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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI NO nato a [...]( ITALIA) il 02/01/1970 LO NC nato a [...] il [...] HI IT nato il [...] HI RT nato a [...] il [...] HI DO nato a [...] il [...] IN BA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, dott. FABIO PICUTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del proposto e la dichiarazione di inammissibilità di quelli dei terzi interessati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5008 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell'il marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato quello emesso il 7 ottobre 2024 dal Tribunale della stessa città, che ha applicato a NO HI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni ed ordinato la confisca dei beni a lui riconducibili, larga parte dei quali intestati ai terzi interessati FR OL, EN HI, TA HI, DO HI ed AL RA. A tal fine, ha, tra l'altro, rilevato, in linea con quanto esposto dal primo giudice, che HI, già sottoposto ad analoga misura di prevenzione dal 2013 al 2016, ha continuato — sia in corso di esecuzione della sorveglianza speciale che successivamente — a compiere attività illecita, dapprima sottraendo ingenti somme all'amministrazione giudiziaria dell'impresa della quale egli era stato titolare ed al cui interno aveva mantenuto, di fatto, un ruolo operativo, quindi avviando una nuova attività, nell'ambito della quale egli ha prelevato importi che, avuto riguardo alla scarsa o nulla redditività dell'azienda, devono intendersi derivati dalla commissione, protrattasi sino ad epoca assai recente, dei reati, per lo più lucrogenetici, che gli è valsa l'instaurazione di numerosi procedimenti penali, nel contesto di uno dei quali egli è stato raggiunto, nel 2023, da misura cautelare detentiva. La Corte di appello ha, sotto altro, connesso, aspetto, osservato che le indagini patrimoniali, estese ai familiari di HI, hanno portato alla luce una tangibile e costante sproporzione tra redditi ed acquisizioni, tale da giustificare la confisca dei beni intestati sia al proposto che ai terzi. 2. NO HI propone, con l'assistenza degli avv.ti Domenico Oropallo e IU Lo ES e mediante due atti, ricorso per cassazione affidato, nel complesso, a sette motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge, dei quali si darà conto, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo atto, sottoscritto da entrambi i suoi difensori, eccepisce, innanzitutto, l'apparenza della motivazione addotta dalla Corte di appello a supporto del formulato giudizio di pericolosità sociale, ancorato a fatti risalenti ad epoca remota e, per di più, contestatigli in procedimenti penali, quali quelli convenzionalmente denominati «Crash» e «Chaise Longue», conclusisi, nei suoi confronti, con sentenza assolutoria, ovvero non suggellati dall'affermazione della sua penale responsabilità. 2 Con il secondo motivo, HI eccepisce l'illegittimità della valutazione operata dalla Corte di appello in punto di attualità della sua pericolosità sociale, desunta dal coinvolgimento in procedimenti penali per fatti successivi al 2013 che, però, attengono a condotte prive di attitudine lucrogenetica o che non risultano compiutamente provate. Al medesimo proposito, lamenta, altresì, che i giudici della prevenzione si siano limitati a segnalare le pendenze giudiziarie che lo interessano (oltre che le più recenti condotte appropriative) senza profondere il dovuto impegno nella dimostrazione della loro attitudine a supportare il formulato giudizio di pericolosità sociale — tenuto conto, vieppiù, della provvisorietà degli esiti processuali e del progressivo ridimensionamento delle originarie ipotesi di accusa — e nell'apprezzamento dell'imprescindibile requisito della correlazione temporale tra l'acquisizione di profitti di matrice illecita e gli incrementi patrimoniali oggetto di ablazione. Con il terzo motivo, si duole del silenzio serbato dalla Corte di appello in merito all'assunto, rappresentato con l'atto di impugnazione, relativo alla stipula, nella pendenza dell'amministrazione giudiziaria della Euromotors s.r.I., di contratto di affitto di azienda in favore di altra impresa, la IA RI, circostanza che varrebbe a ridimensionare, se non addirittura ad azzerare, il profitto del supposto reato, che sarebbe stato commesso, in realtà, in danno di una persona offesa — cessionaria delle somme oggetto di illecita appropriazione — che non risulta avere proposto, in materia, apposita querela. Con il quarto motivo, eccepisce che, collocandosi i più rilevanti tra i fatti espressivi di rinnovata pericolosità sociale nel periodo di esecuzione della precedente misura, il giudice della prevenzione avrebbe dovuto disporne, semmai, l'aggravamento, rispettando il limite massimo di cinque anni, che è stato, invece, superato dalla costruzione del più recente procedimento in termini di autonomia rispetto all'altro. Con il quinto motivo, obietta che la confisca è stata disposta sulla base di un giudizio di sperequazione frutto dell'erronea e parziale considerazione dei dati disponibili, specie per quanto attiene alla redditività della B.L. ZZ s.r.l.s. ed alla duplicata considerazione della somma, pari a 228.000 euro, rinvenuta all'interno della cassetta di sicurezza intestata alla moglie FR OL. Ascrive, inoltre, alla Corte di appello di avere svolto una comparazione generica ed omnicomprensiva, omettendo di verificare, come sollecitato con l'atto di impugnazione, se ed in quale misura ciascuno degli acquisti finiti sotto la lente di osservazione dell'autorità giudiziaria trovi giustificazione nelle risorse di fonte lecita — anche se, in ipotesi, sottratte all'imposizione tributaria — in quel momento 3 rientranti nella disponibilità sua e dei congiunti e, specificamente, nei ricavi tratti dall'esercizio dell'attività di autocarrozzeria. 2.2. L'avv. IU Lo ES ha depositato, nell'interesse di NO HI, altro atto di ricorso, imperniato su due motivi. Il primo motivo verte sull'attualità della pericolosità sociale, che la Corte di appello, si deduce, avrebbe desunto da elementi di fatto descritti in modo non sufficientemente analitico ed in assenza della prescritta, autonoma valutazione in merito sia all'attitudine di quelle condotte a generare profitti che alla correlazione, logica e temporale, tra le medesime condotte e ciascuno degli incrementi patrimoniali interessati, da parametrarsi alle singole annualità di riferimento anziché all'intero periodo considerato. Con il secondo ed ultimo motivo, HI ripropone i temi concernenti, rispettivamente, la necessità di ancorare il giudizio di sproporzione alle singole annualità di riferimento, sì da escludere la confisca almeno per alcuni dei beni coinvolti, e l'incidenza, sulla formulazione del giudizio di sproporzione, del duplicato conteggio della somma rinvenuta, il 14 novembre 2023, nella cassetta di sicurezza della moglie. 3. FR OL, EN HI, AL RA, TA HI e DO HI — rispettivamente, moglie, genitori, sorella e figlia del proposto — articolano, con i ricorsi (compendiati in unico atto) a firma dell'avv. Domenico Oropallo, quattro motivi. Con il primo motivo, rivendicano l'apparenza della motivazione del decreto impugnato nella parte in cui assimila la posizione di moglie e figlia, conviventi, a quella dei genitori e della sorella, indicati quali «soggetti da anni non conviventi e titolari di autonome e riconosciute fonti di reddito», per i quali, quindi, non si applica il regime presuntivo disciplinato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Con il secondo motivo, lamentano la violazione dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che pone a carico dell'accusa l'onere di comprovare la fittizietà dell'intestazione dei beni confiscandi acquisiti prima di due anni dal deposito della proposta. Con il terzo motivo, segnalano che NO HI è stato assolto, con sentenza divenuta, sul punto, irrevocabile, dai reati ex artt. 648-ter.1 e 512-bis cod. proc. pen., contestatigli con riferimento ad una imbarcazione e ad un immobile che si assumeva essere fittiziamente intestati, rispettivamente, al padre ed alla madre, circostanza che la Corte di appello ha valutato in modo illegittimo, ovvero in ragione della supposta non definitività della pronuncia, che, tuttavia, non risulta essere stata, sul punto, impugnata. 4 Con il quarto motivo, osservano come la Corte di appello abbia dato esclusivo credito, in vista della ricostruzione dei redditi leciti da loro prodotti nel periodo considerato, alle valutazioni dell'amministratore giudiziario senza, invece, considerare le ampie allegazioni contrarie, contenute anche nella proposta di applicazione di misura di prevenzione, che dà puntualmente conto, tra l'altro, dei redditi prodotti da FR OL, EN HI, AL RA e TA HI. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi di NO HI e la declaratoria di inammissibilità di quelli di FR OL, EN HI, TA HI, DO HI ed AL RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO HI è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Occorre ricordare, in via preliminare, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare con il ricorso — poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 5 3. Il vaglio dei motivi di ricorso, nella parte concernente il giudizio di attuale pericolosità sociale di NO HI, involge la valutazione, operata dalla Corte di appello, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» — per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De OM c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva — non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. 3.1. La Corte costituzionale ha, in proposito, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico- constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel 6 senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...] siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). 3.2. Il giudice delle leggi ha, ancora, ricordato che nell'ambito di questa interpretazione «tassativizzante», la Corte di cassazione — in sede di interpretazione del requisito normativo degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi — fa confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione — anche in assenza di procedimento penale correlato — in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione), è stato, invero, precisato, da un canto, che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267), e, dall'altro, che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319). A quest'ultimo proposito, va rilevato come la più recente produzione della giurisprudenza di legittimità abbia meglio tratteggiato l'incidenza sul procedimento di prevenzione dell'assoluzione in sede penale in relazione al medesimo fatto storico indicato quale sintomo di pericolosità sociale, affermando che, se è vero, da un canto, che «l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto» (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931 - 01), non è men vero, per converso, che il giudice «nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato 7 fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità» (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01). 3.3. La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 24 del 2019, ha ulteriormente affermato che le «categorie di delitto» che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito — da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il giudice dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) — per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano — o abbiano costituito in una determinata epoca — l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito;
tale principio ha ispirato la successiva produzione della giurisprudenza di legittimità, secondo quanto pedissequamente ribadito, in particolare, da Sez. 6, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03. 3.4. L'analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale porta a ritenere che la tipologia di decisione emessa — quanto ai contenuti della previsione di legge superstite — sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre il denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità. Già ad immediato ridosso della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è stato, in particolare, chiarito (Sez. 1, n. 14629 del 05/03/2019, Calabretto, non massimata) che proprio la ricognizione del contenuto di tali arresti, citati in motivazione, ha consentito alla Corte Costituzionale di superare i dubbi sollevati in sede sovranazionale, e segnatamente nella già evocata sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento De OM contro Italia, essendosi nel tempo stabilizzata una chiave di lettura della disposizione che, attraverso il recupero di connotati di tassatività, assicura la predeterminazione legale dei «tipi di comportamento» assunti a presupposto delle misure, sia personali che patrimoniali. Sul tema del valore ermeneutico delle decisioni interpretative di rigetto si è, d'altro canto, espressa questa Corte, ribadendo, a conferma dell'indicazione fornita, in passato, dalle Sezioni Unite (n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075), che «In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della 8 fattispecie di pericolosità generica prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, assume, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs., che ha superato indenne il vaglio della Corte, la valenza di sentenza interpretativa di rigetto, con la conseguenza che, in sede di applicazione di tale ultima norma, deve prestarsi osservanza all'esegesi offertane dalla sentenza stessa, salvo che emergano validi motivi contrari, da illustrarsi compiutamente alla stregua di una puntuale e rafforzata motivazione» (Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888). 4. Nella cornice così delineata, deve attestarsi, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, la conformità della valutazione operata dalla Corte di appello alle precise e puntuali indicazioni che promanano, a livello interpretativo, dall'intervento della Consulta, nella parte in cui ha tratto il convincimento che NO HI è stato autore di delitti distribuiti in significativo arco temporale, dai quali sono scaturiti profitti che, in quel lasso, hanno costituito, per lui, rilevante fonte di reddito. Il decreto impugnato, dopo avere dato doverosamente conto della pregressa sottoposizione del proposto, tra il 2013 ed il 2016, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha compiutamente enucleato le sue successive manifestazioni antisociali, prime tra tutte quelle che gli sono valse il coinvolgimento in un procedimento penale — instaurato nel 2021 per numerosi e gravi reati lucrogenetici, la maggior parte dei quali concentrati tra il 2019 ed il 2022 — nell'ambito del quale egli è stato raggiunto da titolo custodiale e condannato, in esito al primo grado di giudizio, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 7.200 euro di multa. La Corte di appello ha spiegato che le più recenti condotte criminose di HI si pongono in piena continuità con quelle che gli sono valse l'applicazione della prima misura preventiva e con i comportamenti da lui tenuti nel corso della relativa esecuzione, concretatisi, tra l'altro, nel sottrarre oltre 500.000 euro alle casse della società della quale egli era stato titolare e che, al tempo, era soggetta ad amministrazione giudiziaria, ed ha aggiunto che egli ha creato, a scopo fraudolento, una nuova impresa, la B.L. ZZ s.r.l.s., che è stata lo strumento attraverso cui ha continuato a realizzare, sino ai primi anni del corrente decennio, frodi ai danni di compagnie assicuratrici. A fronte di un apparato argomentativo nitido e lineare e, dunque, senz'altro idoneo ad integrare le condizioni, sopra delineate, che consentono l'inquadramento del soggetto all'interno della categoria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ricorrente oppone obiezioni che non 9 appaiono in alcun modo idonee a comprovare la dedotta apparenza della motivazione addotta a sostegno della decisione impugnata. Nel segnalare che le vicende che sono state valorizzate nel procedimento conclusosi con l'applicazione della precedente misura di prevenzione non si sono tradotte in sentenze di condanna irrevocabile, HI trascura, infatti, che esse sono state, nondimeno, ritenute, per effetto di decisione (il primo decreto applicativo della misura di prevenzione) che ha acquisito la forza del giudicato, idonee ad attestare la sua pericolosità sociale, persistente quantomeno sino al 2013, e che, per tale via, è stata delineata la piattaforma nella quale sono state poscia inserite le informazioni, acquisite nel presente procedimento, relative ai suoi successivi comportamenti. La Corte di appello, in proposito, ha tratto la prova della protrazione, sino all'attualità, della pericolosità sociale del proposto dal continuum di attività illecita da lui posta in essere sia in costanza di sottoposizione alla sorveglianza speciale che dopo la fine dell'esecuzione della misura di prevenzione, ed ha accompagnato l'esposizione con l'indicazione dei singoli procedimenti penali e dei relativi esiti, nonché dell'attitudine delle condotte poste in essere a generare profitti ragguardevoli, stimabili nell'ordine delle decine di migliaia e, in alcuni casi, delle centinaia di migliaia di euro. La Corte di appello ha avuto, altresì, cura di aggiungere che la B.L. ZZ s.r.l.s., indicata dal proposto quale attività produttiva di reddito lecito, non risulta avere distribuito utili tra il 2015 ed il 2021 né avere mai finanziato i soci o disposto trasferimenti di denaro o beni ed ha, quindi, ragionevolmente escluso che HI abbia potuto trarre da essa le risorse impiegate per acquisire i beni che sono stati oggetto di confisca. Sotto altro, connesso aspetto, ha ribadito, in linea con le conclusioni raggiunte dal Tribunale e con precipuo riferimento alla legittimità della disposta ablazione, che l'ammontare dei profitti illeciti accertati è certamente congruo rispetto al valore dei beni confiscati, atteso che la sperequazione patrimoniale e finanziaria accertata e la misura complessiva degli illeciti arricchimenti, derivanti dallo strumentale utilizzo, tra il 2013 ed il 2022, della Euromotors e, quindi, della B.L. ZZ, in vista della consumazione di truffe assicurative e di indebite appropriazioni dell'incasso dei crediti riscossi, appaiono di valore prossimo o, comunque, coerente rispetto al valore dei beni (immobili, veicoli, conti correnti, polizze, denaro contante) oggetto di confisca, onde senz'altro giustificata deve stimarsi la valutazione di derivazione causale tra le condotte illecite e la provvista destinata all'acquisizione dei beni della cui ablazione qui si discute. Il decreto impugnato offre, in altri termini, adeguata motivazione in ordine al necessario profilo comparativo tra il valore dei beni soggetti a provvedimento 10 ablativo, da un lato, e la reale capacità delle condotte illecite (in prevalenza reati comuni contro il patrimonio) di generare concreti profitti di misura pari o prossima al valore predetto, dall'altro, e si pone, pertanto, in continuità con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare» (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02). 5. L'incedere argomentativo del decreto impugnato, scevro da vizi logici di sorta ed aderente alle evidenze istruttorie, resiste senz'altro alle censure spiegate dal ricorrente con il secondo motivo dell'atto a firma degli avv.ti Oropallo e Lo ES ed il primo di quello sottoscritto dal solo avv. Lo ES, che fanno leva sulla non definitività degli esiti processuali e sull'assoluzione, quanto al più recente procedimento, da alcune imputazioni. Le doglianze del ricorrente non intaccano minimamente le fondamenta del ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, che risulta imperniato su dati di fatto di tranquillizzante solidità — quali, tra gli altri: la sottrazione di ingenti somme all'amministrazione giudiziaria della Euromotors s.r.I.; la creazione della B.L. ZZ s.r.l.s., schermo utilizzato per occultare i proventi dei commessi illeciti;
la dedizione, tra il 2019 ed il 2022, ad intensa e serrata attività truffaldina in pregiudizio delle società assicuratrici, destinatarie di richieste di risarcimento relative a sinistri mai avvenuti — che, nel corso del procedimento di prevenzione, non sono stati smentiti e che, anzi, sono stati confortati, in larga parte, nelle competenti sedi giurisdizionali, ove sono state debitamente compiute, anche se in termini non ancora incontrovertibili, le previste verifiche in chiave, rispettivamente, di gravità indiziaria e prova della responsabilità. Sterili si palesano, al riguardo, le censure del ricorrente, il quale si duole, in modo del tutto generico, dell'assenza, nel decreto impugnato, dell'autonoma valutazione dei fatti indicati che, deve qui opportunamente replicarsi, la Corte di appello, come già il Tribunale, ha debitamente tratteggiato, evidenziandone, al contempo, sia l'attitudine a supportare un giudizio di pericolosità sociale esteso all'intero periodo successivo all'adozione del precedente provvedimento preventivo che la conseguente corrispondenza temporale tra la pericolosità sociale e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca. 11 Analoga sorte merita la deduzione difensiva afferente alla violazione del principio di correlazione temporale tra il momento di manifestazione della pericolosità sociale del proposto e l'acquisto dei beni. Il decreto impugnato evidenzia, infatti, che la pericolosità sociale di NO HI si è manifestata senza soluzione di continuità dal 2004 al 2022 ed aggiunge che i beni confiscati sono entrati a far parte del suo patrimonio, anche per mezzo di interposizione fittizia, in periodi temporali corrispondenti, come si ricava dall'analisi delle date delle acquisizioni patrimoniali riportate analiticamente nel decreto. La decisione impugnata si palesa, anche sotto questo aspetto, ineccepibile, perché ossequiosa del canone ermeneutico secondo cui «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Né, va, per completezza, precisato, la sopravvenuta assoluzione da alcune delle fattispecie contestate induce a diverse conclusioni, in quanto concomitante con l'affermazione di penale responsabilità in ordine ad altri, gravi reati di indubbia ed evidente portata lucrogenetica, che, ad uno sguardo d'insieme, costituiscono indici rivelatori di ininterrotta e pervicace propensione criminale, ciò che concorre a convincere della fragilità, ai limiti dell'inconsistenza, delle perplessità avanzate dal ricorrente in relazione all'attualità della sua pericolosità sociale. HI appare, pertanto, ictu ocull portatore di una pericolosità sociale la cui attualità e concretezza vengono, come sopra già rilevato, revocate in dubbio, con il ricorso per cassazione, sul rilievo che le condotte più recenti, in quanto non accertate con sentenza irrevocabile, non possono essere addotte a sostegno del giudizio di pericolosità sociale. Obiezione, quella difensiva, che si rivela di poco pregio perché trascura che, secondo quanto affermato in linea generale, il giudice della prevenzione può legittimamente trarre argomento da fatti emergenti da procedimenti penali che abbiano convalidato, anche in via provvisoria, l'impostazione di accusa, non smentita da successive acquisizioni, condizione che, nelle ipotesi in esame, è garantito dal positivo vaglio effettuato dai magistrati che hanno emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, disposto il giudizio o esercitato l'azione penale. Il vero è, allora, che la protrazione di manifestazioni francamente antisociali sino al 2022 attesta che HI, lungi dall'essersi, come dedotto, affrancato dalle 12 trascorse condotte devianti, trae sostentamento, almeno parziale, dall'abituale commissione di reati contro il patrimonio. 6. Inammissibile, per tangibile genericità, è il terzo motivo del ricorso di NO HI, vertente sull'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della cessione in affitto, da parte della Euromotors s.r.l. ed in costanza di amministrazione giudiziaria, dell'azienda di autocarrozzeria. Trattasi, invero, di circostanza meramente enunciata in entrambi gli atti di impugnazione, il ricorrente essendosi, per contro, astenuto dallo specificare come ed in quale misura il dato influirebbe sull'apprezzamento del profitto del commesso reato, ridimensionandolo o, addirittura, facendolo venire radicalmente meno. Dall'omessa allegazione di eventuali risultanze istruttorie a riscontro dell'assunto che si assume essere stato illegittimamente trascurato dalla Corte di appello discende, d'altro canto, la carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione (in proposito, cfr., tra le altre: Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), che integra una concorrente causa di inammissibilità del motivo. 7. Parimenti privo di pregio è il quarto motivo, con il quale si contesta la legittimità dell'adozione di un autonomo provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in luogo dell'aggravamento di quella in precedenza applicata, da contenersi entro il limite massimo di durata di cinque anni, stabilito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorre invoca, al riguardo, l'istituto disciplinato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui dispone che il provvedimento preventivo possa essere modificato «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». Appare evidente, alla luce del tenore letterale della menzionata previsione normativa e di intuibili ragioni di ordine sistematico, che l'aggravamento è inscindibilmente correlato alla concomitante esecuzione della misura, la cui originaria configurazione si sia mostrata insufficiente a contenere la pericolosità sociale del soggetto, sì da giustificare l'inasprimento delle prescrizioni o l'allungamento della durata, accorgimento, quest'ultimo, volto all'ulteriore protrazione di misure preventive, ritenute necessarie per arginare la propensione criminale del destinatario, rivelatasi più intensa e resistente rispetto a quanto in prima battuta pronosticato. 13 Nel caso di specie, Tribunale e Corte di appello hanno dato seguito ad una proposta imperniata sul postulato che NO HI, anche dopo la completa esecuzione della prima misura di prevenzione emessa a suo carico, si è reso protagonista di comportamenti dimostrativi, come già statuito all'atto della delibazione degli altri motivi di ricorso, di persistente, pervicace ed ininterrotta pericolosità sociale, che, lungi dal collocarsi in via esclusiva, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, nel range cronologico di esecuzione della misura originaria, si sono estesi ad epoca ben più recente, sino ad occupare, come detto, i primi anni del decennio in corso. Se a ciò si aggiunge che la più recente proposta è stata presentata il 17 giugno 2023, cioè a distanza di circa sette anni dalla fine dell'esecuzione di quella precedente, resta definitivamente acclarata la perfetta coerenza al quadro normativo, anche sotto questo versante, del decreto impugnato. 8. Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono le doglianze — sviluppate, rispettivamente, al quinto ed al secondo motivo dei due atti di ricorso — afferenti alla legittimità della disposta confisca. La Corte di appello, in proposito, ha scrupolosamente esaminato, alle pagg. 12-22 del provvedimento qui censurato, tutti i profili all'uopo rilevanti e spiegato, in particolare: che la commistione delle movimentazioni bancarie relative a NO HI ed ai suoi congiunti, conviventi e non, è sintomatica di evidente promiscuità delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali, essendo emerso, in sostanza, che il proposto «rimpinguava le casse dei suoi familiari al fine a sua volta di finanziare l'acquisto di altri beni»; che costante ed eclatante è, per tutti i soggetti, la sperequazione tra entrate di fonte lecita ed impieghi;
che i titolari dei beni confiscati non hanno dimostrato, neanche con riferimento a singoli cespiti, il possesso di risorse sufficienti per sostenere i costi degli acquisti né, tantomeno, che il denaro versato su conti correnti, investito in polizze o custodito all'interno di una cassetta di sicurezza sia frutto di attività lecite piuttosto che dei reati commessi dal proposto. Al cospetto di una motivazione, quale quella che sostiene il decreto impugnato, che si è fatta carico di tutte le osservazioni sollevate con gli atti di appello, che sono state disattese in virtù di considerazioni aliene da fratture razionali o travisamenti delle evidenze istruttorie, HI indugia in obiezioni palesemente generiche, con le quali ascrive alla Corte di Appello — senza, però, dare concretezza alla critica — di avere trascurato di accertare se almeno alcune delle acquisizioni de quibus agitur trovino giustificazione in attività lecita, secondo quanto indicato con l'atto di appello ed il supporto di «valente presidio consulenziale». 14 L'eccezione si palesa del tutto aspecifica, perché non accompagnata dall'indicazione dei cespiti che avrebbero dovuto sfuggire alla confisca e delle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici della prevenzione ad una determinazione diversa da quella adottata né, tantomeno, dall'allegazione dei pertinenti elementi istruttori. Per le medesime ragioni, non giovano alla causa del ricorrente il richiamo alla necessità di considerare, in vista della ricostruzione della sua capacità economica, dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli tratti dalla documentazione fiscalmente rilevante né l'evocazione della duplicazione (circostanza non riscontrata e, comunque, priva di decisiva influenza sulla ravvisata sperequazione) del conteggio della ingente somma di denaro contante riposta nella cassetta di sicurezza della moglie né, infine, l'assenza di diretta correlazione tra ciascuno dei reati da lui commessi e le singole operazioni di investimento finanziario, mobiliare o immobiliare. 9. I ricorsi dei terzi interessati sono, con l'unica eccezione di quello di EN HI ed al natante «Palmira» a lui intestato, manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 9.1. Con il primo motivo EN HI, FR OL, AL RA, 9 TA HI e DO HI sollevano eccezioni — riferite all'estensione delle indagini patrimoniali ed all'applicazione del connesso regime probatorio agevolato a soggetti che non hanno convissuto con il proposto nel quinquennio antecedente alla proposta — che non tengono conto del disposto dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'estensione delle indagini nei confronti, oltre che del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto, «delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente», condizione che si è detto essere presente nel caso di specie, stanti gli inestricabili intrecci tra le posizioni economiche e patrimoniali di NO HI e dei suoi congiunti e, vieppiù, l'individuazione di flussi finanziari che hanno riversato sui secondi il profitto conseguito dal primo grazie alla sistematica dedizione ad attività criminosa suscettibile di generare arricchimento patrimoniale. 9.2. Tanto induce a stimare la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si ventila l'applicazione a ritroso, oltre il termine biennale previsto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della presunzione di fittizietà dei trasferimenti effettuati dal proposto nei confronti di congiunti, parenti ed affini, che, nella fattispecie, non ha inciso — è stato a più riprese precisato — sulla confisca, essendo stata acquisita aliunde, ed in positivo, la prova 15 dell'effettiva titolarità in capo a NO HI del compendio assoggettato ad ablazione. 9.3. Palesemente generico è il quarto motivo dei ricorsi dei terzi interessati, i quali ascrivono alla Corte di appello di avere assegnato fede privilegiata alle valutazioni dell'amministratore giudiziario e di avere, per contro, illogicamente ed immotivatamente svalutato quelle difensive, volte a segnalare la rilevanza, nell'ottica della proporzione tra redditi di fonte lecita ed impieghi, delle somme da loro percepite, indicate nella stessa proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per tale via, i ricorrenti articolano una censura che non si emancipa dalla dimensione della sterile confutazione perché non assistita dalla specifica e precisa enunciazione dei profili di illegittimità, illogicità, erroneità, della motivazione — della cui completezza ed analiticità si è già detto — del decreto impugnato e, quindi, del tutto inidoneo a giustificare l'intervento demolitorio del giudice di legittimità. 9.4. Il terzo motivo dell'atto cumulativamente presentato dai terzi interessati coinvolge le sole posizioni di EN HI e FR OL. 9.4.1. Quanto al primo, va rilevato come la Corte di appello abbia respinto l'impugnazione relativa alla confisca del natante «Palmira», che egli ha acquistato il 16 febbraio 2016 per il prezzo di 65.000 euro, sul rilievo, da un canto (cfr. pag. 19, par. 104), dell'autonomia della valutazione demandata al giudice della prevenzione rispetto a quella effettuata in sede di cognizione (che, pronunciando sentenza di assoluzione per insussistenza dell'addebito, pare avere escluso che l'imbarcazione sia stata acquistata, in realtà, da NO HI mercé l'impiego dei proventi dei commessi reati) e dall'altro (cfr. pag. 20, par. 108 e 109), della carente disponibilità, in capo al di lui padre, della provvista necessaria all'acquisto della barca. La motivazione del decreto impugnato si connota, sotto questo circoscritto aspetto, per apparenza, perché non assistita da un opportuno confronto con le ragioni sottese ad una pronuncia, peraltro divenuta, medio tempore, irrevocabile — seppure emessa con riferimento alla posizione dell'interponente e non anche dell'interposto — che sembra confliggere con la ricostruzione concordemente avallata dai giudici della prevenzione, così palesando un deficit argomentativo tanto severo da esorbitare nella dedotta violazione di legge. Consegue l'annullamento, limitatamente a detto profilo, del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato. 16 9.4.2. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne l'immobile di Nettuno (Roma), Via dei Giardini snc, Piano 2, Interno 17, che FR OL ha acquistato il 31 luglio 2019. Dalla documentazione (decreto di giudizio immediato del 19 settembre 2023 e dispositivo di sentenza del 12 novembre 2024) allegata all'atto di appello di NO HI si evince, invero, che il Tribunale di Velletri ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine, tra l'altro, al capo B1), nella parte relativa all'impiego, da parte dell'imputato, di proventi illeciti nell'acquisto di quell'immobile, per il quale è stato versato il prezzo, dichiarato, di euro 105.642,00, onde non sussiste la denunciata contraddittorietà tra i rispettivi esiti del procedimento penale e di quello di prevenzione. La ricorrente — facendo leva su un'indicazione contenuta nel decreto impugnato (cfr. pag. 18, par. 92) — ha dedotto, al riguardo, che il marito sarebbe stato assolto, in primo grado, dall'addebito mosso nei suoi confronti, con riferimento a quell'immobile, ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen.: tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nella documentazione in atti, dalla quale si evince che NO HI, nel procedimento in questione, è stato assolto da un'unica imputazione di trasferimento fraudolento di valori, relativo ad un immobile indicato come «sub t)» e non meglio identificato, che non può identificarsi, con la necessaria certezza e a dispetto del comune riferimento temporale, con quello acquistato il 31 luglio 2019. Se a ciò si aggiunge, sulla scorta di quanto riportato nel decreto di primo grado (cfr. pag. 25), che l'atto di trasferimento in favore della OL sarebbe stato compiuto in una data successiva (il 15 ottobre 2019) ed avrebbe avuto ad oggetto la nuda proprietà del bene, resta confermata l'inidoneità della pronuncia evocata dalla ricorrente a contraddire gli esiti, del tutto univoci, del procedimento di prevenzione. 10. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi di NO HI, FR OL, TA HI, DO HI ed AL RA devono essere, in conclusione, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 17
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di HI EN limitatamente alla confisca del natante «Palmira» in sua titolarità con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di HI EN. Dichiara inammissibili i ricorsi di HI NO, OL FR, HI TA, HI DO e RA AL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2025.
lette le conclusioni del PG, dott. FABIO PICUTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del proposto e la dichiarazione di inammissibilità di quelli dei terzi interessati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5008 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell'il marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato quello emesso il 7 ottobre 2024 dal Tribunale della stessa città, che ha applicato a NO HI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni ed ordinato la confisca dei beni a lui riconducibili, larga parte dei quali intestati ai terzi interessati FR OL, EN HI, TA HI, DO HI ed AL RA. A tal fine, ha, tra l'altro, rilevato, in linea con quanto esposto dal primo giudice, che HI, già sottoposto ad analoga misura di prevenzione dal 2013 al 2016, ha continuato — sia in corso di esecuzione della sorveglianza speciale che successivamente — a compiere attività illecita, dapprima sottraendo ingenti somme all'amministrazione giudiziaria dell'impresa della quale egli era stato titolare ed al cui interno aveva mantenuto, di fatto, un ruolo operativo, quindi avviando una nuova attività, nell'ambito della quale egli ha prelevato importi che, avuto riguardo alla scarsa o nulla redditività dell'azienda, devono intendersi derivati dalla commissione, protrattasi sino ad epoca assai recente, dei reati, per lo più lucrogenetici, che gli è valsa l'instaurazione di numerosi procedimenti penali, nel contesto di uno dei quali egli è stato raggiunto, nel 2023, da misura cautelare detentiva. La Corte di appello ha, sotto altro, connesso, aspetto, osservato che le indagini patrimoniali, estese ai familiari di HI, hanno portato alla luce una tangibile e costante sproporzione tra redditi ed acquisizioni, tale da giustificare la confisca dei beni intestati sia al proposto che ai terzi. 2. NO HI propone, con l'assistenza degli avv.ti Domenico Oropallo e IU Lo ES e mediante due atti, ricorso per cassazione affidato, nel complesso, a sette motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge, dei quali si darà conto, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo atto, sottoscritto da entrambi i suoi difensori, eccepisce, innanzitutto, l'apparenza della motivazione addotta dalla Corte di appello a supporto del formulato giudizio di pericolosità sociale, ancorato a fatti risalenti ad epoca remota e, per di più, contestatigli in procedimenti penali, quali quelli convenzionalmente denominati «Crash» e «Chaise Longue», conclusisi, nei suoi confronti, con sentenza assolutoria, ovvero non suggellati dall'affermazione della sua penale responsabilità. 2 Con il secondo motivo, HI eccepisce l'illegittimità della valutazione operata dalla Corte di appello in punto di attualità della sua pericolosità sociale, desunta dal coinvolgimento in procedimenti penali per fatti successivi al 2013 che, però, attengono a condotte prive di attitudine lucrogenetica o che non risultano compiutamente provate. Al medesimo proposito, lamenta, altresì, che i giudici della prevenzione si siano limitati a segnalare le pendenze giudiziarie che lo interessano (oltre che le più recenti condotte appropriative) senza profondere il dovuto impegno nella dimostrazione della loro attitudine a supportare il formulato giudizio di pericolosità sociale — tenuto conto, vieppiù, della provvisorietà degli esiti processuali e del progressivo ridimensionamento delle originarie ipotesi di accusa — e nell'apprezzamento dell'imprescindibile requisito della correlazione temporale tra l'acquisizione di profitti di matrice illecita e gli incrementi patrimoniali oggetto di ablazione. Con il terzo motivo, si duole del silenzio serbato dalla Corte di appello in merito all'assunto, rappresentato con l'atto di impugnazione, relativo alla stipula, nella pendenza dell'amministrazione giudiziaria della Euromotors s.r.I., di contratto di affitto di azienda in favore di altra impresa, la IA RI, circostanza che varrebbe a ridimensionare, se non addirittura ad azzerare, il profitto del supposto reato, che sarebbe stato commesso, in realtà, in danno di una persona offesa — cessionaria delle somme oggetto di illecita appropriazione — che non risulta avere proposto, in materia, apposita querela. Con il quarto motivo, eccepisce che, collocandosi i più rilevanti tra i fatti espressivi di rinnovata pericolosità sociale nel periodo di esecuzione della precedente misura, il giudice della prevenzione avrebbe dovuto disporne, semmai, l'aggravamento, rispettando il limite massimo di cinque anni, che è stato, invece, superato dalla costruzione del più recente procedimento in termini di autonomia rispetto all'altro. Con il quinto motivo, obietta che la confisca è stata disposta sulla base di un giudizio di sperequazione frutto dell'erronea e parziale considerazione dei dati disponibili, specie per quanto attiene alla redditività della B.L. ZZ s.r.l.s. ed alla duplicata considerazione della somma, pari a 228.000 euro, rinvenuta all'interno della cassetta di sicurezza intestata alla moglie FR OL. Ascrive, inoltre, alla Corte di appello di avere svolto una comparazione generica ed omnicomprensiva, omettendo di verificare, come sollecitato con l'atto di impugnazione, se ed in quale misura ciascuno degli acquisti finiti sotto la lente di osservazione dell'autorità giudiziaria trovi giustificazione nelle risorse di fonte lecita — anche se, in ipotesi, sottratte all'imposizione tributaria — in quel momento 3 rientranti nella disponibilità sua e dei congiunti e, specificamente, nei ricavi tratti dall'esercizio dell'attività di autocarrozzeria. 2.2. L'avv. IU Lo ES ha depositato, nell'interesse di NO HI, altro atto di ricorso, imperniato su due motivi. Il primo motivo verte sull'attualità della pericolosità sociale, che la Corte di appello, si deduce, avrebbe desunto da elementi di fatto descritti in modo non sufficientemente analitico ed in assenza della prescritta, autonoma valutazione in merito sia all'attitudine di quelle condotte a generare profitti che alla correlazione, logica e temporale, tra le medesime condotte e ciascuno degli incrementi patrimoniali interessati, da parametrarsi alle singole annualità di riferimento anziché all'intero periodo considerato. Con il secondo ed ultimo motivo, HI ripropone i temi concernenti, rispettivamente, la necessità di ancorare il giudizio di sproporzione alle singole annualità di riferimento, sì da escludere la confisca almeno per alcuni dei beni coinvolti, e l'incidenza, sulla formulazione del giudizio di sproporzione, del duplicato conteggio della somma rinvenuta, il 14 novembre 2023, nella cassetta di sicurezza della moglie. 3. FR OL, EN HI, AL RA, TA HI e DO HI — rispettivamente, moglie, genitori, sorella e figlia del proposto — articolano, con i ricorsi (compendiati in unico atto) a firma dell'avv. Domenico Oropallo, quattro motivi. Con il primo motivo, rivendicano l'apparenza della motivazione del decreto impugnato nella parte in cui assimila la posizione di moglie e figlia, conviventi, a quella dei genitori e della sorella, indicati quali «soggetti da anni non conviventi e titolari di autonome e riconosciute fonti di reddito», per i quali, quindi, non si applica il regime presuntivo disciplinato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Con il secondo motivo, lamentano la violazione dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che pone a carico dell'accusa l'onere di comprovare la fittizietà dell'intestazione dei beni confiscandi acquisiti prima di due anni dal deposito della proposta. Con il terzo motivo, segnalano che NO HI è stato assolto, con sentenza divenuta, sul punto, irrevocabile, dai reati ex artt. 648-ter.1 e 512-bis cod. proc. pen., contestatigli con riferimento ad una imbarcazione e ad un immobile che si assumeva essere fittiziamente intestati, rispettivamente, al padre ed alla madre, circostanza che la Corte di appello ha valutato in modo illegittimo, ovvero in ragione della supposta non definitività della pronuncia, che, tuttavia, non risulta essere stata, sul punto, impugnata. 4 Con il quarto motivo, osservano come la Corte di appello abbia dato esclusivo credito, in vista della ricostruzione dei redditi leciti da loro prodotti nel periodo considerato, alle valutazioni dell'amministratore giudiziario senza, invece, considerare le ampie allegazioni contrarie, contenute anche nella proposta di applicazione di misura di prevenzione, che dà puntualmente conto, tra l'altro, dei redditi prodotti da FR OL, EN HI, AL RA e TA HI. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi di NO HI e la declaratoria di inammissibilità di quelli di FR OL, EN HI, TA HI, DO HI ed AL RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO HI è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Occorre ricordare, in via preliminare, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare con il ricorso — poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 5 3. Il vaglio dei motivi di ricorso, nella parte concernente il giudizio di attuale pericolosità sociale di NO HI, involge la valutazione, operata dalla Corte di appello, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» — per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De OM c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva — non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. 3.1. La Corte costituzionale ha, in proposito, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico- constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel 6 senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...] siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). 3.2. Il giudice delle leggi ha, ancora, ricordato che nell'ambito di questa interpretazione «tassativizzante», la Corte di cassazione — in sede di interpretazione del requisito normativo degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi — fa confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione — anche in assenza di procedimento penale correlato — in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione), è stato, invero, precisato, da un canto, che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267), e, dall'altro, che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319). A quest'ultimo proposito, va rilevato come la più recente produzione della giurisprudenza di legittimità abbia meglio tratteggiato l'incidenza sul procedimento di prevenzione dell'assoluzione in sede penale in relazione al medesimo fatto storico indicato quale sintomo di pericolosità sociale, affermando che, se è vero, da un canto, che «l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto» (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931 - 01), non è men vero, per converso, che il giudice «nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato 7 fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità» (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01). 3.3. La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 24 del 2019, ha ulteriormente affermato che le «categorie di delitto» che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito — da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il giudice dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) — per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano — o abbiano costituito in una determinata epoca — l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito;
tale principio ha ispirato la successiva produzione della giurisprudenza di legittimità, secondo quanto pedissequamente ribadito, in particolare, da Sez. 6, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03. 3.4. L'analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale porta a ritenere che la tipologia di decisione emessa — quanto ai contenuti della previsione di legge superstite — sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre il denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità. Già ad immediato ridosso della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è stato, in particolare, chiarito (Sez. 1, n. 14629 del 05/03/2019, Calabretto, non massimata) che proprio la ricognizione del contenuto di tali arresti, citati in motivazione, ha consentito alla Corte Costituzionale di superare i dubbi sollevati in sede sovranazionale, e segnatamente nella già evocata sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento De OM contro Italia, essendosi nel tempo stabilizzata una chiave di lettura della disposizione che, attraverso il recupero di connotati di tassatività, assicura la predeterminazione legale dei «tipi di comportamento» assunti a presupposto delle misure, sia personali che patrimoniali. Sul tema del valore ermeneutico delle decisioni interpretative di rigetto si è, d'altro canto, espressa questa Corte, ribadendo, a conferma dell'indicazione fornita, in passato, dalle Sezioni Unite (n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075), che «In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della 8 fattispecie di pericolosità generica prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, assume, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs., che ha superato indenne il vaglio della Corte, la valenza di sentenza interpretativa di rigetto, con la conseguenza che, in sede di applicazione di tale ultima norma, deve prestarsi osservanza all'esegesi offertane dalla sentenza stessa, salvo che emergano validi motivi contrari, da illustrarsi compiutamente alla stregua di una puntuale e rafforzata motivazione» (Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888). 4. Nella cornice così delineata, deve attestarsi, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, la conformità della valutazione operata dalla Corte di appello alle precise e puntuali indicazioni che promanano, a livello interpretativo, dall'intervento della Consulta, nella parte in cui ha tratto il convincimento che NO HI è stato autore di delitti distribuiti in significativo arco temporale, dai quali sono scaturiti profitti che, in quel lasso, hanno costituito, per lui, rilevante fonte di reddito. Il decreto impugnato, dopo avere dato doverosamente conto della pregressa sottoposizione del proposto, tra il 2013 ed il 2016, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha compiutamente enucleato le sue successive manifestazioni antisociali, prime tra tutte quelle che gli sono valse il coinvolgimento in un procedimento penale — instaurato nel 2021 per numerosi e gravi reati lucrogenetici, la maggior parte dei quali concentrati tra il 2019 ed il 2022 — nell'ambito del quale egli è stato raggiunto da titolo custodiale e condannato, in esito al primo grado di giudizio, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 7.200 euro di multa. La Corte di appello ha spiegato che le più recenti condotte criminose di HI si pongono in piena continuità con quelle che gli sono valse l'applicazione della prima misura preventiva e con i comportamenti da lui tenuti nel corso della relativa esecuzione, concretatisi, tra l'altro, nel sottrarre oltre 500.000 euro alle casse della società della quale egli era stato titolare e che, al tempo, era soggetta ad amministrazione giudiziaria, ed ha aggiunto che egli ha creato, a scopo fraudolento, una nuova impresa, la B.L. ZZ s.r.l.s., che è stata lo strumento attraverso cui ha continuato a realizzare, sino ai primi anni del corrente decennio, frodi ai danni di compagnie assicuratrici. A fronte di un apparato argomentativo nitido e lineare e, dunque, senz'altro idoneo ad integrare le condizioni, sopra delineate, che consentono l'inquadramento del soggetto all'interno della categoria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ricorrente oppone obiezioni che non 9 appaiono in alcun modo idonee a comprovare la dedotta apparenza della motivazione addotta a sostegno della decisione impugnata. Nel segnalare che le vicende che sono state valorizzate nel procedimento conclusosi con l'applicazione della precedente misura di prevenzione non si sono tradotte in sentenze di condanna irrevocabile, HI trascura, infatti, che esse sono state, nondimeno, ritenute, per effetto di decisione (il primo decreto applicativo della misura di prevenzione) che ha acquisito la forza del giudicato, idonee ad attestare la sua pericolosità sociale, persistente quantomeno sino al 2013, e che, per tale via, è stata delineata la piattaforma nella quale sono state poscia inserite le informazioni, acquisite nel presente procedimento, relative ai suoi successivi comportamenti. La Corte di appello, in proposito, ha tratto la prova della protrazione, sino all'attualità, della pericolosità sociale del proposto dal continuum di attività illecita da lui posta in essere sia in costanza di sottoposizione alla sorveglianza speciale che dopo la fine dell'esecuzione della misura di prevenzione, ed ha accompagnato l'esposizione con l'indicazione dei singoli procedimenti penali e dei relativi esiti, nonché dell'attitudine delle condotte poste in essere a generare profitti ragguardevoli, stimabili nell'ordine delle decine di migliaia e, in alcuni casi, delle centinaia di migliaia di euro. La Corte di appello ha avuto, altresì, cura di aggiungere che la B.L. ZZ s.r.l.s., indicata dal proposto quale attività produttiva di reddito lecito, non risulta avere distribuito utili tra il 2015 ed il 2021 né avere mai finanziato i soci o disposto trasferimenti di denaro o beni ed ha, quindi, ragionevolmente escluso che HI abbia potuto trarre da essa le risorse impiegate per acquisire i beni che sono stati oggetto di confisca. Sotto altro, connesso aspetto, ha ribadito, in linea con le conclusioni raggiunte dal Tribunale e con precipuo riferimento alla legittimità della disposta ablazione, che l'ammontare dei profitti illeciti accertati è certamente congruo rispetto al valore dei beni confiscati, atteso che la sperequazione patrimoniale e finanziaria accertata e la misura complessiva degli illeciti arricchimenti, derivanti dallo strumentale utilizzo, tra il 2013 ed il 2022, della Euromotors e, quindi, della B.L. ZZ, in vista della consumazione di truffe assicurative e di indebite appropriazioni dell'incasso dei crediti riscossi, appaiono di valore prossimo o, comunque, coerente rispetto al valore dei beni (immobili, veicoli, conti correnti, polizze, denaro contante) oggetto di confisca, onde senz'altro giustificata deve stimarsi la valutazione di derivazione causale tra le condotte illecite e la provvista destinata all'acquisizione dei beni della cui ablazione qui si discute. Il decreto impugnato offre, in altri termini, adeguata motivazione in ordine al necessario profilo comparativo tra il valore dei beni soggetti a provvedimento 10 ablativo, da un lato, e la reale capacità delle condotte illecite (in prevalenza reati comuni contro il patrimonio) di generare concreti profitti di misura pari o prossima al valore predetto, dall'altro, e si pone, pertanto, in continuità con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare» (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02). 5. L'incedere argomentativo del decreto impugnato, scevro da vizi logici di sorta ed aderente alle evidenze istruttorie, resiste senz'altro alle censure spiegate dal ricorrente con il secondo motivo dell'atto a firma degli avv.ti Oropallo e Lo ES ed il primo di quello sottoscritto dal solo avv. Lo ES, che fanno leva sulla non definitività degli esiti processuali e sull'assoluzione, quanto al più recente procedimento, da alcune imputazioni. Le doglianze del ricorrente non intaccano minimamente le fondamenta del ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, che risulta imperniato su dati di fatto di tranquillizzante solidità — quali, tra gli altri: la sottrazione di ingenti somme all'amministrazione giudiziaria della Euromotors s.r.I.; la creazione della B.L. ZZ s.r.l.s., schermo utilizzato per occultare i proventi dei commessi illeciti;
la dedizione, tra il 2019 ed il 2022, ad intensa e serrata attività truffaldina in pregiudizio delle società assicuratrici, destinatarie di richieste di risarcimento relative a sinistri mai avvenuti — che, nel corso del procedimento di prevenzione, non sono stati smentiti e che, anzi, sono stati confortati, in larga parte, nelle competenti sedi giurisdizionali, ove sono state debitamente compiute, anche se in termini non ancora incontrovertibili, le previste verifiche in chiave, rispettivamente, di gravità indiziaria e prova della responsabilità. Sterili si palesano, al riguardo, le censure del ricorrente, il quale si duole, in modo del tutto generico, dell'assenza, nel decreto impugnato, dell'autonoma valutazione dei fatti indicati che, deve qui opportunamente replicarsi, la Corte di appello, come già il Tribunale, ha debitamente tratteggiato, evidenziandone, al contempo, sia l'attitudine a supportare un giudizio di pericolosità sociale esteso all'intero periodo successivo all'adozione del precedente provvedimento preventivo che la conseguente corrispondenza temporale tra la pericolosità sociale e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca. 11 Analoga sorte merita la deduzione difensiva afferente alla violazione del principio di correlazione temporale tra il momento di manifestazione della pericolosità sociale del proposto e l'acquisto dei beni. Il decreto impugnato evidenzia, infatti, che la pericolosità sociale di NO HI si è manifestata senza soluzione di continuità dal 2004 al 2022 ed aggiunge che i beni confiscati sono entrati a far parte del suo patrimonio, anche per mezzo di interposizione fittizia, in periodi temporali corrispondenti, come si ricava dall'analisi delle date delle acquisizioni patrimoniali riportate analiticamente nel decreto. La decisione impugnata si palesa, anche sotto questo aspetto, ineccepibile, perché ossequiosa del canone ermeneutico secondo cui «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Né, va, per completezza, precisato, la sopravvenuta assoluzione da alcune delle fattispecie contestate induce a diverse conclusioni, in quanto concomitante con l'affermazione di penale responsabilità in ordine ad altri, gravi reati di indubbia ed evidente portata lucrogenetica, che, ad uno sguardo d'insieme, costituiscono indici rivelatori di ininterrotta e pervicace propensione criminale, ciò che concorre a convincere della fragilità, ai limiti dell'inconsistenza, delle perplessità avanzate dal ricorrente in relazione all'attualità della sua pericolosità sociale. HI appare, pertanto, ictu ocull portatore di una pericolosità sociale la cui attualità e concretezza vengono, come sopra già rilevato, revocate in dubbio, con il ricorso per cassazione, sul rilievo che le condotte più recenti, in quanto non accertate con sentenza irrevocabile, non possono essere addotte a sostegno del giudizio di pericolosità sociale. Obiezione, quella difensiva, che si rivela di poco pregio perché trascura che, secondo quanto affermato in linea generale, il giudice della prevenzione può legittimamente trarre argomento da fatti emergenti da procedimenti penali che abbiano convalidato, anche in via provvisoria, l'impostazione di accusa, non smentita da successive acquisizioni, condizione che, nelle ipotesi in esame, è garantito dal positivo vaglio effettuato dai magistrati che hanno emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, disposto il giudizio o esercitato l'azione penale. Il vero è, allora, che la protrazione di manifestazioni francamente antisociali sino al 2022 attesta che HI, lungi dall'essersi, come dedotto, affrancato dalle 12 trascorse condotte devianti, trae sostentamento, almeno parziale, dall'abituale commissione di reati contro il patrimonio. 6. Inammissibile, per tangibile genericità, è il terzo motivo del ricorso di NO HI, vertente sull'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della cessione in affitto, da parte della Euromotors s.r.l. ed in costanza di amministrazione giudiziaria, dell'azienda di autocarrozzeria. Trattasi, invero, di circostanza meramente enunciata in entrambi gli atti di impugnazione, il ricorrente essendosi, per contro, astenuto dallo specificare come ed in quale misura il dato influirebbe sull'apprezzamento del profitto del commesso reato, ridimensionandolo o, addirittura, facendolo venire radicalmente meno. Dall'omessa allegazione di eventuali risultanze istruttorie a riscontro dell'assunto che si assume essere stato illegittimamente trascurato dalla Corte di appello discende, d'altro canto, la carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione (in proposito, cfr., tra le altre: Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), che integra una concorrente causa di inammissibilità del motivo. 7. Parimenti privo di pregio è il quarto motivo, con il quale si contesta la legittimità dell'adozione di un autonomo provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in luogo dell'aggravamento di quella in precedenza applicata, da contenersi entro il limite massimo di durata di cinque anni, stabilito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorre invoca, al riguardo, l'istituto disciplinato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui dispone che il provvedimento preventivo possa essere modificato «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». Appare evidente, alla luce del tenore letterale della menzionata previsione normativa e di intuibili ragioni di ordine sistematico, che l'aggravamento è inscindibilmente correlato alla concomitante esecuzione della misura, la cui originaria configurazione si sia mostrata insufficiente a contenere la pericolosità sociale del soggetto, sì da giustificare l'inasprimento delle prescrizioni o l'allungamento della durata, accorgimento, quest'ultimo, volto all'ulteriore protrazione di misure preventive, ritenute necessarie per arginare la propensione criminale del destinatario, rivelatasi più intensa e resistente rispetto a quanto in prima battuta pronosticato. 13 Nel caso di specie, Tribunale e Corte di appello hanno dato seguito ad una proposta imperniata sul postulato che NO HI, anche dopo la completa esecuzione della prima misura di prevenzione emessa a suo carico, si è reso protagonista di comportamenti dimostrativi, come già statuito all'atto della delibazione degli altri motivi di ricorso, di persistente, pervicace ed ininterrotta pericolosità sociale, che, lungi dal collocarsi in via esclusiva, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, nel range cronologico di esecuzione della misura originaria, si sono estesi ad epoca ben più recente, sino ad occupare, come detto, i primi anni del decennio in corso. Se a ciò si aggiunge che la più recente proposta è stata presentata il 17 giugno 2023, cioè a distanza di circa sette anni dalla fine dell'esecuzione di quella precedente, resta definitivamente acclarata la perfetta coerenza al quadro normativo, anche sotto questo versante, del decreto impugnato. 8. Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono le doglianze — sviluppate, rispettivamente, al quinto ed al secondo motivo dei due atti di ricorso — afferenti alla legittimità della disposta confisca. La Corte di appello, in proposito, ha scrupolosamente esaminato, alle pagg. 12-22 del provvedimento qui censurato, tutti i profili all'uopo rilevanti e spiegato, in particolare: che la commistione delle movimentazioni bancarie relative a NO HI ed ai suoi congiunti, conviventi e non, è sintomatica di evidente promiscuità delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali, essendo emerso, in sostanza, che il proposto «rimpinguava le casse dei suoi familiari al fine a sua volta di finanziare l'acquisto di altri beni»; che costante ed eclatante è, per tutti i soggetti, la sperequazione tra entrate di fonte lecita ed impieghi;
che i titolari dei beni confiscati non hanno dimostrato, neanche con riferimento a singoli cespiti, il possesso di risorse sufficienti per sostenere i costi degli acquisti né, tantomeno, che il denaro versato su conti correnti, investito in polizze o custodito all'interno di una cassetta di sicurezza sia frutto di attività lecite piuttosto che dei reati commessi dal proposto. Al cospetto di una motivazione, quale quella che sostiene il decreto impugnato, che si è fatta carico di tutte le osservazioni sollevate con gli atti di appello, che sono state disattese in virtù di considerazioni aliene da fratture razionali o travisamenti delle evidenze istruttorie, HI indugia in obiezioni palesemente generiche, con le quali ascrive alla Corte di Appello — senza, però, dare concretezza alla critica — di avere trascurato di accertare se almeno alcune delle acquisizioni de quibus agitur trovino giustificazione in attività lecita, secondo quanto indicato con l'atto di appello ed il supporto di «valente presidio consulenziale». 14 L'eccezione si palesa del tutto aspecifica, perché non accompagnata dall'indicazione dei cespiti che avrebbero dovuto sfuggire alla confisca e delle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici della prevenzione ad una determinazione diversa da quella adottata né, tantomeno, dall'allegazione dei pertinenti elementi istruttori. Per le medesime ragioni, non giovano alla causa del ricorrente il richiamo alla necessità di considerare, in vista della ricostruzione della sua capacità economica, dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli tratti dalla documentazione fiscalmente rilevante né l'evocazione della duplicazione (circostanza non riscontrata e, comunque, priva di decisiva influenza sulla ravvisata sperequazione) del conteggio della ingente somma di denaro contante riposta nella cassetta di sicurezza della moglie né, infine, l'assenza di diretta correlazione tra ciascuno dei reati da lui commessi e le singole operazioni di investimento finanziario, mobiliare o immobiliare. 9. I ricorsi dei terzi interessati sono, con l'unica eccezione di quello di EN HI ed al natante «Palmira» a lui intestato, manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 9.1. Con il primo motivo EN HI, FR OL, AL RA, 9 TA HI e DO HI sollevano eccezioni — riferite all'estensione delle indagini patrimoniali ed all'applicazione del connesso regime probatorio agevolato a soggetti che non hanno convissuto con il proposto nel quinquennio antecedente alla proposta — che non tengono conto del disposto dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'estensione delle indagini nei confronti, oltre che del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto, «delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente», condizione che si è detto essere presente nel caso di specie, stanti gli inestricabili intrecci tra le posizioni economiche e patrimoniali di NO HI e dei suoi congiunti e, vieppiù, l'individuazione di flussi finanziari che hanno riversato sui secondi il profitto conseguito dal primo grazie alla sistematica dedizione ad attività criminosa suscettibile di generare arricchimento patrimoniale. 9.2. Tanto induce a stimare la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si ventila l'applicazione a ritroso, oltre il termine biennale previsto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della presunzione di fittizietà dei trasferimenti effettuati dal proposto nei confronti di congiunti, parenti ed affini, che, nella fattispecie, non ha inciso — è stato a più riprese precisato — sulla confisca, essendo stata acquisita aliunde, ed in positivo, la prova 15 dell'effettiva titolarità in capo a NO HI del compendio assoggettato ad ablazione. 9.3. Palesemente generico è il quarto motivo dei ricorsi dei terzi interessati, i quali ascrivono alla Corte di appello di avere assegnato fede privilegiata alle valutazioni dell'amministratore giudiziario e di avere, per contro, illogicamente ed immotivatamente svalutato quelle difensive, volte a segnalare la rilevanza, nell'ottica della proporzione tra redditi di fonte lecita ed impieghi, delle somme da loro percepite, indicate nella stessa proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per tale via, i ricorrenti articolano una censura che non si emancipa dalla dimensione della sterile confutazione perché non assistita dalla specifica e precisa enunciazione dei profili di illegittimità, illogicità, erroneità, della motivazione — della cui completezza ed analiticità si è già detto — del decreto impugnato e, quindi, del tutto inidoneo a giustificare l'intervento demolitorio del giudice di legittimità. 9.4. Il terzo motivo dell'atto cumulativamente presentato dai terzi interessati coinvolge le sole posizioni di EN HI e FR OL. 9.4.1. Quanto al primo, va rilevato come la Corte di appello abbia respinto l'impugnazione relativa alla confisca del natante «Palmira», che egli ha acquistato il 16 febbraio 2016 per il prezzo di 65.000 euro, sul rilievo, da un canto (cfr. pag. 19, par. 104), dell'autonomia della valutazione demandata al giudice della prevenzione rispetto a quella effettuata in sede di cognizione (che, pronunciando sentenza di assoluzione per insussistenza dell'addebito, pare avere escluso che l'imbarcazione sia stata acquistata, in realtà, da NO HI mercé l'impiego dei proventi dei commessi reati) e dall'altro (cfr. pag. 20, par. 108 e 109), della carente disponibilità, in capo al di lui padre, della provvista necessaria all'acquisto della barca. La motivazione del decreto impugnato si connota, sotto questo circoscritto aspetto, per apparenza, perché non assistita da un opportuno confronto con le ragioni sottese ad una pronuncia, peraltro divenuta, medio tempore, irrevocabile — seppure emessa con riferimento alla posizione dell'interponente e non anche dell'interposto — che sembra confliggere con la ricostruzione concordemente avallata dai giudici della prevenzione, così palesando un deficit argomentativo tanto severo da esorbitare nella dedotta violazione di legge. Consegue l'annullamento, limitatamente a detto profilo, del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato. 16 9.4.2. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne l'immobile di Nettuno (Roma), Via dei Giardini snc, Piano 2, Interno 17, che FR OL ha acquistato il 31 luglio 2019. Dalla documentazione (decreto di giudizio immediato del 19 settembre 2023 e dispositivo di sentenza del 12 novembre 2024) allegata all'atto di appello di NO HI si evince, invero, che il Tribunale di Velletri ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine, tra l'altro, al capo B1), nella parte relativa all'impiego, da parte dell'imputato, di proventi illeciti nell'acquisto di quell'immobile, per il quale è stato versato il prezzo, dichiarato, di euro 105.642,00, onde non sussiste la denunciata contraddittorietà tra i rispettivi esiti del procedimento penale e di quello di prevenzione. La ricorrente — facendo leva su un'indicazione contenuta nel decreto impugnato (cfr. pag. 18, par. 92) — ha dedotto, al riguardo, che il marito sarebbe stato assolto, in primo grado, dall'addebito mosso nei suoi confronti, con riferimento a quell'immobile, ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen.: tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nella documentazione in atti, dalla quale si evince che NO HI, nel procedimento in questione, è stato assolto da un'unica imputazione di trasferimento fraudolento di valori, relativo ad un immobile indicato come «sub t)» e non meglio identificato, che non può identificarsi, con la necessaria certezza e a dispetto del comune riferimento temporale, con quello acquistato il 31 luglio 2019. Se a ciò si aggiunge, sulla scorta di quanto riportato nel decreto di primo grado (cfr. pag. 25), che l'atto di trasferimento in favore della OL sarebbe stato compiuto in una data successiva (il 15 ottobre 2019) ed avrebbe avuto ad oggetto la nuda proprietà del bene, resta confermata l'inidoneità della pronuncia evocata dalla ricorrente a contraddire gli esiti, del tutto univoci, del procedimento di prevenzione. 10. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi di NO HI, FR OL, TA HI, DO HI ed AL RA devono essere, in conclusione, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 17
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di HI EN limitatamente alla confisca del natante «Palmira» in sua titolarità con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di HI EN. Dichiara inammissibili i ricorsi di HI NO, OL FR, HI TA, HI DO e RA AL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2025.