TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 348
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024

    Il Tribunale accoglie il ricorso basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 5 (quarto periodo) della l.r. n. 20/2024, in quanto tale norma, applicando la legge a procedimenti già conclusi e travolgendo autorizzazioni già rilasciate, lede i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e libertà di iniziativa economica, oltre a violare i principi eurounitari in materia di energie rinnovabili.

  • Accolto
    Conseguenze dell'annullamento del provvedimento regionale

    L'annullamento del provvedimento impugnato, basato su norme incostituzionali, comporta la possibilità per la ricorrente di riprendere la realizzazione dell'impianto, non potendo l'Amministrazione applicare la disciplina limitativa dichiarata incostituzionale.

  • Altro
    Domanda risarcitoria subordinata

    La domanda risarcitoria è stata formulata esclusivamente in via subordinata rispetto alla caducazione del provvedimento di sospensione dei lavori. Non essendo stata accolta in via principale, non si procede ulteriormente su tale istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 348
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 348
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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