Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01926/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3570 del 2025, proposto da
Maveri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ucciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Legione dei Carabinieri della Campania – Stazione di Forio, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. Arma 90/2-1/2025 dell’8.06.2025, con il quale la Legione dei Carabinieri della Campania - Stazione di Forio rigettava l'istanza di accesso agli atti prot. n. 90/2/2025 del 29.05.2025 formulata dagli attuali ricorrenti;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della stessa parte ricorrente;
nonché per la declaratoria e l’accertamento della fondatezza della istanza di accesso sopra richiamata, e del conseguente diritto della ricorrente di esercitare il diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di tutta la documentazione ivi richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a termini dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, in materia di accesso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
Considerato che la ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione indicata in epigrafe all’istanza di accesso da essa formulata con istanza prot. n. 90/2/2025 del 29.05.2025, relativamente alle segnalazioni/denunce sulla base delle quali erano state disposte reiterate ispezioni ai locali da essa gestiti sulla prospettata violazione di disposizioni di legge in materia di contenimento dell’inquinamento acustico; in particolare, la ricorrente deduceva la necessità di detti atti a fini difensivi, argomentando di essere esposta a denunce diffamatorie ed emulative lesive della sua onorabilità e del suo buon nome e conseguentemente chiedeva accertarsi il suo diritto all’accesso richiesto con condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti in questione;
Considerato che la resistente Amministrazione si costituiva in giudizio, assumendo l’inammissibilità del ricorso, svolgendo eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso proposto nelle forme del rito speciale, dovendosi invece proporre in via ordinaria trattandosi di impugnazione di diniego espresso), e comunque la sua infondatezza, essendo, in tesi, il diniego pienamente legittimo alla stregua di quanto disposto dell’art. 24 L. 241/1990 e 5-bis commi 1 e 3 D.lgs. 33/2013, richiamati nel diniego impugnato;
Ritenuto preliminarmente che non è revocabile in dubbio la posizione legittimante della ricorrente al richiesto accesso in ragione dell’interesse sostanziale originato dalla sua qualità di soggetto inciso dalle ispezioni e dai controlli originati dalle richieste segnalazioni e /o denunce;
Ritenuto, ancora in via preliminare, che non può sostenersi, con la difesa di parte resistente, l’inammissibilità del gravame che è stato proposto nelle forme dell’art. 116 c.p.a., che espressamente ammette la proponibilità del ricorso “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi …”;
Ritenuto, quanto al merito, che le esigenze difensive espresse da parte ricorrente giustifichino senz’altro la richiesta di accesso e ne impongano il soddisfacimento nei sensi sotto precisati; al riguardo occorre considerare che la richiesta fa emergere la tensione tra opposte esigenze di conoscenza e di riservatezza sottese alla disciplina della legge n. 241/1990, investendo la questione dei limiti al c.d. accesso difensivo e ponendo in discussione se lo stesso possa estendersi alla conoscenza dell’autore della segnalazione che ha dato origine al procedimento di controllo e dunque al “dato personale” costituito dall’identità di detto soggetto, per quanto, evidentemente, innestato nel documento richiesto; con maggiore impegno argomentativo, può distinguersi tra ciò che costituisce “atto amministrativo” da ciò che costituisce “dato personale”, oggetto della disciplina a tutela della riservatezza e possibile limite al diritto di accesso; partendo da tale distinzione, osserva il Collegio come non possa opporsi alcun limite all’accesso rispetto ad atti di impulso procedimentali, quali in effetti sono le “segnalazioni” o “denunce” che hanno originato il procedimento di controllo o ispettivo; peraltro, essendo lo stesso concluso (con l’effettivo svolgimento dell’attività conseguente), alcun limite può essere più opposto che trovi ragione nella pendenza del procedimento; dunque, la formulazione letterale dell’art. 24, comma 7, secondo cui ai richiedenti deve “comunque” essere garantito l’accesso ai documenti per “curare o difendere i propri interessi giuridici”, impone senz’altro l’esibizione dell’atto di segnalazione o denuncia;
quanto ai nominativi dei denuncianti, evidentemente presenti e “incorporati” nella segnalazione/denuncia, in linea generale, la giurisprudenza è dell’avviso che il diritto alla riservatezza dell’autore della segnalazione non possa avere una estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato; del resto l’autore della segnalazione si “espone” nei confronti della pubblica amministrazione, sollecitandone l’intervento e rinunciando così implicitamente alla propria riservatezza; il fatto che la segnalazione sia un atto di provenienza privata neppure è di ostacolo all’accesso, posto che l’atto privato, una volta giunto nella disponibilità della pubblica amministrazione, rientra nell’ambito applicativo degli artt. 22 e segg. della L. 241/190, tanto più quando alla segnalazione abbia fatto seguito l’apertura di un procedimento amministrativo, costituendone l’atto di impulso (cfr. Cons. di Stato, V, n. 5132/2012; TAR Toscana, I, n. 898/2017; TAR Emilia-Romagna – Bologna, I, n. 584/2017);
quanto, in particolare, al nominativo dei denuncianti, la giurisprudenza si è posta in posizione più cauta, argomentando che, nel rapporto tra accesso difensivo e riservatezza, occorre tener conto delle eventuali esigenze dei controinteressati che devono essere messi in condizioni di opporsi all’accesso, evidenziando le loro ragioni di privacy, ove sussistenti (e.g., sussistenza di interessi sensibili, quali salute o incolumità personale), che l’Amministrazione deve valutare allorché accoglie o respinge l’istanza di accesso; lo stesso art. 24, comma 7, L. 241/1990, invero, limita l’accesso ai documenti “contenenti dati sensibili e giudiziari”, ma solo nella misura in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; tanto più, aggiunge la giurisprudenza, che l’intento di conoscere il nominativo del segnalante potrebbe non essere mosso da effettive esigenze difensive (rispetto alle quali la conoscenza del nominato del denunciante potrebbe non sussistere affatto), ma piuttosto da un intento ritorsivo, certamente non tutelabile dall’ordinamento;
Considerato che tali condivisibili principi sono stati ancora di recente riaffermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1199/2026, nella quale si legge che “il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico all’anonimato. L’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale: il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione. Non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione …. circa la sussistenza di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione (cfr. anche Cons. di Stato, IV, n 4150/2024)”; il predetto rischio ritorsivo deve dunque essere valutato dall’amministrazione “a cui è demandata la valutazione circa l’eventuale esigenza di oscuramento delle generalità dei segnalanti in presenza di situazioni di rischio; ove ritenute sussistenti, l’accesso dovrà dunque essere consentito oscurando le generalità e gli altri elementi che possano consentire l’identificazione della parte medesima” (cfr. Cons. di Stato, cit.);
Ritenuto, per quanto precede, di dover accogliere il ricorso nei sensi sopra precisati, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi sulla base delle coordinate sopra indicate;
Ritenuto di regolare le spese secondo soccombenza, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania – Napoli (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente all’esibizione ed eventuale estrazione di copie degli atti di cui all’istanza in epigrafe con le precisazioni e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA SE, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA SE |
IL SEGRETARIO