CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1622/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
AN MA, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1604/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2017 0016799528 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2017 0016799528 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è resente per il ricorrente,
L'ufficio insite in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 18/03/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso le seguenti cartelle esattoriali:
- n.29320170016799528000 di € 70,14 per EF anno 2013 notificata in data 05/04/2017;
- n.29320170038551420000 di € 8.538,05, per EF e VA anno 2014 notificata in data 10/02/2025;
di cui ha avuto notizia tramite l'intimazione di pagamento n.29380202500010397000, notificata in data
10/02/2025
La ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiede, l'annullamento, con vittoria di spese, diritti ed onorari:
1) per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2) per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) per prescrizione dei crediti;
4) per prescrizione delle sanzioni e degli interessi – termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs. 472/1992 e dell'art.2948, comma 1, n.4, c.c..
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.21 del D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Alle relate di notifica.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è infondato va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle esattoriali impugnate, per come si rileva dalle relate prodotte, sono state regolarmente notificate tramite p.e.c. in date 05/04/2017 e 20/12/2017.
Ogni eccezione di prescrizione (anche per sanzioni e interessi) andava fatta valere mediante la loro impugnazione. Ne consegue che la pretesa tributarie è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile. Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore soltanto dell'Agenzia Entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00
(euro cinquecento/00) a favore dell'Agenzia Entrate.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
AN MA, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1604/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038551420000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2017 0016799528 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2017 0016799528 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è resente per il ricorrente,
L'ufficio insite in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 18/03/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso le seguenti cartelle esattoriali:
- n.29320170016799528000 di € 70,14 per EF anno 2013 notificata in data 05/04/2017;
- n.29320170038551420000 di € 8.538,05, per EF e VA anno 2014 notificata in data 10/02/2025;
di cui ha avuto notizia tramite l'intimazione di pagamento n.29380202500010397000, notificata in data
10/02/2025
La ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiede, l'annullamento, con vittoria di spese, diritti ed onorari:
1) per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2) per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) per prescrizione dei crediti;
4) per prescrizione delle sanzioni e degli interessi – termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs. 472/1992 e dell'art.2948, comma 1, n.4, c.c..
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.21 del D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Alle relate di notifica.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è infondato va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle esattoriali impugnate, per come si rileva dalle relate prodotte, sono state regolarmente notificate tramite p.e.c. in date 05/04/2017 e 20/12/2017.
Ogni eccezione di prescrizione (anche per sanzioni e interessi) andava fatta valere mediante la loro impugnazione. Ne consegue che la pretesa tributarie è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile. Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore soltanto dell'Agenzia Entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00
(euro cinquecento/00) a favore dell'Agenzia Entrate.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina