CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15169 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: G.0K ND nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15169 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 6 giugno 2022, ha applicato ad LE GJ la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria. 1.1. La contestazione attiene all'esistenza di un'imponente struttura organizzativa, gestita, secondo la prospettazione accusatoria, da AJ UE e IL EN, in grado di assicurare il cd. turismo sanitario, favorendo l'ingresso in Italia di cittadini di nazionalità albanese, senza valido titolo o in violazione della procedura amministrativa di cui all'art. 36 TU Imm., per motivi sanitari ed accedere a cure mediche a carico del sistema sanitario nazionale. L'attività, inoltre, secondo la prospettazione recepita nei convergenti provvedimenti di merito, si occupava di procurare a soggetti di nazionalità albanese, anche non presenti in Italia, tessere sanitarie utilizzate per ottenere la prescrizione di farmaci costosi, a carico del servizio sanitario italiano, poi inviati, in parte, illegalmente in Albania. Inoltre, le tessere venivano utilizzate per accedere a servizi sanitari da parte di cittadini extracomunitari, presenti sul territorio ma in mancanza dei requisiti necessari, anche attraverso l'attribuzione di un codice STP (straniero temporaneamente presente) che l'organizzazione riusciva ad ottenere. Si valorizza anche il ruolo compiacente di medici italiani, indicati come asserviti agli scopi del sodalizio, secondo la prospettazione accusatoria, attraverso un sistema di corruzione tale da consentire di procurare la documentazione necessaria per fare in modo che i soggetti stranieri, non aventi diritto, potessero giungere sul territorio nazionale e ricevere, comunque, cure mediche a spese del servizio sanitario italiano o di ottenere prescrizioni di farmaci destinati ad essere consegnati in Albania. Secondo il provvedimento impugnato che riporta anche stralci di quello genetico, il ricorrente risulta partecipe dell'attività attraverso l'incarico che riceveva dal AJ di trasportare i farmaci, di cui il sodalizio si approvvigionava in Italia, destinati all'Albania per la successiva distribuzione. Si tratta di rapporti con il vertice dell'organizzazione, indicati come non occasionali, relativi anche al trasporto di ingenti quantitativi di farmaci, a loro volta consegnati ad una donna che si occupava, stabilmente, delle consegne e distribuzioni ai destinatari finali in Albania. Inoltre, il provvedimento genetico indica anche la richiesta, da parte del ricorrente, avanzata al AJ, di ottenere una quota di medicinali da gestire in 2 autonomia (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato e pag. 4.7. dell'informativa). 1.2. Il Tribunale ha respinto il riesame proposto, evidenziando, quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio, che effettivamente l'ordinanza genetica aveva incorporato, per larga parte, la richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero. A ciò però si aggiungevano, da parte del Giudice, conclusioni non del tutto sovrapponibili a quelle del rappresentante della pubblica accusa (escludendo anche la gravità indiziaria nei confronti di altri coindagati) comunque implicanti valutazioni e apprezzamenti propri del Giudice, sulla portata del fenomeno e sull'importanza del commercio dei farmaci per il sodalizio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari aveva rimarcato i rapporti collaudati tra AJ e il ricorrente, aveva descritto le modalità dei contatti tra i due, nonché il più articolato ruolo di tramite rispetto alla NI Evisa, a sua volta incaricata di ritirare i farmaci trasportati in Albania e di distribuirli ai destinatari finali. Si valorizza, poi, il contenuto di intercettazioni ed il sequestro di farmaci avvenuto, ai danni di GJ, nel mese di giugno del 2021, l'esistenza di un appartamento a Segrate, dove si recava AJ, ogni settimana solitamente di sabato, prima di consegnare i borsoni al ricorrente da trasportare con i medicinali, nonché la sinergia tra i due e la NI che si acclarava attraverso i contatti tra i tre, riscontrati in momenti a ridosso dei viaggi di GJ in Albania. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite del difensore, avv. F. Cardinali, denunciando mancanza di autonoma valutazione. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione dell'indagato, si rileva che alcuni tratti dell'ordinanza cautelare corrispondono al contenuto della richiesta di misura, come sono identiche le sequenze delle captazioni commentate e dei fotogrammi riportati. Si era, pertanto, dedotta la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Tuttavia, il Tribunale ha valorizzato, nel respingere l'eccezione, il diverso esito cui sarebbe giunto il Giudice, per alcune posizioni, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. Si richiama, invece, l'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità che ha escluso che possa trarsi l'osservanza dell'obbligo di autonoma valutazione dal diniego opposto dal giudice rispetto alla richiesta di misura. Si critica, poi, la circostanza che il trattamento cautelare sia indifferenziato e che non abbia tenuto conto degli specifici elementi relativi a ogni singola posizione degli indagati. 3 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, e che la norma abbia solamente esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio, per relationem o per incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero, purché non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento, privo dell'imprescindibile rielaborazione critica che spetta al giudicante (tra le altre, Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei detti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a 4 supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 1.2.Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare ha introdotto una sua ricostruzione dei rapporti fra gli indagati, con particolare riferimento a quelli tra il vertice del sodalizio e il ricorrente e tra questi e la corrispondente in Albania, deputata, per l'organizzazione, a distribuire i farmaci che lo GJ trasportava dall'Italia. Inoltre, il provvedimento genetico ha delineato il ruolo del ricorrente e le sue specifiche esigenze di espandere la propria attività anche attraverso la gestione diretta in autonomia di un quantitativo di farmaci, in proprio. Come ritenuto nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 9 e ss.), non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, pur se parte della motivazione risulta redatta attraverso il rinvio, per relationem o per incorporazione, a parti descrittive contenute nella richiesta di misura cautelare proposta dal Pubblico ministero. La censura proposta, dunque, appare generica, perché si concentra soltanto sulla parte della motivazione offerta sul punto dal Tribunale, ove valorizza il diverso esito che, per alcuni indagati, l'esame del Giudice avrebbe avuto rispetto alle richieste avanzate dalla parte pubblica. Tanto senza confrontarsi, compiutamente, con il complesso della motivazione, coerente e corretta, fornita dal Tribunale sulla ritenuta mancata violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. da parte del Giudice dell'ordinanza genetica. 1.3. Con riferimento alla censura relativa al trattamento cautelare non individualizzato, in relazione alle singole posizioni degli indagati, deve rilevarsi che questa è soltanto enunciata e non specifica le ragioni della critica, risultando inammissibile perché generica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 secondo cui il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15169 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 6 giugno 2022, ha applicato ad LE GJ la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria. 1.1. La contestazione attiene all'esistenza di un'imponente struttura organizzativa, gestita, secondo la prospettazione accusatoria, da AJ UE e IL EN, in grado di assicurare il cd. turismo sanitario, favorendo l'ingresso in Italia di cittadini di nazionalità albanese, senza valido titolo o in violazione della procedura amministrativa di cui all'art. 36 TU Imm., per motivi sanitari ed accedere a cure mediche a carico del sistema sanitario nazionale. L'attività, inoltre, secondo la prospettazione recepita nei convergenti provvedimenti di merito, si occupava di procurare a soggetti di nazionalità albanese, anche non presenti in Italia, tessere sanitarie utilizzate per ottenere la prescrizione di farmaci costosi, a carico del servizio sanitario italiano, poi inviati, in parte, illegalmente in Albania. Inoltre, le tessere venivano utilizzate per accedere a servizi sanitari da parte di cittadini extracomunitari, presenti sul territorio ma in mancanza dei requisiti necessari, anche attraverso l'attribuzione di un codice STP (straniero temporaneamente presente) che l'organizzazione riusciva ad ottenere. Si valorizza anche il ruolo compiacente di medici italiani, indicati come asserviti agli scopi del sodalizio, secondo la prospettazione accusatoria, attraverso un sistema di corruzione tale da consentire di procurare la documentazione necessaria per fare in modo che i soggetti stranieri, non aventi diritto, potessero giungere sul territorio nazionale e ricevere, comunque, cure mediche a spese del servizio sanitario italiano o di ottenere prescrizioni di farmaci destinati ad essere consegnati in Albania. Secondo il provvedimento impugnato che riporta anche stralci di quello genetico, il ricorrente risulta partecipe dell'attività attraverso l'incarico che riceveva dal AJ di trasportare i farmaci, di cui il sodalizio si approvvigionava in Italia, destinati all'Albania per la successiva distribuzione. Si tratta di rapporti con il vertice dell'organizzazione, indicati come non occasionali, relativi anche al trasporto di ingenti quantitativi di farmaci, a loro volta consegnati ad una donna che si occupava, stabilmente, delle consegne e distribuzioni ai destinatari finali in Albania. Inoltre, il provvedimento genetico indica anche la richiesta, da parte del ricorrente, avanzata al AJ, di ottenere una quota di medicinali da gestire in 2 autonomia (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato e pag. 4.7. dell'informativa). 1.2. Il Tribunale ha respinto il riesame proposto, evidenziando, quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio, che effettivamente l'ordinanza genetica aveva incorporato, per larga parte, la richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero. A ciò però si aggiungevano, da parte del Giudice, conclusioni non del tutto sovrapponibili a quelle del rappresentante della pubblica accusa (escludendo anche la gravità indiziaria nei confronti di altri coindagati) comunque implicanti valutazioni e apprezzamenti propri del Giudice, sulla portata del fenomeno e sull'importanza del commercio dei farmaci per il sodalizio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari aveva rimarcato i rapporti collaudati tra AJ e il ricorrente, aveva descritto le modalità dei contatti tra i due, nonché il più articolato ruolo di tramite rispetto alla NI Evisa, a sua volta incaricata di ritirare i farmaci trasportati in Albania e di distribuirli ai destinatari finali. Si valorizza, poi, il contenuto di intercettazioni ed il sequestro di farmaci avvenuto, ai danni di GJ, nel mese di giugno del 2021, l'esistenza di un appartamento a Segrate, dove si recava AJ, ogni settimana solitamente di sabato, prima di consegnare i borsoni al ricorrente da trasportare con i medicinali, nonché la sinergia tra i due e la NI che si acclarava attraverso i contatti tra i tre, riscontrati in momenti a ridosso dei viaggi di GJ in Albania. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite del difensore, avv. F. Cardinali, denunciando mancanza di autonoma valutazione. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione dell'indagato, si rileva che alcuni tratti dell'ordinanza cautelare corrispondono al contenuto della richiesta di misura, come sono identiche le sequenze delle captazioni commentate e dei fotogrammi riportati. Si era, pertanto, dedotta la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Tuttavia, il Tribunale ha valorizzato, nel respingere l'eccezione, il diverso esito cui sarebbe giunto il Giudice, per alcune posizioni, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. Si richiama, invece, l'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità che ha escluso che possa trarsi l'osservanza dell'obbligo di autonoma valutazione dal diniego opposto dal giudice rispetto alla richiesta di misura. Si critica, poi, la circostanza che il trattamento cautelare sia indifferenziato e che non abbia tenuto conto degli specifici elementi relativi a ogni singola posizione degli indagati. 3 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, e che la norma abbia solamente esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio, per relationem o per incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero, purché non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento, privo dell'imprescindibile rielaborazione critica che spetta al giudicante (tra le altre, Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei detti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a 4 supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 1.2.Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare ha introdotto una sua ricostruzione dei rapporti fra gli indagati, con particolare riferimento a quelli tra il vertice del sodalizio e il ricorrente e tra questi e la corrispondente in Albania, deputata, per l'organizzazione, a distribuire i farmaci che lo GJ trasportava dall'Italia. Inoltre, il provvedimento genetico ha delineato il ruolo del ricorrente e le sue specifiche esigenze di espandere la propria attività anche attraverso la gestione diretta in autonomia di un quantitativo di farmaci, in proprio. Come ritenuto nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 9 e ss.), non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, pur se parte della motivazione risulta redatta attraverso il rinvio, per relationem o per incorporazione, a parti descrittive contenute nella richiesta di misura cautelare proposta dal Pubblico ministero. La censura proposta, dunque, appare generica, perché si concentra soltanto sulla parte della motivazione offerta sul punto dal Tribunale, ove valorizza il diverso esito che, per alcuni indagati, l'esame del Giudice avrebbe avuto rispetto alle richieste avanzate dalla parte pubblica. Tanto senza confrontarsi, compiutamente, con il complesso della motivazione, coerente e corretta, fornita dal Tribunale sulla ritenuta mancata violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. da parte del Giudice dell'ordinanza genetica. 1.3. Con riferimento alla censura relativa al trattamento cautelare non individualizzato, in relazione alle singole posizioni degli indagati, deve rilevarsi che questa è soltanto enunciata e non specifica le ragioni della critica, risultando inammissibile perché generica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 secondo cui il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte