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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 36722 R.G. dell'anno 2013, avente ad oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – Divisione di beni caduti in successione”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lembo, domiciliatario in Capri alla Via P. S. Cimino
3;
- ATTORE -
E
nata a Maddaloni (CE) l'1/8/1977 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Romano e dall'avv. Caterina C.F._2
Farace, domiciliatari in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 70;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: per l'attore: “ordinarsi ai convenuti di ottemperare all'Ordinanza procedendo all'allineamento catastale;
in via subordinata autorizzare l'attore a procedere a tanto, 2
ordinando ai convenuti di consentire l'accesso sia ai loro immobili che ai loro dati catastali;
- in via ancora più subordinata, l'attore conclude per l'accoglimento della domanda, condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali con attribuzione a[l] … procuratore per anticipo fattone”; per la convenuta: “insiste … chiedendo la sospensione ovvero il rinvio del presente giudizio al fine di consentire la 'definizione' da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del condono edilizio pendente la cui definizione ha incidenza amministrativa anche ai fini della legittimità urbanistica e catastale dei cespiti. … ferma la riserva di appello formulata in atti ex art. 240 c.p.c. …, stante la mancanza di regolarità e conformità catastale come accertato dal CTU, chiede preliminarmente rinvio al fine di verificare sia la possibilità di regolarizza[re] catastalmente i cespiti in questione, sia di verificare lo stato di definizione amministrativa del condono edilizio tuttora pendente”; “conclude riportandosi a tutte le proprie conclusioni e richieste, principali e subordinate, di merito e di istruttoria, formulate
… con l'atto di costituzione e risposta in giudizio, nonché con le memorie 183, sesto comma,
c.p.c, e, comunque, in corso di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. - La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio
2009), così come certamente quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 3
B.- Con sentenza non definitiva depositata il 17.10.2022, emessa nel presente processo, il
Tribunale di Napoli in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall'attore di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della donazione operata dalla Parte_1
madre in favore dei figli e con atto per notaio Controparte_3 CP_1 Controparte_2
dell'1.10.2010. Per_1
C.- Con successiva sentenza non definitiva depositata l'8.7.2024, emessa sempre nel presente processo, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale:
1). Ha dichiarato che le disposizioni contenute nel testamento olografo del de cuius
, pubblicato con verbale per notaio in data Persona_2 Persona_3
1.3.2008, rep. 19736, racc. 6573, a favore di e Controparte_1 Controparte_2
sono lesive della quota di riserva spettante a a titolo di legittima;
Parte_1
2). Ha accertato che la lesione della quota di riserva spettante a Parte_1 sull'eredità del padre è pari a € 60.079,62; Persona_2
3). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 24.031,85, delle disposizioni testamentarie a favore di di cui al precedente punto 1) e dichiarato, pertanto, che i beni Controparte_2
assegnati con il citato testamento a consistenti in: Controparte_2
a). diritti pari a 3/8 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al fg. 3, p.lla 130 subalterno 3;
b) diritti pari a 3/8 del terreno in Anacapri (NA) località Linciano riportato in Catasto Terreni al foglio 3 particella 1093, sono di proprietà dell'attore per la quota dell'11,44%; Parte_1
4). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 36.047,77, delle disposizioni testamentarie a favore di di cui al precedente punto 1) e dichiarato, pertanto, che i beni Controparte_1
assegnati con il citato testamento a , consistenti in: Controparte_1
a). diritti pari a 3/8 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 7;
b). diritti pari a 3/8 in piena proprietà del locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 9; sono di proprietà dell'attore per la quota del 13,22%; Parte_1
5). Ha dichiarato che le donazioni di cui all'atto per notaio dell'1.8.2011 Per_1
(registrato il 3 agosto 2011 al n. 8892 e trascritto in Napoli II il 4.8.2011) effettuate da a favore di e sono lesive della Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
quota di riserva spettante a a titolo di legittima;
Parte_1 4
6). In accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attore, ha dichiarato che, per effetto della successione alla madre l'attore è esclusivo Controparte_3 Parte_1
titolare del relictum della stessa, consistente nei seguenti beni:
-. Diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito C/2 in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 8;
-. Diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito C/2 in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 12.
7). Ha dichiarato che, a seguito dell'accertamento di cui al precedente capo 6), la lesione della quota di riserva spettante a sull'eredità della madre Pt_1 Parte_1 CP_3
è pari a € 147.087,78;
[...]
8). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 55.634,95, della donazione a favore di
[...]
di cui al precedente punto 5) e dichiarato, pertanto, che i beni donati a CP_2 [...]
consistenti in: CP_2
a). diritti pari a 625/1000 dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in
Catasto Fabbricati al fg. 3, p.lla 130 subalterno 3;
b) diritti pari a 625/1000 del terreno in Anacapri (NA) località Linciano riportato in Catasto
Terreni al foglio 3 particella 1093, sono di proprietà dell'attore per la quota del 15,90%; Parte_1
9). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 91.452,82, della donazione a favore di
[...]
di cui al precedente punto 5) e dichiarato, pertanto, che i beni donati a CP_1 [...]
consistenti in: CP_1
a). diritti pari a 625/1000 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 7;
b). diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 9; sono di proprietà dell'attore per la quota del 20,12%; Parte_1
10). Ha rigettato la domanda proposta da di condanna dei convenuti alla Parte_1
restituzione di somme asseritamente percepite a titolo di canone di locazione dei beni in comunione;
11). Ha rigettato le domande proposte in via riconvenzionale da di Controparte_1 condanna dell'attore al rilascio “degli immobili e/o parti di immobili illegittimamente detenuti e/o occupati … nonché alla corresponsione … di tutte le rendite maturate e maturande” nonché di condanna dell'attore alla “restituzione di ogni importo ricevuto … in conseguenza della vendita dei beni appartenuti al de cuius … ” e Persona_2 5
cioè, in particolare, dei beni mobili precisamente indicati al punto 7) della motivazione della citata sentenza non definitiva;
12). Ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza emessa in pari data;
13). Ha riservato alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite.
D. Per effetto delle sentenze non definitive citate, resta da decidere la domanda proposta dall'attore di divisione dei beni caduti nelle comunioni ereditarie a Parte_1 seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di e dell'azione di riduzione delle donazioni effettuate da Persona_2 CP_3
[...]
E.- Va rigettata, in via preliminare, l'istanza formulata da di Controparte_1
“sospensione” del giudizio in attesa della “definizione da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del condono edilizio pendente”.
Invero, l'immobile interessato dalla domanda di concessione edilizia in sanatoria pendente è il locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportato in Catasto al foglio 3 particella 130 subalterno 12, caduto in successione di per la quota di Controparte_3
625/1000, non è oggetto di comunione inter partes e, dunque, non è ricompreso nella domanda di divisione proposta dall'attore, in quanto il predetto bene è di esclusiva titolarità dell'attore (cfr. la sentenza non definitiva dell'8.7.2024 sopra citata, punto 6 del dispositivo).
F.- Venendo all'esame della domanda di divisione proposta da sopra Parte_1
indicata al punto D, giova ricordare che con la citata ordinanza collegiale depositata in data
8.7.2024, che ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, il Collegio ha sollevato, d'ufficio, la questione dell'assenza di conformità catastale oggettiva per alcuni degli immobili caduti in comunione tra le parti a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di riduzione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.
122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Detta questione, essendo idonea a definire il giudizio ex art. 101 c.p.c., è stata sottoposta, quindi, al contraddittorio delle parti che nelle memorie autorizzate si sono limitate a dedurre che “l'allineamento catastale deve essere eseguito dai convenuti” (cfr. memorie depositate dall'attore) e a chiedere “la sospensione ovvero il rinvio del presente giudizio al fine di consentire la 'definizione' da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del 6
condono edilizio pendente la cui definizione ha incidenza amministrativa anche ai fini della legittimità urbanistica e catastale dei cespiti” (cfr. memorie di ). Controparte_1
E. – Dalla CTU espletata è emersa la mancanza di conformità catastale (allineamento oggettivo) per gli immobili di seguito indicati, caduti in comunione tra le parti, nella successione di (che ne era proprietario per la quota di 3/8) e di Persona_2
(che ne era proprietaria per la quota di 625/1000, pari a 5/8), a seguito Controparte_1 dell'esito vittorioso dell'azione di riduzione proposta da : Parte_1
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub 3, cat. A/3, di Via Linciano n.60, composto da vani 5,5 si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”;
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub7, cat. A/3, di Via Linciano n. 60, composto da vani 6,5, ivi compresi i lastrici, si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”;
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub 9, cat. C/2, di Via Linciano n. 60, mq
6, si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”.
Pienamente condivisibili sono le conclusioni cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale (allineamento oggettivo) per gli immobili in comunione, peraltro non contestate dalle parti, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali e del loro raffronto con lo stato di fatto degli immobili, acclarato nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità dei citati immobili, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo.
Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici. 7
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Non possono essere inclusi, pertanto, in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento di quote, tutti gli immobili sopra indicati dal CTU per i quali non è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano gli immobili commerciabili.
Va dunque disattesa la domanda di divisione proposta dall'attore; nessuna delle parti, peraltro, ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario di e di con esclusione degli immobili per i quali Persona_2 Controparte_3
non sussiste conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
F.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dei convenuti nei confronti delle azioni di riduzione proposte dall'attore, accolte con la sentenza non definitiva dell'8.7.2024 che aveva riservato il regolamento delle spese di lite in questa sede.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando: 8
1). Rigetta la domanda di divisione proposta dall'attore e indicata al Parte_1
capo D della motivazione della presente sentenza;
2). Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] delle spese processuali, liquidate in € 478,00 per spese e € 14.103,00 per Parte_1
competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Lembo, anticipatario;
3). Pone definitivamente a carico di e le spese di Controparte_1 Controparte_2
CTU liquidate nel corso del giudizio, con obbligo di rivalere l'attore di Parte_1
quanto eventualmente corrisposto al CTU a tal titolo.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 36722 R.G. dell'anno 2013, avente ad oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – Divisione di beni caduti in successione”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lembo, domiciliatario in Capri alla Via P. S. Cimino
3;
- ATTORE -
E
nata a Maddaloni (CE) l'1/8/1977 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Romano e dall'avv. Caterina C.F._2
Farace, domiciliatari in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 70;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: per l'attore: “ordinarsi ai convenuti di ottemperare all'Ordinanza procedendo all'allineamento catastale;
in via subordinata autorizzare l'attore a procedere a tanto, 2
ordinando ai convenuti di consentire l'accesso sia ai loro immobili che ai loro dati catastali;
- in via ancora più subordinata, l'attore conclude per l'accoglimento della domanda, condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali con attribuzione a[l] … procuratore per anticipo fattone”; per la convenuta: “insiste … chiedendo la sospensione ovvero il rinvio del presente giudizio al fine di consentire la 'definizione' da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del condono edilizio pendente la cui definizione ha incidenza amministrativa anche ai fini della legittimità urbanistica e catastale dei cespiti. … ferma la riserva di appello formulata in atti ex art. 240 c.p.c. …, stante la mancanza di regolarità e conformità catastale come accertato dal CTU, chiede preliminarmente rinvio al fine di verificare sia la possibilità di regolarizza[re] catastalmente i cespiti in questione, sia di verificare lo stato di definizione amministrativa del condono edilizio tuttora pendente”; “conclude riportandosi a tutte le proprie conclusioni e richieste, principali e subordinate, di merito e di istruttoria, formulate
… con l'atto di costituzione e risposta in giudizio, nonché con le memorie 183, sesto comma,
c.p.c, e, comunque, in corso di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. - La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio
2009), così come certamente quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 3
B.- Con sentenza non definitiva depositata il 17.10.2022, emessa nel presente processo, il
Tribunale di Napoli in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall'attore di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della donazione operata dalla Parte_1
madre in favore dei figli e con atto per notaio Controparte_3 CP_1 Controparte_2
dell'1.10.2010. Per_1
C.- Con successiva sentenza non definitiva depositata l'8.7.2024, emessa sempre nel presente processo, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale:
1). Ha dichiarato che le disposizioni contenute nel testamento olografo del de cuius
, pubblicato con verbale per notaio in data Persona_2 Persona_3
1.3.2008, rep. 19736, racc. 6573, a favore di e Controparte_1 Controparte_2
sono lesive della quota di riserva spettante a a titolo di legittima;
Parte_1
2). Ha accertato che la lesione della quota di riserva spettante a Parte_1 sull'eredità del padre è pari a € 60.079,62; Persona_2
3). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 24.031,85, delle disposizioni testamentarie a favore di di cui al precedente punto 1) e dichiarato, pertanto, che i beni Controparte_2
assegnati con il citato testamento a consistenti in: Controparte_2
a). diritti pari a 3/8 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al fg. 3, p.lla 130 subalterno 3;
b) diritti pari a 3/8 del terreno in Anacapri (NA) località Linciano riportato in Catasto Terreni al foglio 3 particella 1093, sono di proprietà dell'attore per la quota dell'11,44%; Parte_1
4). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 36.047,77, delle disposizioni testamentarie a favore di di cui al precedente punto 1) e dichiarato, pertanto, che i beni Controparte_1
assegnati con il citato testamento a , consistenti in: Controparte_1
a). diritti pari a 3/8 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 7;
b). diritti pari a 3/8 in piena proprietà del locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 9; sono di proprietà dell'attore per la quota del 13,22%; Parte_1
5). Ha dichiarato che le donazioni di cui all'atto per notaio dell'1.8.2011 Per_1
(registrato il 3 agosto 2011 al n. 8892 e trascritto in Napoli II il 4.8.2011) effettuate da a favore di e sono lesive della Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
quota di riserva spettante a a titolo di legittima;
Parte_1 4
6). In accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attore, ha dichiarato che, per effetto della successione alla madre l'attore è esclusivo Controparte_3 Parte_1
titolare del relictum della stessa, consistente nei seguenti beni:
-. Diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito C/2 in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 8;
-. Diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito C/2 in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 12.
7). Ha dichiarato che, a seguito dell'accertamento di cui al precedente capo 6), la lesione della quota di riserva spettante a sull'eredità della madre Pt_1 Parte_1 CP_3
è pari a € 147.087,78;
[...]
8). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 55.634,95, della donazione a favore di
[...]
di cui al precedente punto 5) e dichiarato, pertanto, che i beni donati a CP_2 [...]
consistenti in: CP_2
a). diritti pari a 625/1000 dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportata in
Catasto Fabbricati al fg. 3, p.lla 130 subalterno 3;
b) diritti pari a 625/1000 del terreno in Anacapri (NA) località Linciano riportato in Catasto
Terreni al foglio 3 particella 1093, sono di proprietà dell'attore per la quota del 15,90%; Parte_1
9). Ha disposto la riduzione, per l'importo di € 91.452,82, della donazione a favore di
[...]
di cui al precedente punto 5) e dichiarato, pertanto, che i beni donati a CP_1 [...]
consistenti in: CP_1
a). diritti pari a 625/1000 in piena proprietà dell'unità abitativa in Anacapri (NA) alla via
Linciano, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 7;
b). diritti pari a 625/1000 in piena proprietà del locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportato in Catasto fabbricati al foglio 3 particella 130 subalterno 9; sono di proprietà dell'attore per la quota del 20,12%; Parte_1
10). Ha rigettato la domanda proposta da di condanna dei convenuti alla Parte_1
restituzione di somme asseritamente percepite a titolo di canone di locazione dei beni in comunione;
11). Ha rigettato le domande proposte in via riconvenzionale da di Controparte_1 condanna dell'attore al rilascio “degli immobili e/o parti di immobili illegittimamente detenuti e/o occupati … nonché alla corresponsione … di tutte le rendite maturate e maturande” nonché di condanna dell'attore alla “restituzione di ogni importo ricevuto … in conseguenza della vendita dei beni appartenuti al de cuius … ” e Persona_2 5
cioè, in particolare, dei beni mobili precisamente indicati al punto 7) della motivazione della citata sentenza non definitiva;
12). Ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza emessa in pari data;
13). Ha riservato alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite.
D. Per effetto delle sentenze non definitive citate, resta da decidere la domanda proposta dall'attore di divisione dei beni caduti nelle comunioni ereditarie a Parte_1 seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di e dell'azione di riduzione delle donazioni effettuate da Persona_2 CP_3
[...]
E.- Va rigettata, in via preliminare, l'istanza formulata da di Controparte_1
“sospensione” del giudizio in attesa della “definizione da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del condono edilizio pendente”.
Invero, l'immobile interessato dalla domanda di concessione edilizia in sanatoria pendente è il locale deposito (C/2) in Anacapri (NA) alla via Linciano, riportato in Catasto al foglio 3 particella 130 subalterno 12, caduto in successione di per la quota di Controparte_3
625/1000, non è oggetto di comunione inter partes e, dunque, non è ricompreso nella domanda di divisione proposta dall'attore, in quanto il predetto bene è di esclusiva titolarità dell'attore (cfr. la sentenza non definitiva dell'8.7.2024 sopra citata, punto 6 del dispositivo).
F.- Venendo all'esame della domanda di divisione proposta da sopra Parte_1
indicata al punto D, giova ricordare che con la citata ordinanza collegiale depositata in data
8.7.2024, che ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, il Collegio ha sollevato, d'ufficio, la questione dell'assenza di conformità catastale oggettiva per alcuni degli immobili caduti in comunione tra le parti a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di riduzione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.
122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Detta questione, essendo idonea a definire il giudizio ex art. 101 c.p.c., è stata sottoposta, quindi, al contraddittorio delle parti che nelle memorie autorizzate si sono limitate a dedurre che “l'allineamento catastale deve essere eseguito dai convenuti” (cfr. memorie depositate dall'attore) e a chiedere “la sospensione ovvero il rinvio del presente giudizio al fine di consentire la 'definizione' da parte del Comune di Anacapri delle pratiche di riesame del 6
condono edilizio pendente la cui definizione ha incidenza amministrativa anche ai fini della legittimità urbanistica e catastale dei cespiti” (cfr. memorie di ). Controparte_1
E. – Dalla CTU espletata è emersa la mancanza di conformità catastale (allineamento oggettivo) per gli immobili di seguito indicati, caduti in comunione tra le parti, nella successione di (che ne era proprietario per la quota di 3/8) e di Persona_2
(che ne era proprietaria per la quota di 625/1000, pari a 5/8), a seguito Controparte_1 dell'esito vittorioso dell'azione di riduzione proposta da : Parte_1
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub 3, cat. A/3, di Via Linciano n.60, composto da vani 5,5 si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”;
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub7, cat. A/3, di Via Linciano n. 60, composto da vani 6,5, ivi compresi i lastrici, si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”;
-. “Per il fabbricato identificato al Fg.3, p.lla 130, sub 9, cat. C/2, di Via Linciano n. 60, mq
6, si attesta la conformità dei dati catastali, ma la planimetria non risulta conforme allo stato dei fatti”.
Pienamente condivisibili sono le conclusioni cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale (allineamento oggettivo) per gli immobili in comunione, peraltro non contestate dalle parti, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali e del loro raffronto con lo stato di fatto degli immobili, acclarato nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità dei citati immobili, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo.
Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici. 7
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Non possono essere inclusi, pertanto, in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento di quote, tutti gli immobili sopra indicati dal CTU per i quali non è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano gli immobili commerciabili.
Va dunque disattesa la domanda di divisione proposta dall'attore; nessuna delle parti, peraltro, ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario di e di con esclusione degli immobili per i quali Persona_2 Controparte_3
non sussiste conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
F.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dei convenuti nei confronti delle azioni di riduzione proposte dall'attore, accolte con la sentenza non definitiva dell'8.7.2024 che aveva riservato il regolamento delle spese di lite in questa sede.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando: 8
1). Rigetta la domanda di divisione proposta dall'attore e indicata al Parte_1
capo D della motivazione della presente sentenza;
2). Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] delle spese processuali, liquidate in € 478,00 per spese e € 14.103,00 per Parte_1
competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Lembo, anticipatario;
3). Pone definitivamente a carico di e le spese di Controparte_1 Controparte_2
CTU liquidate nel corso del giudizio, con obbligo di rivalere l'attore di Parte_1
quanto eventualmente corrisposto al CTU a tal titolo.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI