TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1581/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. TRANCHINA ALBA per parte ricorrente la quale conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
E'pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA che chiede un ulteriore rinvio per rappresentare l'esito del riesame;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. Tranchina si oppone al chiesto rinvio e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1581/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Alba Tranchina ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo Via Sammartino n. 4, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59 con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
E NEI CONFROINTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ad Avviso di addebito (Gestione Commercianti).
All'udienza del 19 febbraio 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia della e contestualmente dichiara la Controparte_4
carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
❖ Dichiara illegittima l'iscrizione alla Gestione Commercianti di Parte_1
e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59620230003641032000.
❖ Dichiara compensate le spese di lite con la Controparte_3
2 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
che liquida in euro 850,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2024 propose ricorso Parte_1 opponendo l'avviso di addebito n° 59620230003641032000, notificato in data 4.01.2024, con il quale le veniva chiesto dall' il pagamento del complessivo importo di euro CP_2
1.115,74 a titolo di omesso versamento, in favore della Gestione Commercianti, a titolo di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al periodo da luglio 2022 a dicembre 2022.
A sostegno del ricorso eccepiva, in primis, il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto e, nel merito l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla
Gestione Commercianti avvenuta d'ufficio evidenziando di svolgere, all'interno della compagine societaria, esclusivamente il ruolo di amministratore della Controparte_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rappresentando solamente che la posizione della ricorrente era in corso di riesame.
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, assegnato termine all' CP_2
per depositare documentazione attestante l'esito del riesame, non avendovi ottemperato, sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della e contestualmente, Controparte_3
in quanto rilevabile anche ex officio, se ne deve dichiarare la carenza di legittimazione passiva trattandosi di giudizio di opposizione ad atto emesso dall'ente previdenziale con una struttura assimilabile a quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e peraltro nessuna domanda di manleva è stata proposta nei confronti della società).
Ciò premesso, prima di entrare nel merito della questione, va disattesa la doglianza sollevata in ricorso relativa alla regolarità formale dell'avviso di addebito in quanto lo stesso risulta pienamente conforme al modello elaborato in base al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e, in ogni caso, i suddetti vizi dovevano essere contestati entro il termine perentorio non di 40 giorni ma di venti giorni dal ricevimento dell'avviso di addebito a pena di tardività delle suddette eccezioni.
Ciò premesso, nel merito il ricorso va accolto.
3 Va ribadito che in tema di riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che era onere dell' fornire la prova della legittimità CP_2
dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti nel periodo in questione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14-07-2020, n. 14972; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14-05-2020 n. 8945; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 17-02-2020, n.
3915; vedi anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020, n. 3829; Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 04-12-
2019 n. 31708; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 31/08/2018 n. 21511).
Lo stesso ente previdenziale, con la circolare n. 78 del 14.05.2013 prescrive CP_2
che, ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, la verifica degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa deve essere basata su un'attenta e puntuale analisi della fattispecie concreta e di idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito.
Orbene, come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità, con un orientamento ormai granitico (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27/01/2021, n. 1759; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 17-02-2020, n. 3915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020, n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 04-12-2019 n. 31708; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. dell'8/07/2019 n. 18281; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 28/02/2017, n. 5210; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 21/02/2017, n. 4440; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 26/02/2016,
n. 3835; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 17-11-2016, n. 23439; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 16-11-2016, n. 23360), al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare che i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: «a) siano titolari o gestori in proprio d'imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
4 richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli” [..]. E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n.
3240, l'assicurazione obbligatoria «è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa».
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore per la quale, semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Dunque, l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti poteva giustificarsi solo con la prova concreta dell'esercizio da parte di quest'ultima di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, circostanze che non possono in alcun modo presumersi (tanto più nel caso in esame emergendo ex actis la collaborazione di consulenti sia del lavoro sia contabile e, soprattutto, la presenza in organico di ben sei lavoratori dipendenti).
Nel caso in esame, l' : CP_2
- non ha articolato difesa alcuna in memoria di costituzione;
- non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della alla Gestione Commercianti nel periodo luglio/dicembre 2022 ; Pt_1
- non ha neppure documentato (nonostante il termine assegnato) l'esito del riesame amministrativo ai fini dell'eventuale cancellazione della ricorrente dalla suddetta
Gestione (con conseguenziale sgravio degli importi intimati con l'avviso di addebito de quo).
Assorbita ogni altra questione nel merito, non resta che ritenere fondata la domanda.
5 Vista la contumacia della , si ritiene equo compensare le Controparte_4
spese di lite tra quest'ultima e la ricorrente mentre le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE Claudia Gentile
6