Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Biasino e Stefania Butticè, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Prefettura di Foggia, S.U.I., prot. n. 0091562 del 4/11/2025, notificato a parte datoriale in pari data e venuto a conoscenza del ricorrente in data 11/11/25, di annullamento del nulla-osta per lavoro subordinato (cod. prat.: P-FG/L/Q/2024/100788);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RE EV e uditi per le parti i difensori avvocati Angelo Biasino e Stefania Butticè, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che sostanziale unica ragione di ricorso è l’eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto, alla piana lettura dello stesso, in narrativa è citato un certo cittadino extracomunitario, mentre nel dispositivo è indicato il nominativo di un altro cittadino extracomunitario;
Considerato che, peraltro, come si evidenzia in base alla produzione documentale di parte ricorrente, la contestata carenza del requisito di idoneo alloggio, riferito ad uno dei cittadini stranieri citati, risulta in toto insussistente;
Considerato che la costituita amministrazione, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, nulla ha contestato specificamente;
Ritenuto che sussista, per quanto emerge dal contraddittorio, evidente illegittimità del provvedimento gravato, per palese travisamento e/o contraddittorietà del provvedimento, né è ricavabile aliunde dalla disamina del provvedimento, con certezza, a quale straniero l’amministrazione intendesse riferirsi;
Ritenuto, pertanto, di dover annullare il gravato provvedimento finale unitamente agli atti connessi, per quando d’interesse;
Ritenuto che la regolazione delle spese del giudizio, come liquidata in dispositivo, debba seguire il principio della soccombenza, anche perché, pur essendo palese il vizio di legittimità dedotto, tuttavia, l’amministrazione, nelle more della disamina del ricorso davanti al Collegio, non lo ha rimosso ex officio ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato atto.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati difensori dichiaratasi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente
RE EV, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EV | IN ND |
IL SEGRETARIO