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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2732/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. IANES NADIA Parte_1
e
, con l'Avv. IANES NADIA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto del 27.05.2025 depositato in data 11.06.2025, gli odierni istanti chiedevano a questo Tribunale pronunciarsi in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.9.1990, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti. Le parti, avendo dichiarato di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti, hanno stabilito le seguenti condizioni: “1) Le parti dichiarano espressamente di non vantare diritto di credito alcuno per titolo nascente dal matrimonio, dichiarando di essere stati soddisfatti di ogni rispettiva pretesa legata in qualsiasi modo al rapporto coniugale.
2) Le parti riconoscono che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento, dichiarando altresì di aver già risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio in sede di separazione.
3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4) Le spese legali vengono accollate interamente dal sig. .” Parte_1
Pertanto gli istanti chiedevano che le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento fossero recepite nella emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 16.06.2025 il Presidente assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note scritte depositate in dada 30.07.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd 25.05.2004, pubblicato il 30.06.2004, ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'11.06.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 23.9.1990, (Atto n. 1366, Parte II, Serie A, Anno 1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roma) da e Parte_1 Parte_2
alle medesime condizioni indicate con il ricorso congiunto dd 27.05.2025
[...] depositato in data 11.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2732/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. IANES NADIA Parte_1
e
, con l'Avv. IANES NADIA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto del 27.05.2025 depositato in data 11.06.2025, gli odierni istanti chiedevano a questo Tribunale pronunciarsi in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.9.1990, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti. Le parti, avendo dichiarato di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti, hanno stabilito le seguenti condizioni: “1) Le parti dichiarano espressamente di non vantare diritto di credito alcuno per titolo nascente dal matrimonio, dichiarando di essere stati soddisfatti di ogni rispettiva pretesa legata in qualsiasi modo al rapporto coniugale.
2) Le parti riconoscono che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento, dichiarando altresì di aver già risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio in sede di separazione.
3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4) Le spese legali vengono accollate interamente dal sig. .” Parte_1
Pertanto gli istanti chiedevano che le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento fossero recepite nella emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 16.06.2025 il Presidente assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note scritte depositate in dada 30.07.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd 25.05.2004, pubblicato il 30.06.2004, ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'11.06.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 23.9.1990, (Atto n. 1366, Parte II, Serie A, Anno 1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roma) da e Parte_1 Parte_2
alle medesime condizioni indicate con il ricorso congiunto dd 27.05.2025
[...] depositato in data 11.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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