Sentenza breve 21 luglio 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/04/2026, n. 6463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6463 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12305 del 2024, proposto da AR IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Bruna Modaffari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza in data 31 maggio 2024, di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. 38400) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 27 febbraio 2026, parte ricorrente lamenta l’inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14432/2025, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata sulla domanda di riconoscimento del titolo estero conseguito dalla ricorrente per l’insegnamento scolastico sul sostegno.
In particolare, con la suddetta sentenza, è stato ordinato “al Ministero resistente di concludere il procedimento attivato con l’istanza in parola, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, assegnando a tal fine – tenuto conto dell’enorme mole di istanze analoghe da evadere - il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (cfr. TAR Lazio, sez. IV, n. 6150/2023; sez. IV ter n. 17740/2024; da ultimo, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, nn. 6378/2025, 6411/2025; 7012/2025), nominando sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la specifica materia –con facoltà di delega - che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicate” .
Nonostante la scadenza di entrambi i suddetti termini, né l’Amministrazione né il commissario ad acta , seppur appositamente sollecitati, hanno concluso il procedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna.
Chiede pertanto il ricorrente la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14432/2025 – a tutt’oggi omissivo ed inerte – affinché si possa procedere, entro il più breve termine possibile, ad adempiere a quanto disposto dall’intestato Tribunale.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio per opporsi alla domanda di sostituzione del commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Ciò considerato, ritiene il Collegio di dover respingere l’istanza di sostituzione del commissario ad acta individuato nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la specifica materia oggetto el presente contenzioso, dovendo costui comunque portare a termine il proprio doveroso compito.
La richiesta sostituzione potrebbe infatti allungare ulteriormente i tempi del procedimento di riconoscimento del titolo di studio estero, anche in considerazione dell’assenza di figure pienamente fungibili rispetto al nominato commissario, non a caso individuato all’interno della stessa Amministrazione inadempiente, in quanto in possesso delle necessarie competenze per valutare compiutamente le domande di riconoscimento dei titoli esteri per l’insegnamento sul sostegno.
Risulta peraltro al Collegio, seppur con riferimento ad altre identiche istanze di riconoscimento, che l’Amministrazione intimata si è finalmente attivata, sicché è ragionevole presumere che anche la richiesta di parte ricorrente potrà essere quanto prima valutata, a prescindere dall’esito (positivo o negativo) della stessa.
In conclusione, l’istanza di sostituzione del commissario ad acta deve essere respinta.
Considerato che il ritardo in cui si trovano sia l’amministrazione che il commissario ad acta nel portare ad esecuzione la sentenza in argomento è dovuto anche al considerevole numero di analoghe sentenze da eseguire, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sulla domanda di sostituzione del commissario ad acta , la respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ZE, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | RI ZE |
IL SEGRETARIO