Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 470
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto di irrogazione sanzioni contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con espresso riferimento alle deduzioni difensive, conformemente all'art. 7 L. 212/2000 e all'art. 16 D.Lgs. 472/97.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'invito è stato regolarmente notificato e che l'appellante non ha prodotto la documentazione richiesta, limitandosi a dichiarare di non possederla. Tale condotta integra la violazione sanzionata dall'art. 32 DPR 600/73 e dall'art. 51 DPR 633/72. Nessuna documentazione giustificativa è stata prodotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 470
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 470
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo