CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 15170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15170 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RP AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Luigi Falcone che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 19 ottobre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di CA SA avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 14-9-23 che aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del delitto di direzione ed organizzazione di associazione mafiosa ed in specie della cosca di 'ndrangheta CA. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Falcone, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art.416 bis cod.pen. e della attività direttiva ed organizzativa innttliti) dell'indagato; si assumeva in proposito che l'ordinanza aveva omesso di vagliare le doglianze difensive riportandosi agli stessi argomenti del giudice della cautela, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15170 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 26/03/2024 fornendo ele.menti del tutto inidonei a dimostrare sia l'esistenza della cosca che la punibilità del ricorrente, e ciò, soprattutto, alla luce degli insegnamenti provenienti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Modaffari;
si sottolineava che la sussistenza della cosca era stata basata su dichiarazioni di alcuni collaboratori sebbene i soggetti accusati non avessero mai patito condanne per reati associativi e che le accuse erano riferite ai lontani anni '90; difatti tutte le dichiarazioni accusatorie facevano riferimento ad episodi degli anni '90 mentre le risultanze di altra indagine del 2001 davano atto soltanto che a quella data il ricorrente aveva manifestato la volontà di vendicare il fratello Alberto;
quanto poi a tutte le conversazioni fra terzi valorizzate, nessuna delle stesse evidenziava alcuna condotta partecipativa e le frequentazioni valorizzate erano anche esse assai risalenti nel tempo;
il tribunale del riesame non aveva tenuto conto che il CA dal 1990 si era trasferito in Genova e dal 2014 risultava ininterrottamente detenuto per una condanna in tema di traffico di stupefacenti;
rilevante era poi la mancata indicazione da parte del collaboratore TI NI della intraneità del CA;
- violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. posto che la condizione di detenzione escludeva la sussistenza di esigenze cautelari non potendo automaticamente valere la posizione ed il ruolo attribuitogli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere ricordato come il tema della congruenza probatoria in relazione a condotte partecipative od organizzative, riferibili ai primi due commi dell'art. 416 bis cod.pen., abbia trovato approfondimenti in relazione all'aspetto del necessario riferimento all'oggetto dell'imputazione formulata ed al tempo del commesso reato;
è stato innanzi tutto precisato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Rv. 229504 - 01); successivamente l'assunto è stato precisato da altro intervento secondo cui in tema di reato permanente, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna" si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Rv. 260227 - 01). Quanto poi al tema specifico della piattaforma probatoria in relazione al reato permanente oggetto di contestazione, devono essere segnalati quegli orientamenti di legittimità che sono intervenuti su aspetti del tutto simili in relazione al tipo di contestazione formulata;
si è così stabilito che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" 2 o.a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414 - 01; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01). I principi così affermati in relazione alla piattaforma probatoria necessaria per affermare la colpevolezza di un soggetto nella fase di definizione del giudizio, devono trovare applicazione anche nella fase cautelare, con la necessaria differenza che il profilo di ricerca sarà quello della gravità indiziaria piuttosto che quello dettato dall'art. 533 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
così che sarà necessario acquisire elementi dotati di gravità indiziaria in relazione al periodo oggetto di contestazione senza che possano valere presunzioni di partecipazione punibile conseguenti la particolare natura del reato contestato. Vale quindi richiamare quell'orientamento secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01). 1.1 L'applicazione dei sopra esposti principi alla fase cautelare determina affermare che in caso di contestazione provvisoria formulata per un reato associativo permanente sino alla data della richiesta di provvedimento cautelare, la gravità indiziaria relativa alla mera partecipazione ovvero al ruolo direttivo od organizzativo, deve trovare conferma per il periodo contestato, non potendosi ammettere che precedenti condanne o emergenze riferite a tempi remoti, valgano a determinare una presunzione di protrazione della condotta punibile anche all'attualità pur in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. La contestazione dell'imputazione provvisoria con la formula "fino alla data odierna", vale a fissare la permanenza del reato sino alla data della richiesta di emissione del provvedimento cautelare e la gravità indiziaria va ricercata in relazione a tutto il periodo oggetto di vaglio, senza necessariamente individuare condotte ripetute e costanti per tutto il periodo di riferimento ma essendo, però, indispensabile che, a fronte di elementi accertati per fatti remoti, sussistano indizi gravi con riguardo alla protrazione della partecipazione punibile o della attività direttiva sino a date quanto meno prossime alla formulazione della richiesta cautelare. 2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero deve essere rilevato che, pur a fronte di una contestazione elevata a carico del CA SA "dal 1990 con attualità della condotta", il tribunale del riesame ha, in primo 3 luogo, valutato quali elementi indiziari gli esiti di conversazioni intercettate nell'anno.2000 alle quali risultava avere partecipato il ricorrente e nelle quali manifestava nel corso di colloqui carcerari il proposito di vendicare la morte del fratello;
inoltre, sono state ancora evidenziatt' L quali elementi significativi, dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia quali AR, SC e Ferrazzo, tutte riferite alle attività della cosca CA in Petronà sempre tra il finire degli anni '90 ed i primi anni 2000. Orbene, deve in primo luogo essere escluso che tali emergenze possano fornire un panorama dotato di gravità indiziaria per il contestato delitto di direzione di organizzazione di tipo 'ndrangheta commesso sino alla data della richiesta cautelare, facendo riferimento a fatti e condotte poste in essere oltre 20 anni addietro. Come già in precedenza segnalato, la formulazione dell'imputazione provvisoria in sede di richiesta cautelare e successiva ordinanza, vale a delimitare l'oggetto del giudizio cautelare, con la conseguenza che, a fronte di contestazioni riferite "alla data odierna", è sempre necessario acquisire specifici elementi volti ad attualizzare la condotta punibile, sia essa di mera partecipazione sia essa di direzione ed organizzazione, quest'ultima costituente fatto autonomo rispetto alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod.pen.. 2.1 Ancora, nell'ordinanza impugnata, quale elemento di particolare valenza si valorizzavano alcune intercettazioni tra terzi (tale SC ed altri) queste avvenute in tempi recenti e nel corso delle quali era però fatto riferimento sempre ad episodi remoti riguardanti il CA e mai attuali, ovvero a circostanze, quali la possibile accoglienza in carcere di altro soggetto tratto in arresto e destinato allo stesso istituto, prive di diretta significatività in relazione all'accusa formulata di direzione di organizzazione di tipo mafioso. Proprio con riferimento alle conversazioni tra terzi pure riportate nell'ordinanza impugnata va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti;
ed in motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 Ud. (dep. 07/02/2020 ) Rv. 278611 - 02). Nel caso in esame i giudici del riesame non appaiono avere rispettato detti principi non avendo infatti chiarito: - da quali di quelle conversazioni fra terzi riportate alle pagine 12-13 possa inferirsi l'avvenuta assunzione del ruolo direttivo organizzativo e lo svolgimento concreto di mansioni apicali da parte del ricorrente;
4 - quale fosse il preciso ruolo degli interlocutori nella cosca tale da dimostrare la loro intraneità e la capacità delle frasi riferite di dimostrare l'attività illecita del CA in tutto il periodo oggetto di contestazione;
- quali fossero i rapporti tra CA e gli altri componenti della cosca ritenuta ancora operativa ed indicati in molteplici soggetti indicati nella formulazione dell'imputazione, con i quali, invece, il ricorrente non appare avere avuto alcun rapporto anche perché detenuto da lungo tempo. 2.2 A fronte di tali considerazioni, fondate appaiono le doglianze in relazione all'evidente pretermissione del dato dell'emigrazione del CA in altra regione a partire dal 1990 e dello stato di detenzione ininterrotto dello stesso dal 2014 per altra condanna in materia di traffico di stupefacenti;
ed invero, seppur lo stato di detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione punibile, è però sempre necessario dimostrare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, che il partecipe, ed ancor di più il soggetto incaricato di mansioni apicali, abbia mantenuto contatti e relazioni con gli altri esponenti della cosca, esercitando in concreto le mansioni direttive allo stesso contestate. A fronte invece di specifici elementi sul trasferimento dell'imputato in altra regione differente da quella di originaria operatività della cosca già da oltre 30 anni e della detenzione del medesimo negli ultimi 10 anni, l'impugnato provvedimento si è limitato a riportare dati afferenti condotte talmente remote (anno 2000) da non potere ritenere le stesse idonee a sostenere la gravità indiziaria in relazione all'imputazione formulata. 2.3 Peraltro, va altresì ricordato come questa corte di legittimità abbia affermato con riguardo al particolare delitto di cui all'art. 416 bis secondo comma cod.pen. che in tema associazione di tipo camorristico o 'ndranghetistico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020 Rv. 279476 - 03). Inoltre con affermazione certamente rilevante nel caso in esame si è anche stabilito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014 (dep. 22/01/2015 ) Rv. 262487 - 01). Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve portare all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata per assenza della gravità indiziaria, posto che il giudice del riesame, così come quello del provvedimento cautelare genetico, non hanno potuto indicare a carico del ricorrente CA SA una qualsiasi condotta dalla quale potere concretamente ritenere che in relazione al periodo di contestazione formulato nell'imputazione, lo stesso abbia effettivamente esercitato poteri direttivi od organizzativi della cosca omonima anche in tempi prossimi, essendosi limitati od a riferire emergenze riguardanti il lontano anno 2000, ovvero conversazioni tra terzi dalle quali nulla si ricava circa l'attuale esercizio di detti poteri, pure oggetto di rituale contestazione. 5 Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza ed il provvedimento cautelare genetico devono essere annullati senza rinvio con conseguente immediata liberazione del CA SA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 14-9-2023. Dispone l'immediata scarcerazione di CA SA se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Roma, 26 marzo 2024 IL CONSIGLIERE S5. IethitteeW LA PRESIDENTE NN EL
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Luigi Falcone che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 19 ottobre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di CA SA avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 14-9-23 che aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del delitto di direzione ed organizzazione di associazione mafiosa ed in specie della cosca di 'ndrangheta CA. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Falcone, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art.416 bis cod.pen. e della attività direttiva ed organizzativa innttliti) dell'indagato; si assumeva in proposito che l'ordinanza aveva omesso di vagliare le doglianze difensive riportandosi agli stessi argomenti del giudice della cautela, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15170 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 26/03/2024 fornendo ele.menti del tutto inidonei a dimostrare sia l'esistenza della cosca che la punibilità del ricorrente, e ciò, soprattutto, alla luce degli insegnamenti provenienti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Modaffari;
si sottolineava che la sussistenza della cosca era stata basata su dichiarazioni di alcuni collaboratori sebbene i soggetti accusati non avessero mai patito condanne per reati associativi e che le accuse erano riferite ai lontani anni '90; difatti tutte le dichiarazioni accusatorie facevano riferimento ad episodi degli anni '90 mentre le risultanze di altra indagine del 2001 davano atto soltanto che a quella data il ricorrente aveva manifestato la volontà di vendicare il fratello Alberto;
quanto poi a tutte le conversazioni fra terzi valorizzate, nessuna delle stesse evidenziava alcuna condotta partecipativa e le frequentazioni valorizzate erano anche esse assai risalenti nel tempo;
il tribunale del riesame non aveva tenuto conto che il CA dal 1990 si era trasferito in Genova e dal 2014 risultava ininterrottamente detenuto per una condanna in tema di traffico di stupefacenti;
rilevante era poi la mancata indicazione da parte del collaboratore TI NI della intraneità del CA;
- violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. posto che la condizione di detenzione escludeva la sussistenza di esigenze cautelari non potendo automaticamente valere la posizione ed il ruolo attribuitogli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere ricordato come il tema della congruenza probatoria in relazione a condotte partecipative od organizzative, riferibili ai primi due commi dell'art. 416 bis cod.pen., abbia trovato approfondimenti in relazione all'aspetto del necessario riferimento all'oggetto dell'imputazione formulata ed al tempo del commesso reato;
è stato innanzi tutto precisato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Rv. 229504 - 01); successivamente l'assunto è stato precisato da altro intervento secondo cui in tema di reato permanente, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna" si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Rv. 260227 - 01). Quanto poi al tema specifico della piattaforma probatoria in relazione al reato permanente oggetto di contestazione, devono essere segnalati quegli orientamenti di legittimità che sono intervenuti su aspetti del tutto simili in relazione al tipo di contestazione formulata;
si è così stabilito che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" 2 o.a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414 - 01; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01). I principi così affermati in relazione alla piattaforma probatoria necessaria per affermare la colpevolezza di un soggetto nella fase di definizione del giudizio, devono trovare applicazione anche nella fase cautelare, con la necessaria differenza che il profilo di ricerca sarà quello della gravità indiziaria piuttosto che quello dettato dall'art. 533 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
così che sarà necessario acquisire elementi dotati di gravità indiziaria in relazione al periodo oggetto di contestazione senza che possano valere presunzioni di partecipazione punibile conseguenti la particolare natura del reato contestato. Vale quindi richiamare quell'orientamento secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01). 1.1 L'applicazione dei sopra esposti principi alla fase cautelare determina affermare che in caso di contestazione provvisoria formulata per un reato associativo permanente sino alla data della richiesta di provvedimento cautelare, la gravità indiziaria relativa alla mera partecipazione ovvero al ruolo direttivo od organizzativo, deve trovare conferma per il periodo contestato, non potendosi ammettere che precedenti condanne o emergenze riferite a tempi remoti, valgano a determinare una presunzione di protrazione della condotta punibile anche all'attualità pur in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. La contestazione dell'imputazione provvisoria con la formula "fino alla data odierna", vale a fissare la permanenza del reato sino alla data della richiesta di emissione del provvedimento cautelare e la gravità indiziaria va ricercata in relazione a tutto il periodo oggetto di vaglio, senza necessariamente individuare condotte ripetute e costanti per tutto il periodo di riferimento ma essendo, però, indispensabile che, a fronte di elementi accertati per fatti remoti, sussistano indizi gravi con riguardo alla protrazione della partecipazione punibile o della attività direttiva sino a date quanto meno prossime alla formulazione della richiesta cautelare. 2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero deve essere rilevato che, pur a fronte di una contestazione elevata a carico del CA SA "dal 1990 con attualità della condotta", il tribunale del riesame ha, in primo 3 luogo, valutato quali elementi indiziari gli esiti di conversazioni intercettate nell'anno.2000 alle quali risultava avere partecipato il ricorrente e nelle quali manifestava nel corso di colloqui carcerari il proposito di vendicare la morte del fratello;
inoltre, sono state ancora evidenziatt' L quali elementi significativi, dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia quali AR, SC e Ferrazzo, tutte riferite alle attività della cosca CA in Petronà sempre tra il finire degli anni '90 ed i primi anni 2000. Orbene, deve in primo luogo essere escluso che tali emergenze possano fornire un panorama dotato di gravità indiziaria per il contestato delitto di direzione di organizzazione di tipo 'ndrangheta commesso sino alla data della richiesta cautelare, facendo riferimento a fatti e condotte poste in essere oltre 20 anni addietro. Come già in precedenza segnalato, la formulazione dell'imputazione provvisoria in sede di richiesta cautelare e successiva ordinanza, vale a delimitare l'oggetto del giudizio cautelare, con la conseguenza che, a fronte di contestazioni riferite "alla data odierna", è sempre necessario acquisire specifici elementi volti ad attualizzare la condotta punibile, sia essa di mera partecipazione sia essa di direzione ed organizzazione, quest'ultima costituente fatto autonomo rispetto alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod.pen.. 2.1 Ancora, nell'ordinanza impugnata, quale elemento di particolare valenza si valorizzavano alcune intercettazioni tra terzi (tale SC ed altri) queste avvenute in tempi recenti e nel corso delle quali era però fatto riferimento sempre ad episodi remoti riguardanti il CA e mai attuali, ovvero a circostanze, quali la possibile accoglienza in carcere di altro soggetto tratto in arresto e destinato allo stesso istituto, prive di diretta significatività in relazione all'accusa formulata di direzione di organizzazione di tipo mafioso. Proprio con riferimento alle conversazioni tra terzi pure riportate nell'ordinanza impugnata va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti;
ed in motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 Ud. (dep. 07/02/2020 ) Rv. 278611 - 02). Nel caso in esame i giudici del riesame non appaiono avere rispettato detti principi non avendo infatti chiarito: - da quali di quelle conversazioni fra terzi riportate alle pagine 12-13 possa inferirsi l'avvenuta assunzione del ruolo direttivo organizzativo e lo svolgimento concreto di mansioni apicali da parte del ricorrente;
4 - quale fosse il preciso ruolo degli interlocutori nella cosca tale da dimostrare la loro intraneità e la capacità delle frasi riferite di dimostrare l'attività illecita del CA in tutto il periodo oggetto di contestazione;
- quali fossero i rapporti tra CA e gli altri componenti della cosca ritenuta ancora operativa ed indicati in molteplici soggetti indicati nella formulazione dell'imputazione, con i quali, invece, il ricorrente non appare avere avuto alcun rapporto anche perché detenuto da lungo tempo. 2.2 A fronte di tali considerazioni, fondate appaiono le doglianze in relazione all'evidente pretermissione del dato dell'emigrazione del CA in altra regione a partire dal 1990 e dello stato di detenzione ininterrotto dello stesso dal 2014 per altra condanna in materia di traffico di stupefacenti;
ed invero, seppur lo stato di detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione punibile, è però sempre necessario dimostrare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, che il partecipe, ed ancor di più il soggetto incaricato di mansioni apicali, abbia mantenuto contatti e relazioni con gli altri esponenti della cosca, esercitando in concreto le mansioni direttive allo stesso contestate. A fronte invece di specifici elementi sul trasferimento dell'imputato in altra regione differente da quella di originaria operatività della cosca già da oltre 30 anni e della detenzione del medesimo negli ultimi 10 anni, l'impugnato provvedimento si è limitato a riportare dati afferenti condotte talmente remote (anno 2000) da non potere ritenere le stesse idonee a sostenere la gravità indiziaria in relazione all'imputazione formulata. 2.3 Peraltro, va altresì ricordato come questa corte di legittimità abbia affermato con riguardo al particolare delitto di cui all'art. 416 bis secondo comma cod.pen. che in tema associazione di tipo camorristico o 'ndranghetistico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020 Rv. 279476 - 03). Inoltre con affermazione certamente rilevante nel caso in esame si è anche stabilito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014 (dep. 22/01/2015 ) Rv. 262487 - 01). Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve portare all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata per assenza della gravità indiziaria, posto che il giudice del riesame, così come quello del provvedimento cautelare genetico, non hanno potuto indicare a carico del ricorrente CA SA una qualsiasi condotta dalla quale potere concretamente ritenere che in relazione al periodo di contestazione formulato nell'imputazione, lo stesso abbia effettivamente esercitato poteri direttivi od organizzativi della cosca omonima anche in tempi prossimi, essendosi limitati od a riferire emergenze riguardanti il lontano anno 2000, ovvero conversazioni tra terzi dalle quali nulla si ricava circa l'attuale esercizio di detti poteri, pure oggetto di rituale contestazione. 5 Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza ed il provvedimento cautelare genetico devono essere annullati senza rinvio con conseguente immediata liberazione del CA SA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 14-9-2023. Dispone l'immediata scarcerazione di CA SA se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Roma, 26 marzo 2024 IL CONSIGLIERE S5. IethitteeW LA PRESIDENTE NN EL