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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 7453/2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento di cartelle esattoriali;
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (NA), via S. Luca n. 3;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tiziana Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pompei (NA), via Nolana, 44;
OPPOSTI
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120030011921776000 – portata da un'intimazione di pagamento notificata in data 09.11.2024, avente ad oggetto contributi Modello DM 10/V anni 1999-
2000, oltre somme aggiuntive e interessi, deducendone la prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la e chiedendo di “ Accertare CP_1 Controparte_3 Controparte_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995 e la conseguente irricevibilità dei contributi previdenziali e relative sanzioni/morosità richiesti CP_1 con la cartella n. 07120030011921776000 e per l'effetto dichiarare non dovuta dal contribuente/ricorrente la corrispondente richiesta di pagamento di € 18.991,43 con ogni conseguenza di legge”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva, tempestivamente, in giudizio, CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, nonché la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., oltre il difetto di legittimazione passiva con riguardo agli atti afferenti la procedura di riscossione. Sosteneva che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e la cartella ritualmente notificata, ragion per cui il credito era divenuto irretrattabile. Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, per rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' contestando l'ammissibilità Controparte_2
e, comunque, la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per la che va, pertanto, Controparte_3 dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la prescrizione delle somme intimate nella cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120249044807906/000.
Nella fattispecie in esame, sebbene venga in rilievo un atto dell'agente della riscossione, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dalla cartella esattoriale, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
3. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011).
3.1. Di contro, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" – le richiamate Sezioni
Unite hanno affermato che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24” e, dunque, compete al solo ente impositore.
4. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore"; in tale ottica, l'interesse ad agire "non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2019, n. 29294; in tal senso anche Cass. civ., sez. VI, 18.02.2020, n. 3990).
In ogni caso, si rileva che vale a radicare l'interesse alla declaratoria di prescrizione del credito contributivo la notifica di un atto dell'Agente della Riscossione che minaccia, in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dalla notifica dell'avviso, l'avvio della procedura esecutiva.
5. Con riferimento alla dedotta l'inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.Lgs. n. 46/1999, si rammenti che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
6. Sul punto, si rileva che, sebbene non specificamente contestata, l' CP_5
ha dato prova della notifica della cartella di pagamento mediante produzione
[...] dell'estratto di ruolo e di copia della corrispondente relata di notifica (cfr. tra le tante Cass. n.
10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017).
Ciò comporta, come sostengono i convenuti, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tale cartella, in quanto non tempestivamente opposta rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella.
7. In tema di prescrizione, va ricordato che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n.
335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
Superando l'orientamento contrario (Cass. Sez L sentenza n. 17877 del 31/08/2011; Sentenza n.
4338 del 24/02/2014; Sez L Sentenza n. 5060 del 15/03/2016), le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). A tale orientamento, ribadito da successive pronunce di legittimità, questo giudice intende dare adesione.
8. Ciò posto, l' ha dedotto di aver notificato atti interruttivi Controparte_5 della prescrizione precedentemente all'intimazione di cui si discute, segnatamente intimazione di pagamento n. 0712015909840053300 (asseritamente) notificata in data 28.11.2015 e intimazione di pagamento n. 07120219014586290000 notificata in data 15.02.2022.
Al netto del rilievo che non vi è alcuna prova della notifica dell'intimazione del 2015
(rinvenendosi solo l'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2021), in ogni caso, tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata in data 17.06.2003, è evidente che già alla data di presunta notifica dell'intimazione n. 0712015909840053300, era già abbondantemente maturata la prescrizione quinquennale del credito ivi intimato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 07120030011921776000.
7. Le spese di lite sono poste a carico dell' e vanno liquidate come in dispositivo, CP_1 tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite e della serialità del contenzioso, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 07120030011921776000;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
• Compensa le spese nei confronti di . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 7453/2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento di cartelle esattoriali;
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (NA), via S. Luca n. 3;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tiziana Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pompei (NA), via Nolana, 44;
OPPOSTI
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120030011921776000 – portata da un'intimazione di pagamento notificata in data 09.11.2024, avente ad oggetto contributi Modello DM 10/V anni 1999-
2000, oltre somme aggiuntive e interessi, deducendone la prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la e chiedendo di “ Accertare CP_1 Controparte_3 Controparte_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995 e la conseguente irricevibilità dei contributi previdenziali e relative sanzioni/morosità richiesti CP_1 con la cartella n. 07120030011921776000 e per l'effetto dichiarare non dovuta dal contribuente/ricorrente la corrispondente richiesta di pagamento di € 18.991,43 con ogni conseguenza di legge”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva, tempestivamente, in giudizio, CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, nonché la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., oltre il difetto di legittimazione passiva con riguardo agli atti afferenti la procedura di riscossione. Sosteneva che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e la cartella ritualmente notificata, ragion per cui il credito era divenuto irretrattabile. Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, per rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' contestando l'ammissibilità Controparte_2
e, comunque, la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per la che va, pertanto, Controparte_3 dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la prescrizione delle somme intimate nella cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120249044807906/000.
Nella fattispecie in esame, sebbene venga in rilievo un atto dell'agente della riscossione, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dalla cartella esattoriale, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
3. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011).
3.1. Di contro, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" – le richiamate Sezioni
Unite hanno affermato che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24” e, dunque, compete al solo ente impositore.
4. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore"; in tale ottica, l'interesse ad agire "non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2019, n. 29294; in tal senso anche Cass. civ., sez. VI, 18.02.2020, n. 3990).
In ogni caso, si rileva che vale a radicare l'interesse alla declaratoria di prescrizione del credito contributivo la notifica di un atto dell'Agente della Riscossione che minaccia, in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dalla notifica dell'avviso, l'avvio della procedura esecutiva.
5. Con riferimento alla dedotta l'inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.Lgs. n. 46/1999, si rammenti che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
6. Sul punto, si rileva che, sebbene non specificamente contestata, l' CP_5
ha dato prova della notifica della cartella di pagamento mediante produzione
[...] dell'estratto di ruolo e di copia della corrispondente relata di notifica (cfr. tra le tante Cass. n.
10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017).
Ciò comporta, come sostengono i convenuti, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tale cartella, in quanto non tempestivamente opposta rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella.
7. In tema di prescrizione, va ricordato che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n.
335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
Superando l'orientamento contrario (Cass. Sez L sentenza n. 17877 del 31/08/2011; Sentenza n.
4338 del 24/02/2014; Sez L Sentenza n. 5060 del 15/03/2016), le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). A tale orientamento, ribadito da successive pronunce di legittimità, questo giudice intende dare adesione.
8. Ciò posto, l' ha dedotto di aver notificato atti interruttivi Controparte_5 della prescrizione precedentemente all'intimazione di cui si discute, segnatamente intimazione di pagamento n. 0712015909840053300 (asseritamente) notificata in data 28.11.2015 e intimazione di pagamento n. 07120219014586290000 notificata in data 15.02.2022.
Al netto del rilievo che non vi è alcuna prova della notifica dell'intimazione del 2015
(rinvenendosi solo l'avviso di ricevimento della notifica postale dell'intimazione del 2021), in ogni caso, tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata in data 17.06.2003, è evidente che già alla data di presunta notifica dell'intimazione n. 0712015909840053300, era già abbondantemente maturata la prescrizione quinquennale del credito ivi intimato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 07120030011921776000.
7. Le spese di lite sono poste a carico dell' e vanno liquidate come in dispositivo, CP_1 tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite e della serialità del contenzioso, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 07120030011921776000;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
• Compensa le spese nei confronti di . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice Dr.ssa Valentina Olisterno