Articolo 4 della Legge 20 gennaio 1966, n. 2
Articolo 3
Versione
12 febbraio 1966
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1966