Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2025, proposto dal sig. OB AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione della sentenza di codesto On. T.A.R., Sezione II, n. 1278/2025 del 15 luglio 2025, emessa nel ricorso N.R.G. 767/2025 e, nello specifico:
I) per la declaratoria di nullità e comunque per l'annullamento e la revoca del provvedimento del Settore Viabilità - Servizio Espropri prot. PSA 202500085611 del 17 luglio 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto la “esecuzione sentenza TAR Salerno 1278/2025”;
II) per la nomina di commissario ad acta che provveda a dare effettivo riscontro all’istanza del ricorrente del 2 aprile 2024, concludendo il procedimento entro giorni 30 dalla nomina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. OB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
- torna alla decisione del Collegio, ai fini dell’esecuzione della sentenza di primo grado - che ancora non risulta passata in giudicato - la vicenda già conosciuta nel giudizio sul silenzio proposto innanzi a questo Tribunale e conclusosi con la recente sentenza n.1278/2025 nella quale:
- è stato accertato il silenzio inadempimento tenuto dalla Provincia di Salerno a fronte dell’istanza dell’interessato il quale, qualificatosi come proprietario (quale erede del defunto sig. AN AN) della porzione di mq 588 appartenente alla p.lla 408 del f.llo 18 posta all’interno del Comune di Celle di Bulgheria (già p.lla n. 36), aveva chiesto alla Provincia di riscontrare l’istanza e pronunciarsi, ai sensi dell’art. 42 bis TUE, in ordine all'acquisizione sanante ovvero alla restituzione, previo ripristino e comunque previa determinazione del dovuto risarcimento del danno, dell’anzidetta porzione della particella utilizzata per la realizzazione di un'opera pubblica;
- è stato precisato che l’Amministrazione avrebbe dovuto, nel termine di quaranta giorni “ pronunciarsi sull'istanza quand’anche fosse soltanto per affermarne l’infondatezza; al contrario l’accoglimento della domanda attorea non può spingersi, come ha chiesto invece il ricorrente, fino a ordinare alla Provincia di Salerno di decidere, alternativamente, tra l'acquisizione del terreno ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o la restituzione dell'area ripristinata ”. E difatti “ stante la peculiarità della situazione data, ben potrebbe l’Amministrazione respingere l’istanza con atto espresso ove ritenga non sussisterne i presupposti e dunque, sostanzialmente, ove intenda confermare - mediante un atto espresso e manifestazione della propria funzione di amministrazione attiva - l’esclusione dell’area in questione dal procedimento espropriativo ”.
è stato altresì disposto che “ Entro lo stesso termine l’Amministrazione dovrà altresì riscontrare l’altra porzione dell’istanza diretta a definire il procedimento di voltura e frazionamento delle particelle interessate e, ove tenuta, a provvedere comunque ad eseguire il frazionamento della particella distinguendo la parte espropriata da quella rimasta in proprietà del ricorrente”;
Rilevato che:
L’odierna azione di esecuzione di sentenza non passata in giudicato è comunque sottoposta - quantomeno nei limiti d’interesse del presente giudizio - alle regole dettate dall’art. 112 cod. proc. amm;
Considerato che, quanto all’esecuzione della prima parte della sentenza n.1278/2025, il Collegio reputa che la stessa, lì dove ha ordinato alla Provincia di “ pronunciarsi sull'istanza quand’anche fosse soltanto per affermarne l’infondatezza”, sia stata tempestivamente ottemperata con la nota prot.85611/2025 del 17.7.2025, nella quale l’intimata ha (ri) affermato che l’area in questione di ca. 588 mq, appartenente alla particella ex n. 36, non sia stata interessata dal procedimento espropriativo e più precisamente che la stessa sarebbe stata invece a suo tempo temporaneamente occupata e che per detta occupazione sarebbe stata altresì stabilita una specifica indennità;
Rilevato che in conseguenza di quanto appena dedotto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste la nullità per violazione o elusione della sentenza esecutiva a carico della impugnata nota del 17.7.2025, con la conseguenza che per questa parte occorre che il Collegio, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., disponga il mutamento del rito da seguire per il presente giudizio, convertendolo da camerale a ordinario, secondo quanto previsto per i procedimenti esecutivi ai quali appartiene quello odierno per come introdotto;
Richiamato in proposito il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale : “ Quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'esecuzione, lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell'esecuzione è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'esecuzione da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'esecuzione ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato). Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Di conseguenza, alla emersione di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di esecuzione ed azione impugnatoria: in caso di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente all'eventuale ulteriore spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio dei suoi poteri, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria” (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 7104/2024);
Valutato che quanto invece all’altro obbligo imposto dalla sentenza eseguenda, relativo al completamento del “ frazionamento della particella distinguendo la parte espropriata da quella rimasta in proprietà del ricorrente” , in vista dell’odierna udienza la Provincia di Salerno ha depositato gli atti mediante i quali è stato finalmente disposto l’invocato frazionamento, soddisfacendo in questo modo, quantomeno in parte qua , la pretesa adempitiva oggetto dell’odierno giudizio e rendendo per la stessa parte il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come altresì confermato nelle note d’udienza depositate in atti dalla parte ricorrente;
Reputato in definitiva che:
i) quanto al diniego di definizione del procedimento di acquisizione della particella oggetto di causa ai sensi dell’art. 42 bis TUED, richiamato il contenuto della eseguenda sentenza n.1278/2025 lì dove aveva ordinato all’Amministrazione di “ pronunciarsi sull'istanza quand’anche fosse soltanto per affermarne l’infondatezza” , vada respinta la domanda di nullità per violazione/elusione del giudicato e per l’effetto, ai fini della sua disamina, contestualmente sia disposto - ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.- il mutamento del rito da camerale a ordinario ai fini dell’esame del merito della domanda di annullamento;
ii) quanto all’esecuzione dell’obbligo di concludere il procedimento di frazionamento, la domanda vada invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
iii) infine, quanto al governo delle spese del presente giudizio di esecuzione, le stesse possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto per l’esecuzione della sentenza n.1278/2025 di questa stessa Sezione, così provvede:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di esecuzione dell’obbligo di “ frazionamento della particella distinguendo la parte espropriata da quella rimasta in proprietà del ricorrente ”;
- respinge la domanda di nullità - per violazione/elusione della sentenza esecutiva - della nota prot.n. 85611 del 17.7.2025 e per l’effetto dispone - ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.- la conversione dal rito camerale a quello ordinario ai fini della riassunzione della domanda di annullamento proposta in via gradata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO