TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca
RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3830 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 04/11/1972, a nome Parte_1 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: Pt_1 Parte_2
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 07/11/2006 GE ,
[...] Parte_3 nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 16/07/2012, i minori in questo atto rappresentati anche dal padre: , nato a [...] - SP, il giorno Persona_1
10/03/1977, ivi residenti;
, nato a [...] - SP, Brasile, il Persona_2 giorno 10/08/1984, a nome proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per , nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_1
04/09/2014 e , nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 14/01/2019,in Persona_3 questo atto anche rappresentati anche dalla madre: , nata a Controparte_2
Osasco - SP, il giorno 15/01/1982, ivi residenti;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 27/04/1982 a nome proprio e Persona_4 in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per nato Persona_5
a San Paolo - SP, Brasile, il giorno 11/09/2019 , la minore in questo atto rappresentata anche dal padre nato a [...] - SP, il giorno Persona_6
16/08/1990, tutti residenti;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 29/07/1997, a Persona_7 nome proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 03/09/2018 e Persona_8 [...]
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 16/01/2020, i minori in Persona_9 questo atto rappresentati anche dalla madre: , nata a Controparte_3
Barueri - SP, il giorno 16/03/1999, iscritta al CPF , tutti ivi residenti, C.F._1
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 31/08/1999 ivi Controparte_4 residente;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno Persona_10
29/08/1970, ivi residente;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 13/08/1980, a nome Parte_4 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per Persona_11
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 24/05/2021, il minore in questo atto
[...] rappresentato anche dalla madre: , nata a [...] - SP, il Parte_5 giorno 05/07/1992, ivi residenti, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'avv. Isabel De Lima CF: , sito in Giugliano in Campania, C.F._2
Via Ripuaria 185, Tel. 3338520424 - 0815099649, pec:
come da procure alle liti allegate in atti, Email_1 debitamente tradotte ed apostillate
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo Codic P.E.C. C.F. ; Email_2 P.IVA_2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_5 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Persona_12
Pag. 2 di 8 CR (Provincia di Cosenza) il 27.12.1869 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 27.04.1895 Persona_12 si sposò con e dal loro matrimonio nacque il
[...] CP_6 Persona_13
14.09.1916;il 13.07.1940 si sposò con , in virtù Parte_6 CP_7 del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_7 matrimonio nacquero: il 15.11.1946, il Parte_8 Parte_9
15.07.1949, il 06.01.1951, e il 25.04.1957. In data Persona_14 Parte_10
11.04.1970 si sposò con , in virtù del matrimonio la Parte_8 Persona_15 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Pt_8 Parte_11 nacquero: il 29.08.1970 e il Persona_10 Parte_4
13.08.1980.
In data 06.05.2015 si sposò con , in Persona_10 Persona_16 virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_10
mentre lo sposo passò a firmare col nome di
[...] Persona_17
; dall'unione more uxorio tra e
[...] Persona_10 Persona_18 nacquero: il 29.07.1997 e
[...] Persona_7 Controparte_4
il 31.08.1999.
[...]
In data 23.06.2017 si sposò con Persona_7 Persona_19
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il Controparte_3 Persona_8
03.09.2018 e il 16.01.2020. In data 02.02.2019 Persona_20 [...]
si sposò con la Sig.ra , in virtù del matrimonio la Parte_4 Parte_5 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Parte_5 nacque il 24.05.2021. In data 08.04.1972 Persona_11 Parte_9 si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò
[...] Persona_21
a firmare col nome di e dal loro matrimonio nacque Parte_12 [...]
il 04.11.1972. In data 21.06.2003 si sposò con Parte_1 Parte_1 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_1 [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il Parte_1 Pt_1 Parte_2
Pag. 3 di 8 07.11.2006 e il 16.07.2012. In data 17.06.1967 Persona_22 Per_14 si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa
[...] Persona_23 passò a firmare col nome di;
tuttavia, in seguito al divorzio la Persona_24 sposa tornò ad usare il nome da nubile ovvero dall'unione more Persona_14 uxorio tra e nacque il Persona_14 Controparte_8 Persona_2
10.08.1984. In data 19.11.2011 si sposò con Persona_2 CP_2
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il 14.01.2019 e Controparte_2 Persona_3
il 04.09.2014. In data 24.01.1981 si sposò con Controparte_1 Parte_10
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome Persona_25 di;
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad Persona_26 usare il nome da nubile ovvero e dal loro matrimonio nacque Persona_25
il 27.04.1982 ; in data 09.02.2007 si sposò Persona_4 Persona_4 con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_27
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare Persona_28 il nome da nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra Persona_4 [...]
e nacque il Persona_4 Persona_6 Persona_5
11.09.2019 ;in data 16.05.2008 passò in seconde nozze con Parte_10 [...]
. In data 02.02.2019 si sposò con Persona_29 Parte_4 Pt_5
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacque il Parte_5 Persona_11
24.05.2021.In data 08.04.1972 si sposò con Parte_9 Persona_21
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacque il 04.11.1972. In data Parte_12 Parte_1
21.06.2003 si sposò con , in virtù del Parte_1 Persona_1 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_1 matrimonio nacquero: il 07.11.2006 e Persona_30 Persona_22
il 16.07.2012. In data 17.06.1967 si sposò con
[...] Persona_14 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_23
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il Persona_24
Per_1 nome da nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra Persona_14 Per_14
Pag. 4 di 8 e nacque il 10.08.1984 ;in data 19.11.2011 Controparte_8 Persona_2
si sposò con , in virtù del matrimonio la Persona_2 Controparte_2 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Controparte_2 nacquero: il 14.01.2019 e il giorno Persona_3 Controparte_1
04.09.2014. In data 24.01.1981 si sposò con Parte_10 Persona_25
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Persona_26
; tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il nome da
[...] nubile ovvero e dal loro matrimonio nacque Persona_25 Persona_4 il 27.04.1982. In data 09.02.2007 si sposò con
[...] Persona_4 [...]
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di ER [...]
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il nome da Persona_28 nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra e Persona_4 Persona_4 nacque il giorno 11.09.2019. In Persona_6 Persona_5 data 16.05.2008 passò in seconde nozze con . Parte_10 Persona_29
Il P.M. apponeva il visto e nulla osservava.
All'udienza del 27 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
Pag. 5 di 8 italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di CR (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di Persona_12 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Pag. 6 di 8 Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi
è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Pt_13
Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono Pt_14
l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadina italiana della Pt_15 ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
Pag. 7 di 8 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27\10\2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca RO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca
RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3830 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 04/11/1972, a nome Parte_1 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: Pt_1 Parte_2
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 07/11/2006 GE ,
[...] Parte_3 nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 16/07/2012, i minori in questo atto rappresentati anche dal padre: , nato a [...] - SP, il giorno Persona_1
10/03/1977, ivi residenti;
, nato a [...] - SP, Brasile, il Persona_2 giorno 10/08/1984, a nome proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per , nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_1
04/09/2014 e , nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 14/01/2019,in Persona_3 questo atto anche rappresentati anche dalla madre: , nata a Controparte_2
Osasco - SP, il giorno 15/01/1982, ivi residenti;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 27/04/1982 a nome proprio e Persona_4 in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per nato Persona_5
a San Paolo - SP, Brasile, il giorno 11/09/2019 , la minore in questo atto rappresentata anche dal padre nato a [...] - SP, il giorno Persona_6
16/08/1990, tutti residenti;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 29/07/1997, a Persona_7 nome proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 03/09/2018 e Persona_8 [...]
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 16/01/2020, i minori in Persona_9 questo atto rappresentati anche dalla madre: , nata a Controparte_3
Barueri - SP, il giorno 16/03/1999, iscritta al CPF , tutti ivi residenti, C.F._1
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 31/08/1999 ivi Controparte_4 residente;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno Persona_10
29/08/1970, ivi residente;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 13/08/1980, a nome Parte_4 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale per Persona_11
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno 24/05/2021, il minore in questo atto
[...] rappresentato anche dalla madre: , nata a [...] - SP, il Parte_5 giorno 05/07/1992, ivi residenti, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'avv. Isabel De Lima CF: , sito in Giugliano in Campania, C.F._2
Via Ripuaria 185, Tel. 3338520424 - 0815099649, pec:
come da procure alle liti allegate in atti, Email_1 debitamente tradotte ed apostillate
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo Codic P.E.C. C.F. ; Email_2 P.IVA_2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_5 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Persona_12
Pag. 2 di 8 CR (Provincia di Cosenza) il 27.12.1869 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 27.04.1895 Persona_12 si sposò con e dal loro matrimonio nacque il
[...] CP_6 Persona_13
14.09.1916;il 13.07.1940 si sposò con , in virtù Parte_6 CP_7 del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_7 matrimonio nacquero: il 15.11.1946, il Parte_8 Parte_9
15.07.1949, il 06.01.1951, e il 25.04.1957. In data Persona_14 Parte_10
11.04.1970 si sposò con , in virtù del matrimonio la Parte_8 Persona_15 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Pt_8 Parte_11 nacquero: il 29.08.1970 e il Persona_10 Parte_4
13.08.1980.
In data 06.05.2015 si sposò con , in Persona_10 Persona_16 virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_10
mentre lo sposo passò a firmare col nome di
[...] Persona_17
; dall'unione more uxorio tra e
[...] Persona_10 Persona_18 nacquero: il 29.07.1997 e
[...] Persona_7 Controparte_4
il 31.08.1999.
[...]
In data 23.06.2017 si sposò con Persona_7 Persona_19
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il Controparte_3 Persona_8
03.09.2018 e il 16.01.2020. In data 02.02.2019 Persona_20 [...]
si sposò con la Sig.ra , in virtù del matrimonio la Parte_4 Parte_5 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Parte_5 nacque il 24.05.2021. In data 08.04.1972 Persona_11 Parte_9 si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò
[...] Persona_21
a firmare col nome di e dal loro matrimonio nacque Parte_12 [...]
il 04.11.1972. In data 21.06.2003 si sposò con Parte_1 Parte_1 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_1 [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il Parte_1 Pt_1 Parte_2
Pag. 3 di 8 07.11.2006 e il 16.07.2012. In data 17.06.1967 Persona_22 Per_14 si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa
[...] Persona_23 passò a firmare col nome di;
tuttavia, in seguito al divorzio la Persona_24 sposa tornò ad usare il nome da nubile ovvero dall'unione more Persona_14 uxorio tra e nacque il Persona_14 Controparte_8 Persona_2
10.08.1984. In data 19.11.2011 si sposò con Persona_2 CP_2
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacquero: il 14.01.2019 e Controparte_2 Persona_3
il 04.09.2014. In data 24.01.1981 si sposò con Controparte_1 Parte_10
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome Persona_25 di;
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad Persona_26 usare il nome da nubile ovvero e dal loro matrimonio nacque Persona_25
il 27.04.1982 ; in data 09.02.2007 si sposò Persona_4 Persona_4 con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_27
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare Persona_28 il nome da nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra Persona_4 [...]
e nacque il Persona_4 Persona_6 Persona_5
11.09.2019 ;in data 16.05.2008 passò in seconde nozze con Parte_10 [...]
. In data 02.02.2019 si sposò con Persona_29 Parte_4 Pt_5
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacque il Parte_5 Persona_11
24.05.2021.In data 08.04.1972 si sposò con Parte_9 Persona_21
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
e dal loro matrimonio nacque il 04.11.1972. In data Parte_12 Parte_1
21.06.2003 si sposò con , in virtù del Parte_1 Persona_1 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_1 matrimonio nacquero: il 07.11.2006 e Persona_30 Persona_22
il 16.07.2012. In data 17.06.1967 si sposò con
[...] Persona_14 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_23
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il Persona_24
Per_1 nome da nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra Persona_14 Per_14
Pag. 4 di 8 e nacque il 10.08.1984 ;in data 19.11.2011 Controparte_8 Persona_2
si sposò con , in virtù del matrimonio la Persona_2 Controparte_2 sposa passò a firmare col nome di e dal loro matrimonio Controparte_2 nacquero: il 14.01.2019 e il giorno Persona_3 Controparte_1
04.09.2014. In data 24.01.1981 si sposò con Parte_10 Persona_25
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Persona_26
; tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il nome da
[...] nubile ovvero e dal loro matrimonio nacque Persona_25 Persona_4 il 27.04.1982. In data 09.02.2007 si sposò con
[...] Persona_4 [...]
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di ER [...]
tuttavia, in seguito al divorzio la sposa tornò ad usare il nome da Persona_28 nubile ovvero;
dall'unione more uxorio tra e Persona_4 Persona_4 nacque il giorno 11.09.2019. In Persona_6 Persona_5 data 16.05.2008 passò in seconde nozze con . Parte_10 Persona_29
Il P.M. apponeva il visto e nulla osservava.
All'udienza del 27 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
Pag. 5 di 8 italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di CR (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di Persona_12 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Pag. 6 di 8 Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi
è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Pt_13
Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono Pt_14
l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadina italiana della Pt_15 ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
Pag. 7 di 8 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27\10\2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca RO
Pag. 8 di 8