitando l'onere probatorio degli attori, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 2/3 1. dichiara l'acquisto, per effetto di usucapione, in favore del Signor Pt_1
(c.f. ), della proprietà esclusiva dei
[...] C.F._1 seguenti beni immobili:
Comune di Montescheno, NCT
- foglio 35 mappale 67, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 68, 99, 98, 65, 462;
- foglio 35 mappale 68, seminativo cl. 1, are 0,34, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 99, 497, 69, 462;
- foglio 35 mappale 99, seminativo cl. 1, are 0,36, Rd. 0,07, coerenti i mappali 67, 68, 100, 140, 97, 98.
2. Dispone la variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicità verso i terzi, in modo che la titolarità del diritto di proprietà sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al signor , con Parte_1 esclusione di qualsiasi altro nominativo.
3. Spese compensate.
Coì deciso in Verbania, 21 novembre 2025
Il GO
ER EM NO
pag. 3/3