Art. 11.
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonche' qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennita' corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovra' essere fatta in conformita' delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonche' qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennita' corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovra' essere fatta in conformita' delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.