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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6910/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore 1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR1T00007/2019 SANZIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2034/04/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso contro l'atto di irrogazione sanzioni n.
TY7IR1T00007/2019, relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato la sanzione di € 1.500,00 per mancata ottemperanza all'invito n. 100266/2018 a produrre documentazione contabile.
L'appellante deduce:
Difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 16, comma 7, D.Lgs. 472/97;
Infondatezza dell'atto impugnato, sostenendo di aver ottemperato all'invito rispondendo via PEC.L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'invito n. 100266/2018 è stato regolarmente notificato e che l'appellante non ha prodotto la documentazione richiesta, limitandosi a dichiarare di non possederla. Tale condotta Banca_1 la violazione sanzionata dall'art. 32 DPR 600/73 e dall'art. 51 DPR 633/72.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, l'atto di irrogazione sanzioni contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con espresso riferimento alle deduzioni difensive, conformemente all'art. 7
L. 212/2000 e all'art. 16 D.Lgs. 472/97. Le eccezioni sono da ritenere del tutto infondate, alla luce del fatto che con la corretta notifica dell'invito e la mancata presentazione della documentazione richiesta, la parte ha violato quanto disposto dall'art. 32, commi 3 e 4 del DPR 600/73 e dall'art. 51, comma 4 del DPR 633/72. nessuna documentazioen giustidficativa, al riguardo, è stata prodotta. Pertanto, la decisione di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 1.500.
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6910/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore 1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR1T00007/2019 SANZIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2034/04/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso contro l'atto di irrogazione sanzioni n.
TY7IR1T00007/2019, relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato la sanzione di € 1.500,00 per mancata ottemperanza all'invito n. 100266/2018 a produrre documentazione contabile.
L'appellante deduce:
Difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 16, comma 7, D.Lgs. 472/97;
Infondatezza dell'atto impugnato, sostenendo di aver ottemperato all'invito rispondendo via PEC.L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'invito n. 100266/2018 è stato regolarmente notificato e che l'appellante non ha prodotto la documentazione richiesta, limitandosi a dichiarare di non possederla. Tale condotta Banca_1 la violazione sanzionata dall'art. 32 DPR 600/73 e dall'art. 51 DPR 633/72.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, l'atto di irrogazione sanzioni contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con espresso riferimento alle deduzioni difensive, conformemente all'art. 7
L. 212/2000 e all'art. 16 D.Lgs. 472/97. Le eccezioni sono da ritenere del tutto infondate, alla luce del fatto che con la corretta notifica dell'invito e la mancata presentazione della documentazione richiesta, la parte ha violato quanto disposto dall'art. 32, commi 3 e 4 del DPR 600/73 e dall'art. 51, comma 4 del DPR 633/72. nessuna documentazioen giustidficativa, al riguardo, è stata prodotta. Pertanto, la decisione di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 1.500.
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE