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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3092/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19927/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0296554 TASSA RIFIUTI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3023/2026 depositato il 17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, RI, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0296554 del 6/10/2025 emessa da SO.g.E.T spa concessionaria della riscossione delle entrate tributarie del Comune di Torre Annunziata e notificata il 23/10/2025,per ICI anno 2009, per un importo complessivo di euro 288,00 oltre ad interessi e spese di notifica .
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto la mancata prova della notifica del presupposto avviso di accertamento n. 2014- 0019047 e la intervenuta prescrizione - decadenza del tributo in questione .
Si è costituita in giudizio GE spa che rilevato la regolarità delle notifica di atti prodromici fatta agli eredi del predetto de cuius
Parte ricorrente ha poi prodotto ex art. 24 dlgs n. 546/92 motivi aggiunti ad ulteriore supporto delle sue tesi difensive cui ha fatto seguito ex adverso la produzione di specifica memoria da parte di GE spa
All'udienza odierna il ricorso è stato introitato per la decisione e alla medesima è stata apposta inizialmente la riserva, successivamente sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e dispositiva del presente provvedimento giurisdizionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, a scioglimento di iniziale riserva, ritiene che il ricorso sia meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi dedotte.
La quaestio iuris da risolvere è quella che riguarda la notifica del presupposto avviso di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in contestazione.
Dagli atti di causa risulta che fu a suo tempo effettuata la notifica dell'avviso di accertamento n. 2014- 0019047 con raccomandata indirizzata a Nominativo_1 , deceduto, all'indirizzo di Nominativo_2
, presumibile rede el predetto .
In particolare, nella data del 13/1/2015 il plico contenente detto accertamento è stato rifiutato da Nominativo_2, di cui non è indcata la qualifica e se così la notifica non si rivela fatta in modo rituale
Invero, nel caso degli eredi in capo ai quali ricadono debiti tributari, la notifica di atti costitutivi di obbligazioni tributarie o nvene fatta impersonalmente oppure nei confronti di ogni singolo erede con citazione di detta qualifica;
nella specie detto adempimento è avvenuto con consegna ad altra persona e non alla erede RI , naturale destinataria dell'atto de quo, sicchè l'atto presupposto non era conosciuto dalla predetta e non poteva dispiegare effetti nei confronti della medesima.
Soget spa fa rilevare che successivamente sono stati notificati agli eredi di Nominativo_1 altriealtre due ingiunzioni, una nel 2016 e un'altra nel 2019, ma va detto che nessuna di queste due risulta notiziata personalmene a RI.
Sicchè nella specie sussiste il vizio n procedendo denunciato in ordine alla sequela proicedimentale culminata con l'ingiunzione qui gravata Inoltre va ilevato che anche a voler ritenere valide le notifice delle ingiunzioni fatte il 23/2/2017 e il
23/5/2019 alle predette date si era inverata la prescrizione quinquennale dell'ICI in relazione al periodo in contestazione ( 2009) non potendosi applicare certo la proroga dei termi di cui alla normativa emergenziale anticovid valida solamentre dal 2020 ( art. 67 d.l. n. 18/2020)
Conclusivamente il ricorso, in quanto fondato, va accolto con annullamneto dell'ingiunzione qui impugnata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Napoli 16 febbraio 2026
IL Giudice monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19927/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0296554 TASSA RIFIUTI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3023/2026 depositato il 17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, RI, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0296554 del 6/10/2025 emessa da SO.g.E.T spa concessionaria della riscossione delle entrate tributarie del Comune di Torre Annunziata e notificata il 23/10/2025,per ICI anno 2009, per un importo complessivo di euro 288,00 oltre ad interessi e spese di notifica .
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto la mancata prova della notifica del presupposto avviso di accertamento n. 2014- 0019047 e la intervenuta prescrizione - decadenza del tributo in questione .
Si è costituita in giudizio GE spa che rilevato la regolarità delle notifica di atti prodromici fatta agli eredi del predetto de cuius
Parte ricorrente ha poi prodotto ex art. 24 dlgs n. 546/92 motivi aggiunti ad ulteriore supporto delle sue tesi difensive cui ha fatto seguito ex adverso la produzione di specifica memoria da parte di GE spa
All'udienza odierna il ricorso è stato introitato per la decisione e alla medesima è stata apposta inizialmente la riserva, successivamente sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e dispositiva del presente provvedimento giurisdizionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, a scioglimento di iniziale riserva, ritiene che il ricorso sia meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi dedotte.
La quaestio iuris da risolvere è quella che riguarda la notifica del presupposto avviso di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in contestazione.
Dagli atti di causa risulta che fu a suo tempo effettuata la notifica dell'avviso di accertamento n. 2014- 0019047 con raccomandata indirizzata a Nominativo_1 , deceduto, all'indirizzo di Nominativo_2
, presumibile rede el predetto .
In particolare, nella data del 13/1/2015 il plico contenente detto accertamento è stato rifiutato da Nominativo_2, di cui non è indcata la qualifica e se così la notifica non si rivela fatta in modo rituale
Invero, nel caso degli eredi in capo ai quali ricadono debiti tributari, la notifica di atti costitutivi di obbligazioni tributarie o nvene fatta impersonalmente oppure nei confronti di ogni singolo erede con citazione di detta qualifica;
nella specie detto adempimento è avvenuto con consegna ad altra persona e non alla erede RI , naturale destinataria dell'atto de quo, sicchè l'atto presupposto non era conosciuto dalla predetta e non poteva dispiegare effetti nei confronti della medesima.
Soget spa fa rilevare che successivamente sono stati notificati agli eredi di Nominativo_1 altriealtre due ingiunzioni, una nel 2016 e un'altra nel 2019, ma va detto che nessuna di queste due risulta notiziata personalmene a RI.
Sicchè nella specie sussiste il vizio n procedendo denunciato in ordine alla sequela proicedimentale culminata con l'ingiunzione qui gravata Inoltre va ilevato che anche a voler ritenere valide le notifice delle ingiunzioni fatte il 23/2/2017 e il
23/5/2019 alle predette date si era inverata la prescrizione quinquennale dell'ICI in relazione al periodo in contestazione ( 2009) non potendosi applicare certo la proroga dei termi di cui alla normativa emergenziale anticovid valida solamentre dal 2020 ( art. 67 d.l. n. 18/2020)
Conclusivamente il ricorso, in quanto fondato, va accolto con annullamneto dell'ingiunzione qui impugnata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Napoli 16 febbraio 2026
IL Giudice monocratico