Versione
12 febbraio 1966
12 febbraio 1966
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.