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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 4006/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337-quinquies c.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025,
da:
, con l'avv. BARRO PAOLA, e Parte_1
, con l'avv. CITTON LUCA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del Tribunale di Treviso del 19/05/2020 (R.G.
61/2020).
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 23/09/2025,
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 19/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4006/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. I figli e vengono affidati ai genitori entrambi Per_1 Per_2
egualmente e congiuntamente responsabili della loro educazione,
istruzione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni di straordinaria amministrazione a loro relative verranno prese di comune accordo, mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte autonomamente dal genitore presso il quale il figlio è collocato.
2. sarà collocata prevalentemente presso il papà, mentre Per_1
avrà collocamento prevalente presso la mamma. Per_2
3. Nel periodo scolastico: andrà dalla mamma, a weekend Per_1
alternati, di venerdì dopo lo sport verso le ore 21.45, accompagnata dal papà, o al sabato, subito dopo la scuola, rimettendo tale scelta a (se venire di sabato o di venerdì); invece, sempre Per_1 Per_2
a weekend alternati, sarà accompagnato dalla madre presso l'abitazione del padre, il venerdì dopo cena verso le 21.00. Il
genitore presso cui si troverà il figlio provvederà ad accompagnarlo presso l'altro genitore, la domenica sera, alle 21.00/21.15, con cena già consumata. In ogni caso, i fratelli trascorreranno assieme tutti i weekend, dalla mamma o dal papà a seconda dei casi.
Nel periodo estivo (15 giugno – 31 agosto di ciascun anno, salvo esami o altri impegni scolastici): il genitore presso cui si troverà
il figlio provvederà ad accompagnarlo presso l'altro genitore, a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica sera, alle 22.00, con cena già consumata. In ogni caso, i fratelli trascorreranno assieme tutti i weekend, dalla mamma o dal papà a seconda dei casi.
4. La residenza di rimarrà presso la madre mentre la Per_2
residenza di verrà trasferita presso il padre entro 15 Per_1
(quindici) giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento con il quale Codesto Tribunale omologhi o comunque prenda atto degli accordi di cui al presente ricorso.
5. I genitori stabiliscono dunque che: - il periodo di vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori come segue: alternando di anno in anno i relativi periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre con l'uno (e con il fratello o la sorella) e dalla mattina del 31 dicembre sino al 6
gennaio ovvero al rientro a scuola con l'altro (e con il fratello o la sorella);
- il periodo delle vacanze pasquali, rimarranno presso uno solo dei genitori ad anni alterni (assieme al fratello o alla sorella). Per
l'anno 2026, il periodo pasquale sarà di spettanza della madre;
- durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 31 agosto di ciascun anno, salvo esami o altri impegni scolastici) ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Anche in questo caso, i fratelli staranno sempre assieme. Nel
periodo estivo, questi ultimi, saranno accompagnati presso l'altro genitore, nel weekend di competenza di quest'ultimo, alle ore 17.00
del venerdì fino alle ore 22 della domenica;
- ponti e festività nazionali e/o locali: vale il principio della prossimità (se cade di lunedì e martedì, si prende il weekend precedente mentre se cade giovedì o venerdì, si prende il weekend successivo). Anche in questo caso, i fratelli staranno sempre assieme;
- al di fuori dei suddetti periodi, i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
6. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui i figli saranno presso la propria abitazione, a gestirli in maniera autonoma,
curandosi dell'esecuzione da parte dei minori delle consegne scolastiche, domestiche e facendo fronte a tutte le esigenze che gli stessi manifestino, in particolare per gli spostamenti per attività
di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità
alla reciproca collaborazione.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso di sé, senza quindi alcun obbligo di un genitore nei confronti dell'altro di versare alcunché a titolo di mantenimento ordinario.
8. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori,
in osservanza del Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. I
ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente e ad acquisire il consenso dell'altro in ordine alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli (ad eccezione di quelle per lo sport – cfr.
infra). Entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, il genitore che,
nel corso del mese precedente, avrà sostenuto spese straordinarie dovrà trasmettere all'altro genitore lo scontrino e/o fattura e/o ricevuta fiscale ai fini della relativa compensazione e/o rifusione pro-quota, quest'ultima da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della (documentata) richiesta dell'altro genitore.
9. I ricorrenti precisano che ciascuno di essi si farà carico, in via autonoma e senza diritto di rivalsa, delle spese per lo sport e per l'abbigliamento sportivo relative al figlio collocato prevalentemente presso di sé. Tuttavia, lo sport non dovrà occupare i giorni dedicati all'altro genitore: se vi saranno partite/gare sportive od eventi a cui il minore è chiamato a partecipare, essi verranno gestite dal genitore di spettanza e presso cui in quel determinato giorno si trova il figlio. A tale scopo, ciascun genitore dovrà essere avvisato – nei limiti del possibile - almeno 4 giorni prima dell'evento sportivo a cui dovrà partecipare il figlio, al fine di potersi organizzare ed accompagnare il minore. Qualora non venga avvisato, eventuali sanzioni economiche irrogate per la mancata partecipazione del minore alla gara / evento non potranno essere poste a carico del genitore a cui non era stata data comunicazione nei termini.
10. I ricorrenti stabiliscono inoltre che l'Assegno Unico Universale
spetterà nella misura del 50% a ciascun genitore.
11. I genitori prestano fin d'ora il loro consenso affinché la figlia
, cominci un percorso psicologico presso un professionista, Per_1
individuato di comune accordo dai genitori nella persona della psicoterapeuta dott.ssa di Treviso, con studio in Persona_3
Treviso, Via Fonderia, 47, al fine di recuperare la relazione con la madre e, comunque, per risolvere le difficoltà di apprendimento scolastico. La madre si impegna, nei giorni fissati, ad accompagnare la figlia dalla professionista, recuperando dal papà e Per_1
riaccompagnandola presso di lui, senza chiedere rimborso al padre delle spese di trasporto. Le spese di trasporto saranno a carico della sig.ra Qualora la Professionista richieda la Pt_1
collaborazione dei genitori e/o la partecipazione ad incontri con la figlia o separati, i genitori nulla oppongono e fin d'ora prestano il loro consenso. La sig.ra , inoltre, si impegna a pagare per Pt_1
intero la parcella della professionista, con obbligo del sig. Pt_2
al rimborso della quota del 50% di detta parcella secondo le modalità
sopra indicate (dietro esibizione delle relative fatture),
trattandosi di spesa straordinaria.
12. I genitori si impegnano e prestano il loro consenso fin d'ora a far sottoporre alle visite mediche necessarie al fine di Per_1
verificare se sussistano patologie/problemi di tipo alimentare.
13. I genitori si impegnano a non acquistare il cellulare al figlio finchè non avrà compiuto 13 anni. Si impegnano altresì a Per_2
controllare l'uso del cellulare in possesso dei figli, autorizzando reciprocamente l'uso di applicazioni che consentono la geolocalizzazione e la sorveglianza dei figli stessi.
14. I genitori che hanno scelto di non far frequentare l'ora di religione cattolica alla figlia , dichiarano che, in detta Per_1
ora, frequenterà l'ora di potenziamento e supporto Per_1
organizzata dalla scuola ove gli alunni vengono sostenuti nelle materie in cui si dimostrino in difficoltà.
15. Le spese e i compensi legali della presente procedura sono compensati tra le parti. Gli avvocati con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano al vincolo della solidarietà
professionale ex art. 13 L.F.”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025. Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi