CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8968 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT NA nato a [...] il [...] PARTI CIVILI: IT AL, IT CO avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. AMEDEO BARLETTA del foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto la conferma della sentenza con conseguente condanna dell'imputato ricorrente al risarcimento dei danni tutti in favore delle parti civili costituite, danni da liquidarsi in separata sede;
chiede, inoltre, la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore di questo difensore come da allegata nota;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. ORLANDO RENATO CIPRIANO del foro di Avellino, che ha concluso riportandosi al ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22/03/2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino emessa il 29/10/2021, con la quale TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 8968 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/02/2024 RO era stato ritenuto responsabile del reato di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi, eccependo: la nullità della pronuncia di secondo grado per la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni del pubblico ministero nel procedimento di appello, celebrato con rito cartolare;
la nullità del decreto di citazione in appello per il mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento del giudizio (senza la partecipazione delle parti, con le deroghe di legge), in applicazione dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022; il travisamento delle prove e dei fatti, con vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, per la mancanza di artifici o raggiri e di un profitto ingiusto. 2.1. La difesa delle parti civili presenta memoria, confutando i motivi di ricorso. 3. Le eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondate. 3.1. In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 — 01; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040 — 01); nel caso di specie, il ricorrente non deduce un simile pregiudizio, trattandosi peraltro di conclusioni del pubblico ministero circoscritte alla mera richiesta di rigetto dell'appello, con possibilità, in ogni caso, di replica prima dell'udienza o di richiesta di rinvio per meglio articolare la replica stessa. 3.2. Le nuove previsioni contenute all'art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano altresì alcuna ipotesi di nullità in caso di mancata applicazione;
in particolare, in materia di giustizia riparativa, l'avviso in esame ha 2 r solo una funzione informativa ed, inoltre, si inserisce in una fase in cui l'imputato gode già di una difesa tecnica, con la conseguenza che lo stesso dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso ad un programma di giustizia riparativa, con la conseguenza che non si configura alcuna nullità dell'atto allorquando l'autorità giudiziaria non dia avviso all'imputato della possibilità di accedere ai suddetti programmi (di recente, Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, Idrees, n.m.). Il ricorrente richiama, inoltre, la previsione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. a norma del quale il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto;
non considera, tuttavia, che l'omessa indicazione di tale ultimo avviso — relativo alla partecipazione delle parti — non è sanzionata a pena di nullità, in base a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 601 cod. proc. pen. che rinvia a tal fine ai requisiti di cui all'art. 419, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente articola censure che comportano la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. Con argomentazioni immuni da censure sul piano logico e coerenti con le acquisizioni processuali, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi costitutivi della truffa, alla stregua delle acquisizioni processuali (pagamento di merci con assegni risultati privi di copertura, vendita a terzi della stessa merce nella consapevolezza di non averne pagato il prezzo, intento fraudolento esistente sin dalla fase genetica del rapporto contrattuale e confermato dalla mancanza di alcuna forma di disponibilità ad adempiere l'obbligazione — pagina 3 della sentenza impugnata); sono state altresì compiutamente esaminate le eccezioni di merito difensive (circa la compensazione fra crediti), con esauriente motivazione sulle ragioni della loro infondatezza. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. 3 6-e Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili per l'ulteriore grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a- Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. AMEDEO BARLETTA del foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto la conferma della sentenza con conseguente condanna dell'imputato ricorrente al risarcimento dei danni tutti in favore delle parti civili costituite, danni da liquidarsi in separata sede;
chiede, inoltre, la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore di questo difensore come da allegata nota;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. ORLANDO RENATO CIPRIANO del foro di Avellino, che ha concluso riportandosi al ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22/03/2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino emessa il 29/10/2021, con la quale TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 8968 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/02/2024 RO era stato ritenuto responsabile del reato di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi, eccependo: la nullità della pronuncia di secondo grado per la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni del pubblico ministero nel procedimento di appello, celebrato con rito cartolare;
la nullità del decreto di citazione in appello per il mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento del giudizio (senza la partecipazione delle parti, con le deroghe di legge), in applicazione dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022; il travisamento delle prove e dei fatti, con vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, per la mancanza di artifici o raggiri e di un profitto ingiusto. 2.1. La difesa delle parti civili presenta memoria, confutando i motivi di ricorso. 3. Le eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondate. 3.1. In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 — 01; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040 — 01); nel caso di specie, il ricorrente non deduce un simile pregiudizio, trattandosi peraltro di conclusioni del pubblico ministero circoscritte alla mera richiesta di rigetto dell'appello, con possibilità, in ogni caso, di replica prima dell'udienza o di richiesta di rinvio per meglio articolare la replica stessa. 3.2. Le nuove previsioni contenute all'art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano altresì alcuna ipotesi di nullità in caso di mancata applicazione;
in particolare, in materia di giustizia riparativa, l'avviso in esame ha 2 r solo una funzione informativa ed, inoltre, si inserisce in una fase in cui l'imputato gode già di una difesa tecnica, con la conseguenza che lo stesso dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso ad un programma di giustizia riparativa, con la conseguenza che non si configura alcuna nullità dell'atto allorquando l'autorità giudiziaria non dia avviso all'imputato della possibilità di accedere ai suddetti programmi (di recente, Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, Idrees, n.m.). Il ricorrente richiama, inoltre, la previsione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. a norma del quale il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto;
non considera, tuttavia, che l'omessa indicazione di tale ultimo avviso — relativo alla partecipazione delle parti — non è sanzionata a pena di nullità, in base a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 601 cod. proc. pen. che rinvia a tal fine ai requisiti di cui all'art. 419, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente articola censure che comportano la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. Con argomentazioni immuni da censure sul piano logico e coerenti con le acquisizioni processuali, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi costitutivi della truffa, alla stregua delle acquisizioni processuali (pagamento di merci con assegni risultati privi di copertura, vendita a terzi della stessa merce nella consapevolezza di non averne pagato il prezzo, intento fraudolento esistente sin dalla fase genetica del rapporto contrattuale e confermato dalla mancanza di alcuna forma di disponibilità ad adempiere l'obbligazione — pagina 3 della sentenza impugnata); sono state altresì compiutamente esaminate le eccezioni di merito difensive (circa la compensazione fra crediti), con esauriente motivazione sulle ragioni della loro infondatezza. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. 3 6-e Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili per l'ulteriore grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a- Presidente