Articolo 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
Articolo 8Articolo 10
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25 agosto 2007
Art. 9. Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Dopo l' articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale , commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". Nota all' art. 9:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Entrata in vigore il 25 agosto 2007
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