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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8329/2025 r.g. avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele n.280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.08.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 171/2025
r.g., in estrema sintesi, dolendosi che il CTU ha omesso di valutare adeguatamente la documentazione medica in atti attestante la sussistenza di un quadro neuromotorio compromesso al punto tale da renderla impossibilitata ad assicurarsi l'autonomia personale, con necessità di assistenza quotidiana per quanto meglio spiegato in seno all'atto introduttivo alla luce della documentazione medico legale ivi riportata.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto testualmente di accertare, “sin dalla data della domanda in sede amministrativa (che è) è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
e si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
… accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetta … e se tali patologie le danno il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
… condannare l' alla corresponsione delle provvidenze CP_1
economiche con decorrenza dal primo mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del … procuratore …”. CP_ In data 28.10.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese con esso avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia in parola, trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 25.08.2025 e, dunque, in piena
Pagina 2 osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 28.07.2025, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
26.06.2025.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio sostanzialmente attiene all'accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove, in sede amministrativa, la stessa
è stata ritenuta invalida totale –e quindi in misura del 100%- e, inoltre, all'esito della fase sommaria, in parziale riforma del giudizio espresso dalla Commissione medica, portatrice di handicap grave a norma dell'art. 3 comma 3 della l. n.1041992 a far data dalle operazioni peritali svoltesi presso il domicilio della ricorrente giorno 28.05.2025.
Con riferimento alla condizione di invalidità registrata a carico della , in continuità Pt_1
con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, occorre ribadire che nessuna statuizione può essere adottata rispetto al dedotto diritto di fruire la prestazione economica, essendo condizionata siffatta declaratoria all'espletamento di ulteriori verifiche che interessano il compendio di elementi costitutivi extrasanitari affidati dal legislatore alla competenza dell'Amministrazione previdenziale (si rinvia a Cass. 18.01.2022 n. 1362; Cass. 21.10.2020
n.23029; Cass. 27.05.2020 n. 9929 e tante altre precedenti e successive conformi).
Tracciati i confini del sindacato consentito, giova evidenziare che l'indennità di accompagnamento è una prestazione che spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
In questa prospettiva, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede sommaria, dopo aver raccolto i dati anamnestici della ricorrente, riportando anche quanto riferito dai familiari di quest'ultima presenti durante le operazioni peritali tenutesi presso il domicilio della ricorrente, ed esaminato la documentazione medica prodotta in atti, ha sottoposto ad esame Pt_1
obiettivo, così constatando personalmente che trattasi di “Soggetto normotipo. Alla visita non collaborante”, affetto da “Deficit uditivo” e, dal punto di vista neuropsichico, che presenta
“Deflessione del tono dell'umore” nonché atteggiamento “oppositivo non collaborante”.
Con particolare riguardo all'apparato osteoarticolare, il CTU ha accertato che è Pt_1 affetta da “Rachide scoliotico. Limitazione articolare degli arti. Discreto il tonotrofismo muscolare”, altresì, evidenziando che “In stanza è presente un deambulatore. La perizianda si rifiuta di assumere la stazione eretta e lamenta algie”, curando di specificare inoltre che “Nulla
Pagina 3 (vi è) da rilevare a carico dei rimanenti organi ed apparati”.
Quindi, alla luce della valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito,
l'ausiliario di questo giudice ha diagnosticato che la ricorrente è affetta da “- Diabete mellito in trattamento con insulina. - Cardiopatia ipertensiva, - Poliartrosi incidente funzionalmente. -
Vasculopatia cerebrale cronica. - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e, per quanto rileva in questa sede, ha concluso che la periziata non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'attuale normativa per poterle essere concessa l'indennità di accompagnamento, in quanto,
“dopo un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto”, deve concludersi che la stessa sia in grado di potere svolgere gli atti della vita quotidiana in modo efficace ed autonomo ed altresì sia in grado di deambulare autonomamente anche grazie l'ausilio di presiti ortopedici, ribadendo, a fronte delle osservazioni critiche mosse dalla difesa della parte ricorrente, che proprio l'obiettività accertata esclude l'attribuzione del beneficio per cui è causa.
Nel contesto considerato, giova sottolineare che in atti non si rinviene la produzione delle scale ADL ed IADL e degli altri test somministrati alla ricorrente di cui si fa menzione nel certificato del 4.12.2014 sì da poter formare essi oggetto di autonomo apprezzamento in questa sede e, peraltro, dall'esito dell'esame psichico, resta genericamente attestata la sussistenza di deficit mnestici associata a labilità psichica, calo del tono dell'umore, stato ansioso e bradipsichismo, senza che sussista prova obiettiva dell'esistenza di disturbi cognitivi e delle facoltà intellettive tali da annullare del tutto le performance cognitive e le capacità volitive e intellettive della periziata in modo da potersi assicurare autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili a garantirgli gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Da questo punto di vista, non può tacersi la presenza in stanza di un deambulatore che denota che le patologie di cui è affetta la ricorrente, per quanto l'autonomia della stessa possa essere limitata, comunque, rebus sic stantibus, non sono tali da annullare e/o limitare nell'ambiente domestico le sue capacità di compiere le attività semplici del vivere quotidiano, tanto che nello stesso certificato medico del 17.04.2024 (doc.2) risulta diagnosticata una mera
“Difficoltà a deambulare”, a nulla rilevando quanto genericamente riferito dai familiari della in ordine alla sussistenza di una instabilità posturale in assenza di evidenzia clinica Pt_1
obiettiva che quest'ultima non sia in grado nell'ambiente domestico, avvalendosi dell'utilizzo del predetto ausilio, di svolgere gli elementari atti giornalieri di vita.
Né dalle scarne risultanze probatorie è possibile inferire che non possa alimentarsi Pt_1
senza assistenza né riesca a controllare completamente feci ed urine, ad andare in bagno, pulirsi e rivestirsi senza assistenza, a spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza,
Pagina 4 laddove il CTU ha verificato in capo alla periziata la sussistenza di un “Discreto il tonotrofismo muscolare”.
A fronte di quanto precede, ancora, preme evidenziare che non sono stati forniti dati obiettivi per ritenere che la paura di perdere l'equilibrio riferita dai familiari della ricorrente sia correlato ad un fattore clinico obiettivo piuttosto che alla preoccupazione interiorizzata dalla del verificarsi di un nuovo sinistro, analogo a quello già subito nell'agosto del 2023, dal Pt_1
quale sono residuate le lamentate algie.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il beneficio dell'indennità di accompagnamento implica la sussistenza “di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari
e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, la prestazione di cui si discute resta escluso che possa riconoscersi a favore di un soggetto soltanto per la presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass.
n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame unicamente quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
In questa sede, peraltro, non ha fornito prova di un peggioramento del proprio stato Pt_1
di salute ovvero di elementi dai quali poter ravvisare che le conclusioni medico legali contenute nella CTU siano state rese in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché il diverso apprezzamento della disautonomia della ricorrente, ancor quando espresso da una difesa tecnica, si risolve in un mero dissenso diagnostico, insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale.
Pagina 5 Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità in misura pari al 100% nonché portatrice di handicap grave a norma dell'art. 3 comma 3 della l.
n.1041992 dalla data dell'accertamento peritale (28.05.2025), senza che possa ricevere tutela la domanda di non rivedibilità delle prestazioni assistenziali in parola alla luce di quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute del 2.08.2007.
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione della soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022, n. 10685) e, avuto riguardo che nella specie è stato ritenuto sussistente solo il requisito sanitario legittimante il riconoscimento del requisito sanitario funzionale ad accedere allo status di soggetto portatore di handicap grave mentre è stata negata la sussistenza del requisito funzionale a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, stante la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle pretese come hic et nunc avanzate nei rispettivi scritti difensivi, altresì tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c., le spese di lite restano compensate per intero tra le parti.
Sempre in applicazione del disposto dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c., le spese di CTU della fase sommaria sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella Parte_1
misura del 100% nonché portatrice di handicap grave dalla data dell'accertamento peritale
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell'
[...]
per intero le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione CP_2
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI CO
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