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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2134/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12634/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan,3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120030011678057003 REGISTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'estratto ruolo per un importo di € 162.201,75, relativo alla cartella di pagamento n. 07120030011678057003 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi. La ricorrente deduceva, la mancata notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione nonché l'intervenuta prescrizione decennale del credito tributario. Evidenziava, altresì, che il debito traeva origine da una vicenda successoria relativa a un immobile del padre, deceduto nel 1995, per il quale la successione era stata accettata con beneficio di inventario, e che il bene non era mai entrato nella disponibilità degli eredi, essendo stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare con conseguente effetto purgativo ex artt. 2919 c.c. e 586 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, la quale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, assumendo la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e la tardività dell'impugnazione, in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata regolarmente notificata alla contribuente in data 28 aprile 2003. l'Ufficio rappresentava che la pretesa tributaria traeva origine da un accertamento relativo a un atto di compravendita immobiliare registrato nell'anno 1984, già oggetto di contenzioso definito con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 853/30/94, depositata il 2 giugno 1997 e divenuta definitiva. Deduceva, inoltre, che nel corso del tempo sarebbero stati notificati atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è inammissibile. La ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Tuttavia, va preliminarmente rilevato che, alla luce della disciplina vigente e della giurisprudenza di legittimità consolidata, l'estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile, salvo ipotesi tassative che nel caso di specie non risultano dedotte né dimostrate. In particolare, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, dispone espressamente che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto e attuale…” La norma individua in modo tassativo tali ipotesi, riconducendole:
-alla partecipazione a procedure di appalto pubblico;
-alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;
-alla perdita di benefici o agevolazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato né provato alcuna delle predette condizioni di pregiudizio qualificato, limitandosi a dedurre la conoscenza della pretesa debitoria tramite consultazione dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la sospensione di un Banca_1rimborso IRPEF. Tale circostanza, per costante orientamento giurisprudenziale, non di per sé un pregiudizio immediato e irreparabile idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non essendo equiparabile alle ipotesi tassativamente previste dalla norma. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore”.(Cass., Sez. V, n. 26283/2022; Cass., Sez. Unite, n. 19704/2015, come novellata dalla disciplina sopravvenuta). Ne consegue che l'azione giudiziaria proposta si pone al di fuori del perimetro di ammissibilità delineato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi pertanto dichiarare il ricorso inammissibile. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Sebbene il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di una condizione di azionabilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, occorre tuttavia considerare come la materia oggetto di controversia si collochi in un ambito che, soprattutto in epoca antecedente all'intervento normativo di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è stato caratterizzato da un significativo e prolungato contrasto giurisprudenziale in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo quale strumento di tutela anticipata del contribuente. Solo con l'introduzione della citata disposizione – avente natura chiaramente innovativa e di sistema, il legislatore ha tipizzato in maniera espressa e restrittiva le ipotesi di ammissibilità dell'impugnazione, superando l'orientamento giurisprudenziale che, in precedenza, aveva in più occasioni ammesso la tutela giurisdizionale in presenza di una mera conoscenza della pretesa tributaria. Ne consegue che l'iniziativa processuale della ricorrente, pur risultando oggi incompatibile con il quadro normativo vigente, si inserisce in un contesto interpretativo che, fino a tempi recenti, aveva conosciuto soluzioni non univoche, rendendo non manifestamente temeraria la proposizione del ricorso. In ragione di tali circostanze eccezionali, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Napoli, così deciso 14/01/2026.
Il relatore Il Presidente
IL ER MA LA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12634/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan,3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120030011678057003 REGISTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'estratto ruolo per un importo di € 162.201,75, relativo alla cartella di pagamento n. 07120030011678057003 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi. La ricorrente deduceva, la mancata notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione nonché l'intervenuta prescrizione decennale del credito tributario. Evidenziava, altresì, che il debito traeva origine da una vicenda successoria relativa a un immobile del padre, deceduto nel 1995, per il quale la successione era stata accettata con beneficio di inventario, e che il bene non era mai entrato nella disponibilità degli eredi, essendo stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare con conseguente effetto purgativo ex artt. 2919 c.c. e 586 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, la quale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, assumendo la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e la tardività dell'impugnazione, in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata regolarmente notificata alla contribuente in data 28 aprile 2003. l'Ufficio rappresentava che la pretesa tributaria traeva origine da un accertamento relativo a un atto di compravendita immobiliare registrato nell'anno 1984, già oggetto di contenzioso definito con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 853/30/94, depositata il 2 giugno 1997 e divenuta definitiva. Deduceva, inoltre, che nel corso del tempo sarebbero stati notificati atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è inammissibile. La ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Tuttavia, va preliminarmente rilevato che, alla luce della disciplina vigente e della giurisprudenza di legittimità consolidata, l'estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile, salvo ipotesi tassative che nel caso di specie non risultano dedotte né dimostrate. In particolare, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, dispone espressamente che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto e attuale…” La norma individua in modo tassativo tali ipotesi, riconducendole:
-alla partecipazione a procedure di appalto pubblico;
-alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;
-alla perdita di benefici o agevolazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato né provato alcuna delle predette condizioni di pregiudizio qualificato, limitandosi a dedurre la conoscenza della pretesa debitoria tramite consultazione dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la sospensione di un Banca_1rimborso IRPEF. Tale circostanza, per costante orientamento giurisprudenziale, non di per sé un pregiudizio immediato e irreparabile idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non essendo equiparabile alle ipotesi tassativamente previste dalla norma. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore”.(Cass., Sez. V, n. 26283/2022; Cass., Sez. Unite, n. 19704/2015, come novellata dalla disciplina sopravvenuta). Ne consegue che l'azione giudiziaria proposta si pone al di fuori del perimetro di ammissibilità delineato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi pertanto dichiarare il ricorso inammissibile. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Sebbene il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di una condizione di azionabilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, occorre tuttavia considerare come la materia oggetto di controversia si collochi in un ambito che, soprattutto in epoca antecedente all'intervento normativo di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è stato caratterizzato da un significativo e prolungato contrasto giurisprudenziale in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo quale strumento di tutela anticipata del contribuente. Solo con l'introduzione della citata disposizione – avente natura chiaramente innovativa e di sistema, il legislatore ha tipizzato in maniera espressa e restrittiva le ipotesi di ammissibilità dell'impugnazione, superando l'orientamento giurisprudenziale che, in precedenza, aveva in più occasioni ammesso la tutela giurisdizionale in presenza di una mera conoscenza della pretesa tributaria. Ne consegue che l'iniziativa processuale della ricorrente, pur risultando oggi incompatibile con il quadro normativo vigente, si inserisce in un contesto interpretativo che, fino a tempi recenti, aveva conosciuto soluzioni non univoche, rendendo non manifestamente temeraria la proposizione del ricorso. In ragione di tali circostanze eccezionali, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Napoli, così deciso 14/01/2026.
Il relatore Il Presidente
IL ER MA LA