Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06537/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6537 del 2025, proposto da
Irpinia Global Service Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6BD583B9B, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Di Sabato e Pasquale Gervasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solopaca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eco Recuperi Cioffi S.r.l., Tlz S.p.A, Ricicla S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
A. della determina del Responsabile dell'Area LL. PP. Vigilanza Ambientale, Registro area 243 del 23.10.2025 - Registro Generale n. 568 del 23.10.2025, della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento del “Servizio di Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani” (CUP B19I25000300004 - CIG B6BD583B9B - CUI: S00074320623202500001);
B. degli eventuali provvedimenti con cui l'Amministrazione ha disposto o disporrà l'aggiudicazione della gara in favore di una delle tre sopra individuate società contro-interessate:
C. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui i verbali di gara;
D. della inefficacia del contratto ove stipulato in favore di altra impresa controinteressata nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 c.p.a.;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato con una delle tre sopra individuate società contro-interessate;
nonche' per la condanna
A) alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore della ricorrente alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità che espressamente si dichiara anche con la proposizione del ricorso, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio venga stipulato il contratto in favore di altro aggiudicatario;
B) nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con altra impresa contro-interessata, al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Cooperativa ricorrente (prima classificata, con punti 78, nella graduatoria della procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 indetta con atto n. 72 del 06/05/2025 per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Solopaca per la durata di anni 3, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), con ricorso notificato il 20/11/2025 e depositato in giudizio il 26/11/2025, impugna:
A. la determina del Responsabile dell'Area LL. PP. Vigilanza Ambientale, Registro area 243 del 23.10.2025 - Registro Generale n. 568 del 23.10.2025, della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento del “Servizio di Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani” (CUP B19I25000300004 - CIG B6BD583B9B - CUI: S00074320623202500001);
B. gli eventuali provvedimenti con cui l'Amministrazione ha disposto o disporrà l'aggiudicazione della gara in favore di una delle tre sopra individuate società contro-interessate;
C. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui i verbali di gara.
Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato con una delle tre società contro-interessate; nonche' la condanna:
A) alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore della ricorrente alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010;
e B) nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con altra impresa contro-interessata, al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
Deduce, in punto di fatto, di avere presentato alla Prefettura di Avellino, in data 18/02/2025, comunicazione di interesse a permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le attività oggetto dell’appalto in questione.
La Prefettura di Avellino, con provvedimento n. 20695 del 07/03/2025, comunicava l’avvio del procedimento di cancellazione della ricorrente dalla cd. white list per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, co.55, legge n. 190/2012 e art.86 del d. lgs. n. 159/2011 (veniva, in particolare, contestato alla ricorrente di non aver comunicato nei termini prescritti la modifica del C.d.A. a seguito di nomina in data 01.03.2024 di altro componente quale socio consigliere).
La ricorrente, quindi, con propria nota inviata a mezzo p.e.c. in data 14/03/2025, precisava che l’omissione era dovuta ad errore di interpretazione della normativa di riferimento e che il nuovo consigliere non aveva alcun potere di rappresentanza legale della società e chiedeva la permanenza nella white list , come da propria istanza del 18/02/2025 e, in subordine, per il caso di rigetto delle osservazioni, faceva domanda di essere inserita nell’elenco dei richiedenti l’iscrizione nella lista.
La Prefettura di Avellino, con nota n. 24777 del 19/03/2025, comunicava la cancellazione della ricorrente dall’elenco e la sua iscrizione tra i richiedenti e, in data 12/04/2025, rilasciava il provvedimento di iscrizione nella predetta lista dei richiedenti (con data presentazione istanza: 18/02/2025), recante in calce la seguente annotazione: “ Ai sensi dell'art.1, comma 52 bis, della L. 6/11/2012 n.190, la stazione appaltante cha abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione alla WHITE-LIST è obbligata ad informare la Prefettura di Avellino - UTG di essere in attesa del provvedimento prefettizio definitivo di iscrizione nella WHITE-LIST ”.
A sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
I.
Violazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione della Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016. Violazione del combinato disposto degli art.li 1, co. 52, L. 190/2012 e 92, commi 2 e 3, d. lgs. n. 159/2011. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà.
II.
Violazione e falsa applicazione delle norme e del Bando di gara. Violazione degli art.1, co. 52, l. n. 190/2012 e art. 92, commi 2 e 3, d. lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art.97 Cost.. Violazione e falsa applicazione della Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà.
III.
Violazione e falsa applicazione delle norme e del Bando di gara. Violazione degli art.1, co. 52, L. 190/2012 e art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs 159/2011. del D. Lgs. 36/2023; dell’art.97 Cost.. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il 04/12/2025, si è costituita in giudizio la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, depositando all’uopo una memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 05/12/2025, la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso e l’istanza cautelare.
L’08/12/2025, la Società Cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, nelle quali, premettendo che “ nessun altro atto essendo stato ancora compiuto dalla stazione appaltante dal tempo della illegittima esclusione dell’odierna istante ”, ha concluso per l’accoglimento del ricorso previa sospensione dei provvedimenti impugnati, con conseguente affidamento dell’appalto alla ricorrente.
Il 09/12/2025, la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza cautelare per carenza di fumus e periculum , e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione e la conseguente aggiudicazione al secondo classificato (TLZ S.p.A.).
Ad esito della Camera di Consiglio dell’11/12/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 3199 del 12/12/2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 13/01/2026, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla Società Cooperativa ricorrente (“Il danno è in re ipsa in quanto la ricorrente ha presentato l’offerta migliore e sarebbe risultata aggiudicataria, dacché l’esclusione disposta dall’ente appaltante determina la perdita dell’appalto.”) possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Considerato, altresì, che le questioni agitate in giudizio da parte ricorrente, anche alla stregua delle controdeduzioni della resistente Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, necessitano l’approfondimento proprio della sede di merito; ”.
Il 23/12/2025 la Società Cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per l’accoglimento del ricorso con conseguente affidamento dell’appalto alla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 13/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo di gravame, con il quale la Società Cooperativa ricorrente lamenta “ la violazione della lex specialis della procedura ” e, in particolare, dell’art. 7 del Bando di gara (secondo il quale “ Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). ”), argomentando che il “ Bando di gara, per la natura di atto amministrativo generale anche se non normativo, è vincolante per l’amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo quando, in ipotesi, ritenga che le sue regole risultino inopportune o incongrue (C.d.S., Sez. V, 23/11/2020, n. 7257). L’ Amministrazione era quindi vincolata dal Bando e non aveva il potere di modificalo o ignorarlo, se non attraverso un potere di autotutela che nella specie non è stato esercitato ”.
A tal fine, giova richiamare la motivazione della determina n. 243 del 23/10/2025 (recante in oggetto “ Gara per il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani" - CIG: B6BD583B9B del Comune di Solopaca - Esclusione operatore economico Irpinia Global Service Arl O.N.L.U.S. ”) della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento del “ Servizio di Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ” per cui è causa, la quale recita: “ Dato atto che con il verbale n. 4 del 08/08/2025, la commissione incaricata dell’esame della documentazione, ha proposto l’aggiudicazione dell’operatore economico Irpinia Global Service Arl O.N.L.U.S. ed è stata avviata la verifica dei requisiti da parte del RUP, da cui è emerso che l’operatore economico Irpinia Global Service Arl O.N.L.U.S. non risulta essere iscritto alla c.d. White List, prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57); Vista la Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V - n. 10256 del 20 dicembre 2024, con cui il Collegio ha ritenuto irrilevanti la circolare del Ministero degli Interni in data 14/08/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023, i quali ammettono la mera istanza di iscrizione ai fini di partecipare alla gara, trattandosi di atti interpretativi di norme, pertanto come tali non vincolanti; ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione alla c.d. White List; Ritenuto pertanto di proporre l’esclusione dell’operatore economico Irpinia Global Service Arl O.N.L.U.S. dal prosieguo della gara, ai sensi della sopracitata Sentenza; ”; nonchè l’art. 7, secondo e terzo capoverso, del Bando di gara dell’08/05/2025 (recante in oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFE-RENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SOLOPACA (BN). CUP B19I25000300004 - CIG B6BD583B9B – CUI: S00074320623202500001.”), il quale prevede:
“ Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 ”.
Ebbene, alla stregua, da un lato, della motivazione del gravato provvedimento di esclusione (basato sul fatto che la ricorrente, in sede di verifica dei requisiti, risultasse non iscritta alla white list , ma solo in possesso della domanda di iscrizione al suddetto elenco), e, dall’altro lato, delle chiare e puntuali previsioni del bando di gara (che attribuisce, invece, alla domanda di iscrizione valore equipollente all’iscrizione stessa, ai fini della partecipazione alla procedura di gara), risulta evidente, nel caso di specie, la violazione da parte della P.A. resistente della lex specialis e del noto principio secondo cui il bando di gara (e le sue singole disposizioni), per la natura di atto amministrativo generale, non normativo, è vincolante (anche) per l’amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo neppure quando le regole del bando risultino inopportune o incongrue, ferma restando la possibilità di annullare il bando (anche in parte, ossia nella sola parte ritenuta illegittima) nell’esercizio dei poteri di autotutela (Consiglio di Stato, Sezione V, 23/11/2020, n. 7257), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
In altri termini, nella concreta fattispecie di causa, in disparte ogni questione sulla portata interpretativa della invocata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 10256 del 20 dicembre 2024, è dirimente il fatto che nella lex specialis la Stazione appaltante abbia previsto espressamente un criterio di ‘autovincolo’, ovvero la possibilità di partecipare alla gara anche per l’operatore economico in possesso di una mera domanda di iscrizione alla white list anziché della effettiva iscrizione, con la precisazione che, laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione alla white list , la stazione appaltante deve consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011), nonchè procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
“ Orbene, secondo il principio dell’autovincolo, la Stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. … Il rispetto dell’autovincolo, giova ribadire per ragioni di completezza espositiva, è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023). ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24/05/2024, n. 4659).
Né, nella fattispecie di causa, è possibile disapplicare il bando in questione, poiché, secondo la giurisprudenza in argomento, la possibilità di disapplicare il bando di gara è circoscritta alla sola ipotesi di clausole nulle, inidonee a produrre effetti giuridici, come nel caso della disposizione del bando che introduca una causa di esclusione dalla procedura non prevista dalla legge, nulla per la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (Consiglio di Stato, Sezione V, 23/11/2020, n. 7257, cit.).
Infine, l’affermazione contenuta nella memoria difensiva del 05/12/2025 della P.A. resistente, secondo cui “ Indipendentemente dal formalismo sulla "White List", la condotta di IGS integra gli estremi per l'esclusione sotto il profilo della mancanza di affidabilità. Il fatto storico, documentato dalla Prefettura, è che IGS ha violato l'obbligo di comunicare la variazione degli organi sociali (nomina Sig. Luisi) per oltre un anno (dal marzo 2024 al marzo 2025). Tale circostanza rileva quale grave illecito professionale o comunque come elemento ostativo ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, minando il rapporto fiduciario con la Stazione Appaltante ”, costituisce una motivazione postuma del gravato provvedimento di esclusione, in violazione del divieto di integrazione postuma (in giudizio) della motivazione del provvedimento amministrativo.
Secondo la giurisprudenza prevalente e condivisa dalla Sezione, infatti, “ la motivazione del provvedimento costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 aprile 2014, n. 2247).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, va annullata la determina n. 243 del 23/10/2025 di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto de quo , fatta salva la verifica dei requisiti e dei presupposti di legge da parte della Stazione Appaltante ai fini del conseguimento dell’aggiudicazione. Non luogo a provvedere sulle altre domande proposte da parte ricorrente, non risultando agli atti che sia stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico secondo in graduatoria, né che sia stato stipulato il relativo contratto.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, e sono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente. Sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti del Comune di Solopaca e delle Società controinteressate, in quanto parti intimate e non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina n. 243 del 23/10/2025 di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto de quo , fatta salva la verifica dei requisiti e dei presupposti di legge da parte della Stazione Appaltante ai fini del conseguimento dell’aggiudicazione.
Non luogo a provvedere sulle altre domande.
Condanna la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Società ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 (Tremila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Solopaca e delle Società controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BA | IA LA DD |
IL SEGRETARIO