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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3498/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058163933000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017531812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate SS il 20 marzo 2024 (e depositato il 19 aprile 2024), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava:
- la cartella di pagamento n. 29320210058163933000, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS.p.a. intimava il pagamento della somma di € 348,22, relativamente a Tasse Auto, anno 2015, notificata in data
20.01.2024; e
- la cartella di pagamento n. 29320220017531812000, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS.p.a. intimava all'odierno esponente il pagamento della somma di € 303,26, limitatamente a Tasse Auto, anno
2016, notificata, anch'essa, in data 20.01.2024.
A fondamento del ricorso, la difesa del contribuente attore articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1. intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
2. nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
3. illegittimità della richiesta di pagamento per “totale assenza di contraddittorio”;
4. mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Agenzia delle Entrate SS si è costituita in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 10 luglio 2024, ove, pur eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del novellato art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/92, dichiarava di chiamare in causa gli enti impositori dei tributi de quibus, Agenzia delle Entrate di Catania e Regione Sicilia, effettuando la chiamata.
A giustificazione della chiamata era la ritenuta propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure del ricorso avanzate a carico della condotta dei soggetti impositori. Quanto al resto, la difesa di Agenzia delle entrate SS protestava la regolarità della propria azione esattiva nella vicenda e controargomentava alla all'eccezione di prescrizione invocando le proroghe dei termini disposte dalla disciplina emergenziale anti-covid.
In data 28 gennaio 2026, la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative.
I chiamati in causa non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Alla stessa era presente, mediante collegamento da remoto, l'avvocatessa Difensore_2 , per conto di Agenzia delle Entrate SS, che si riportava a quanto rassegnato in seno agli scritti difensivi. Nessun altro era presente in rappresentanza del ricorrente. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo sulla scorta della c.d. “ragione più liquida” di decisione, ritiene questa Corte monocratica di primo grado che il ricorso è fondato alla stregua del primo motivo di impugnazione.
La chiamata degli enti impositori relativamente ai due tributi in contestazione (l'Agenzia delle Entrate di
Catania per la tassa auto 2015; e la Regione Sicilia per quella del 2016) ha sanato il vizio di integrità del contraddittorio, per come imposto dall'art. 14, comma 6 bis, del D. lgs. n. 546 /1992, ma la mancata costituzione dei chiamati e la conseguente mancata prova della notifica degli avvisi prodromici alle due cartelle (l'atto di accertamento n. 043636, relativo alla tassa auto 2015 per il veicolo con targa Targa_1, sotteso alla cartella n. 29320210058163933000; e l'atto di accertamento n. 651096464381, relativo allo stesso veicolo, per la tassa auto 2016, sotteso alla cartella n. 29320220017531812000) hanno determinato la prescrizione dei due crediti e la nullità delle cartelle per mancata notifica degli atti prodromici.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, e vanno poste a solo carico degli Enti impositori
(litisconsorti necessari chiamati in causa), ritenuta la loro responsabilità per la lite e la legittimità dell'operato dell'Ente esattore.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. L'Agenzia delle Entrate di Catania e la Regione Sicilia sono condannate a pagare ciascuna la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori come per legge, a favore del difensore antistatario di parte ricorrente, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3498/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058163933000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017531812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate SS il 20 marzo 2024 (e depositato il 19 aprile 2024), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava:
- la cartella di pagamento n. 29320210058163933000, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS.p.a. intimava il pagamento della somma di € 348,22, relativamente a Tasse Auto, anno 2015, notificata in data
20.01.2024; e
- la cartella di pagamento n. 29320220017531812000, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS.p.a. intimava all'odierno esponente il pagamento della somma di € 303,26, limitatamente a Tasse Auto, anno
2016, notificata, anch'essa, in data 20.01.2024.
A fondamento del ricorso, la difesa del contribuente attore articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1. intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
2. nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
3. illegittimità della richiesta di pagamento per “totale assenza di contraddittorio”;
4. mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Agenzia delle Entrate SS si è costituita in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 10 luglio 2024, ove, pur eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del novellato art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/92, dichiarava di chiamare in causa gli enti impositori dei tributi de quibus, Agenzia delle Entrate di Catania e Regione Sicilia, effettuando la chiamata.
A giustificazione della chiamata era la ritenuta propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure del ricorso avanzate a carico della condotta dei soggetti impositori. Quanto al resto, la difesa di Agenzia delle entrate SS protestava la regolarità della propria azione esattiva nella vicenda e controargomentava alla all'eccezione di prescrizione invocando le proroghe dei termini disposte dalla disciplina emergenziale anti-covid.
In data 28 gennaio 2026, la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative.
I chiamati in causa non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Alla stessa era presente, mediante collegamento da remoto, l'avvocatessa Difensore_2 , per conto di Agenzia delle Entrate SS, che si riportava a quanto rassegnato in seno agli scritti difensivi. Nessun altro era presente in rappresentanza del ricorrente. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo sulla scorta della c.d. “ragione più liquida” di decisione, ritiene questa Corte monocratica di primo grado che il ricorso è fondato alla stregua del primo motivo di impugnazione.
La chiamata degli enti impositori relativamente ai due tributi in contestazione (l'Agenzia delle Entrate di
Catania per la tassa auto 2015; e la Regione Sicilia per quella del 2016) ha sanato il vizio di integrità del contraddittorio, per come imposto dall'art. 14, comma 6 bis, del D. lgs. n. 546 /1992, ma la mancata costituzione dei chiamati e la conseguente mancata prova della notifica degli avvisi prodromici alle due cartelle (l'atto di accertamento n. 043636, relativo alla tassa auto 2015 per il veicolo con targa Targa_1, sotteso alla cartella n. 29320210058163933000; e l'atto di accertamento n. 651096464381, relativo allo stesso veicolo, per la tassa auto 2016, sotteso alla cartella n. 29320220017531812000) hanno determinato la prescrizione dei due crediti e la nullità delle cartelle per mancata notifica degli atti prodromici.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, e vanno poste a solo carico degli Enti impositori
(litisconsorti necessari chiamati in causa), ritenuta la loro responsabilità per la lite e la legittimità dell'operato dell'Ente esattore.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. L'Agenzia delle Entrate di Catania e la Regione Sicilia sono condannate a pagare ciascuna la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori come per legge, a favore del difensore antistatario di parte ricorrente, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.