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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
642/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 642/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, tra Pt_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e
[...] C.F._1 difeso dall'avv. Matilde Manuela Caprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre
Annunziata (NA) alla Via dei Mille n. 4, giusta procura in atti, e , (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Gaetano Vivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla Via Virgilio n. 96, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024, le parti si sono riportate integralmente agli accordi di cui al ricorso, come modificati su rilievo del Tribunale, chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 29.04.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2000 nel Comune di Sant'Agnello, in regime di separazione dei beni nel corso del quale sono nati due figli in Vico Equense: , il 18.11.2001, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 12.03.2005, maggiorenne ma Per_2
1 economicamente non autosufficiente;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi giudizialmente come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n.2107/2023 del 5.7.2023, resa pubblica in data 19.07.2023, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria depositata in atti.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale a;
l'obbligo in capo a di Controparte_1 Parte_1
corrispondere a una somma mensile pari a complessivi euro 700,00 di cui euro Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e euro 300,00 per il coniuge, oltre all'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere a a titolo di contributo alle spese straordinarie
[...] Controparte_1
occorrenti per il figlio , il 50% delle spese scolastiche e cure mediche e il 75% delle spese Per_2
straordinarie), non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, inoltre, hanno dedotto che Pt_1 volge l'attività di imprenditore con un reddito netto annuo negli ultimi tre anni che oscilla
[...]
tra euro 11.076,00 ed euro 13.377,87 circa;
è nudo proprietario di un locale-deposito ricevuto quale bene ereditario a seguito di atto di divisione del 12.01.2007 innanzi al Notaio , Persona_3
rep. 36.533, registrato a Castellammare di Stabia il 05.022007 al n. 778, sito in Castellammare di
Stabia alla Via Cavour n. 19 riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8 particella 330 subalterno 2 cat. C2; è proprietario della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare acquistato in comproprietà con la moglie, in regime di separazione dei beni, in data 07.11.2002 per
TA , rep n. 119754, trascr. N. 36107.1/2022 reparto PI di Napoli 2, sito in Persona_4
Castellammare di Stabia alla Strada Tavernola n. 32/B, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 7 particella 338 subalterno 22, cat. A2.; ha in corso un mutuo di euro 15.500,00 con la
[...]
per la durata di sessanta mesi, con n. 60 rate mensili di euro 310,59 ciascuna, con CP_3
scadenza ultima rata al 15.11.2027; mentre ha dichiarato di non svolgere alcuna Controparte_1
attività lavorativa e di essere proprietaria della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare acquistato in comproprietà con il marito, in regime di separazione dei beni.
Ciò premesso, nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, a seguito delle modifiche apportate dalle parti al contenuto dell'accordo, con ordinanza depositata in data
20.06.2024 resa all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024 e pervenuto il parere del P.M. in data 29.4.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 11.01.2023 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 2107/2023 pubblicata in data 19.07.2023 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, le quali, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 26.3.2024, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data 13 aprile 2000 tra le parti in causa;
B) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. I figli maggiorenni continueranno a vivere insieme alla madre nella casa familiare sita in
Castellammare di Stabia (NA) alla Strada Tavernola n. 32/B, riportato nel N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 7 particella 338 subalterno 22, cat. A2;
2. si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 31.12.2024, la nuda proprietà della Parte_1
propria quota, pari al 50% della suddetta casa familiare, in favore dei figli e Persona_1
, per pari quota ed in comune tra loro, si obbliga altresì a trasferire l'usufrutto della Per_2
propria quota, pari al 50%, in favore della moglie;
le spese di qualsiasi genere, Controparte_1
inerenti al trasferimento di cui sopra, cadranno a carico di Parte_1
3. verserà mensilmente in favore di , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio fin quando non sarà economicamente autosufficiente, la Per_2 somma di € 400,00 entro il giorno 30 di ogni mese, oltre il 75% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, come meglio delineate dalle linee guida del CNF da intendere espressamente richiamate, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
3 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. verserà, altresì, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 entro il Parte_1
giorno 30 di ogni mese.
5. Con la sentenza di divorzio, si obbliga al trasferimento dei diritti reali Parte_1
immobiliari come su descritti, in favore della moglie e dei figli.
6. Il riparto delle spese relative all'immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola 32/B sarà disciplinato come per legge.
4 Le parti espressamente hanno riconosciuto che, relativamente al predetto Immobile sito in
Castellammare di Stabia alla Via Tavernola 32/5, sia il trasferimento della nuda proprietà ai figli sia la costituzione dell'usufrutto in favore della sig.ra relativamente al 50% nella CP_1
disponibilità del Martire, rappresentano elementi funzionali e indispensabili al fine della risoluzione delia crisi coniugale. All'uopo le parti hanno riconosciuto che l'attribuzione dell'usufrutto, in favore della sig.ra , quale frutto dell'autonomia negoziale Controparte_1
delle parti, costituisce contribuito in un'unica soluzione vita natural durante, de parte del sig.
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della sig.ra , ai Parte_1 Controparte_1
sensi e per eli effetti di cui all'art. 5 della 1. n, 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, salvo quanto previsto agli artt. 3 e 4.
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.17, P.II, Serie A, del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Agnello dell'anno 2000);
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 1.07.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 642/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, tra Pt_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e
[...] C.F._1 difeso dall'avv. Matilde Manuela Caprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre
Annunziata (NA) alla Via dei Mille n. 4, giusta procura in atti, e , (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Gaetano Vivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla Via Virgilio n. 96, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024, le parti si sono riportate integralmente agli accordi di cui al ricorso, come modificati su rilievo del Tribunale, chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 29.04.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2000 nel Comune di Sant'Agnello, in regime di separazione dei beni nel corso del quale sono nati due figli in Vico Equense: , il 18.11.2001, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 12.03.2005, maggiorenne ma Per_2
1 economicamente non autosufficiente;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi giudizialmente come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n.2107/2023 del 5.7.2023, resa pubblica in data 19.07.2023, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria depositata in atti.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale a;
l'obbligo in capo a di Controparte_1 Parte_1
corrispondere a una somma mensile pari a complessivi euro 700,00 di cui euro Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e euro 300,00 per il coniuge, oltre all'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere a a titolo di contributo alle spese straordinarie
[...] Controparte_1
occorrenti per il figlio , il 50% delle spese scolastiche e cure mediche e il 75% delle spese Per_2
straordinarie), non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, inoltre, hanno dedotto che Pt_1 volge l'attività di imprenditore con un reddito netto annuo negli ultimi tre anni che oscilla
[...]
tra euro 11.076,00 ed euro 13.377,87 circa;
è nudo proprietario di un locale-deposito ricevuto quale bene ereditario a seguito di atto di divisione del 12.01.2007 innanzi al Notaio , Persona_3
rep. 36.533, registrato a Castellammare di Stabia il 05.022007 al n. 778, sito in Castellammare di
Stabia alla Via Cavour n. 19 riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8 particella 330 subalterno 2 cat. C2; è proprietario della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare acquistato in comproprietà con la moglie, in regime di separazione dei beni, in data 07.11.2002 per
TA , rep n. 119754, trascr. N. 36107.1/2022 reparto PI di Napoli 2, sito in Persona_4
Castellammare di Stabia alla Strada Tavernola n. 32/B, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 7 particella 338 subalterno 22, cat. A2.; ha in corso un mutuo di euro 15.500,00 con la
[...]
per la durata di sessanta mesi, con n. 60 rate mensili di euro 310,59 ciascuna, con CP_3
scadenza ultima rata al 15.11.2027; mentre ha dichiarato di non svolgere alcuna Controparte_1
attività lavorativa e di essere proprietaria della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare acquistato in comproprietà con il marito, in regime di separazione dei beni.
Ciò premesso, nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, a seguito delle modifiche apportate dalle parti al contenuto dell'accordo, con ordinanza depositata in data
20.06.2024 resa all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024 e pervenuto il parere del P.M. in data 29.4.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 11.01.2023 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 2107/2023 pubblicata in data 19.07.2023 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, le quali, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 26.3.2024, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data 13 aprile 2000 tra le parti in causa;
B) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. I figli maggiorenni continueranno a vivere insieme alla madre nella casa familiare sita in
Castellammare di Stabia (NA) alla Strada Tavernola n. 32/B, riportato nel N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 7 particella 338 subalterno 22, cat. A2;
2. si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 31.12.2024, la nuda proprietà della Parte_1
propria quota, pari al 50% della suddetta casa familiare, in favore dei figli e Persona_1
, per pari quota ed in comune tra loro, si obbliga altresì a trasferire l'usufrutto della Per_2
propria quota, pari al 50%, in favore della moglie;
le spese di qualsiasi genere, Controparte_1
inerenti al trasferimento di cui sopra, cadranno a carico di Parte_1
3. verserà mensilmente in favore di , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio fin quando non sarà economicamente autosufficiente, la Per_2 somma di € 400,00 entro il giorno 30 di ogni mese, oltre il 75% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, come meglio delineate dalle linee guida del CNF da intendere espressamente richiamate, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
3 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. verserà, altresì, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 entro il Parte_1
giorno 30 di ogni mese.
5. Con la sentenza di divorzio, si obbliga al trasferimento dei diritti reali Parte_1
immobiliari come su descritti, in favore della moglie e dei figli.
6. Il riparto delle spese relative all'immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola 32/B sarà disciplinato come per legge.
4 Le parti espressamente hanno riconosciuto che, relativamente al predetto Immobile sito in
Castellammare di Stabia alla Via Tavernola 32/5, sia il trasferimento della nuda proprietà ai figli sia la costituzione dell'usufrutto in favore della sig.ra relativamente al 50% nella CP_1
disponibilità del Martire, rappresentano elementi funzionali e indispensabili al fine della risoluzione delia crisi coniugale. All'uopo le parti hanno riconosciuto che l'attribuzione dell'usufrutto, in favore della sig.ra , quale frutto dell'autonomia negoziale Controparte_1
delle parti, costituisce contribuito in un'unica soluzione vita natural durante, de parte del sig.
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della sig.ra , ai Parte_1 Controparte_1
sensi e per eli effetti di cui all'art. 5 della 1. n, 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, salvo quanto previsto agli artt. 3 e 4.
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.17, P.II, Serie A, del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Agnello dell'anno 2000);
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 1.07.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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