Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3358/2024 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 04 febbraio 2025 e vertente
TRA
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo MANAUZZI, giusta procura rilasciata su separato foglio allegato all'intimazione di sfratto per morosità
PARTE ATTRICE intimante
[...
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità. Accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione commerciale per grave inadempimento della società conduttrice. Richiesta di rilascio nonché di pagamento dei canoni maturati e maturandi.
Per l'udienza di discussione del 04 febbraio 2025 parte attrice depositava note di udienza il
03 febbraio 2025, da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha prodotto il contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto in data
29 luglio 2022 e la comunicazione di messa in mora inviata alla società conduttrice.
A seguito dell'introduzione del giudizio a mezzo intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 16 luglio 2024, il legale rapp.te p.t. della società intimata compariva personalmente all'udienza del 06 agosto 2024. In quella Parte_2 sede, veniva rappresentato che la morosità maturata era stata completamente sanata in data 31 luglio 2024, successivamente alla notifica dell'intimazione e prima della data di udienza. Il legale di parte attrice in ogni caso insisteva per la convalida dell'intimato sfratto e in subordine per la concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Il giudice dato atto dell'intervenuto pagamento, rigettava le richieste di parte intimante ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Disponeva altresì il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. dinanzi a codesto giudice per il giorno 04 febbraio 2025.
Orbene, parte attrice ha dimostrato, con le memorie integrative tempestivamente depositate e relativa allegazione documentale, di aver ottemperato all'esperimento del tentativo di media-conciliazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, conclusasi con esito negativo come da verbale del 15 ottobre 2024, nonché ha allegato il perdurante inadempimento della società convenuta giacché, dalla data di udienza del 06 agosto 2024 ad oggi, nessun pagamento a titolo di canoni di locazione risulta effettuato.
La domanda deve pertanto essere accolta. La soccombenza della società convenuta nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. 147/22, considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
3358/2024, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accertato il grave inadempimento della dichiara la risoluzione del Controparte_1
contratto di locazione ad uso commerciale dei locali comunicanti siti in Latina lido, Via
Capraia n. 2/4, censiti in Catasto Urbano di Latina, foglio 249, particella 1022, sub 47 e 48, in essere tra le parti dal 01 agosto 2022;
- ordina alla società convenuta il rilascio immediato dei locali commerciali comunicanti siti in Latina lido, Via Capraia n. 2/4, liberi da persone e cose in favore dell'attrice sig.ra
; Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
4.074,00 per i canoni scaduti nonché dei canoni di locazione maturandi fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi come per legge;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attrice , che liquida in € 76,00 per esborsi, € 190,32 per spese di Parte_1
mediazione e in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Lì 5 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava