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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 217/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MACCARI C.F._2
IS
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 22 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 21/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 426/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 22 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, scegliendo ciascuno la residenza che preferisce, pur mantenendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) La casa familiare sita in Carpi (MO) in Via Don Davide Albertario nr.
53 Int. 6, di cui i coniugi sono comproprietari nella ragione di ½ ciascuno, in virtù di atto di compravendita stipulato a Ministero Dott.
atto registrato a Carpi (MO) il 13/05/2019 nr. 3733 Persona_2
Serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Modena il 13/05/2019 al nr. 13254/8962 (Doc. 18 - a seguire numerazione ricorso) con tutto il mobilio che la compone, è stata assegnata in sede di separazione consensuale alla Sig.ra
[...]
, che vi ha continuato ad abitare Parte_1
unitamente al figlio minore e ciò a tutela del diritto Per_1
pagina 3 di 22 indisponibile dello stesso a continuare a dimorare nel luogo ove è cresciuto ed ha radicato la propria vita familiare.
3) Quanto al suddetto bene immobile già casa coniugale sita in Carpi
(MO) in Via Don Davide Albertario nr. 53 Int. 6, acquistato in data successiva alla celebrazione del matrimonio, i coniugi concordemente stabiliscono che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il Sig. nato a [...] il Parte_2
08/08/1980 e ivi residente in [...]
(C.F: , si impegna a cedere e per l'effetto CodiceFiscale_3
a trasferire a favore della Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F:
[...]
) e residente in [...]
Albertario nr. 53 Int. 6, che accetta, il 50% di proprietà dell'immobile predetto, qui di seguito meglio identificato: unità immobiliari facenti parte del fabbricato civile condominiale sito nel Comune di Carpi
(MO), Via Don Davide Albertario n. 53, e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto di ingresso, cucina, pranzo, ripostiglio, disimpegno notte, tre camere da letto, due bagni e balcone. In confine con vano scale comune, area cortiliva comune a sbalzo su tre lati, ragioni Degli Esposti-Novara o aventi causa, salvo altri;
pagina 4 di 22 -solaio di pertinenza posto al piano sottotetto. In confine con disimpegno comune, area cortiliva comune a sbalzo su più lati, ragioni
Raisi o aventi causa, ragioni Occhi o aventi causa, salvo altri;
-garage di pertinenza posto al piano terra. In confine con area cortiliva comune, ragioni Degli Esposti o aventi causa, ragioni Occhi o aventi causa, salvo altri;
Tali unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del
Comune di Carpi (MO), come segue: - Foglio 87, Particella 82, Sub.
21, Via Don Davide Albertario n. 53, piani 3-4, cat. A/2, cl. 2, vani
7,5, s.c. 120 mq., s.c. escluse aree scoperte 118 mq., R.C. euro
697,22 (appartamento e solaio); - Foglio 87, Particella 82, Sub. 4, Via
Don Davide Albertario n. 53, piano T, cat. C/6, cl. 6, mq. 12, s.c. 312 mq., R.C. euro 63,83 (garage).
Il summenzionato immobile, già abitazione familiare di proprietà congiunta al 50% dei coniugi, risulta gravato da mutuo ipotecario cointestato nr. 055-000-8188460-000 acceso in data 03/05/2019, intestato ad entrambi i coniugi con la Banca Unicredit Spa, per l'importo di € 90.000,00 con durata fino al 31/05/2044, e rata mensile di € 401,49 che i coniugi hanno provveduto a versare ciascuno, mantenendo la comproprietà dell'immobile al 50%.
Per la cessione della quota di comproprietà da parte del marito in favore della moglie si rendono imprescindibili le seguenti condizioni:
pagina 5 di 22 a) L'atto pubblico di trasferimento dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla comunicazione della Sentenza di divorzio, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes, con accollo da parte della Sig.ra Parte_1
delle spese del Notaio rogante dalla stessa scelto;
b) La Sig.ra , a fronte del Parte_1
trasferimento della proprietà, dichiara di accollarsi, come in effetti si accolla già dal mese di Maggio 2025, il pagamento integrale dei rimanenti ratei di mutuo gravanti su detto immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione, obbligandosi a tenere indenne il Sig.
da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse Parte_2
eventualmente formulata da chicchessia al medesimo per il debito in questione;
c) Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante;
d) La Sig.ra si obbliga quindi Parte_1
ad attivarsi, sin da subito, al fine di sottoscrivere con Unicredit Spa atto di accollo liberatorio volto alla liberazione del Sig. Parte_2
fornendo, se del caso, le garanzie richieste dall'Istituto di
[...]
Credito.
pagina 6 di 22 e) La Sig.ra sarà obbligata a Parte_1
pagare puntualmente ed integralmente, sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del marito, tutte le residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza, incaricando il Notaio rogante a trasmettere copia autentica dell'atto pubblico di trasferimento alla banca mutuataria al fine di consentire a detto Istituto di registrare l'avvenuto accollo e modificare di conseguenza l'intestazione degli avvisi di pagamento, confermando che l'Istituto medesimo potrà effettuare le proprie comunicazioni e notifiche ad essa parte acquirente presso l'immobile oggetto di trasferimento, ove la stessa conferma di eleggere espressamente domicilio, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Banca
ogni eventuale successiva variazione.
f) Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
il Sig. rinuncia pertanto a richiedere Parte_2
qualsivoglia somma alla Sig.ra Parte_1
pagina 7 di 22 per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo Parte_1
liberatorio in capo alla stessa del mutuo sopracitato;
g) L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto all'acquirente, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel sopra citato titolo di provenienza;
h) Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di scioglimento del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare;
i) I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR
26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari
06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e pagina 8 di 22 154/1999 e Circolari Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6 e del
16.3.2000 n. 49);
j) I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria del Sig. in ordine al Parte_2
mutuo ipotecario gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra ; Parte_1
k) I coniugi concordano espressamente che, in caso di mancata stipula dell'atto di cessione entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione della sentenza di divorzio, per inadempimento della
Sig.ra , ovvero qualora Parte_1
quest'ultima non ottenesse delibera di accollo del mutuo con effetto liberatorio del marito e/o un nuovo finanziamento con liberazione del marito dal contratto di mutuo, nulla sarà dovuto dal marito alla moglie a titolo di restituzione dei ratei di mutuo pagati dalla moglie stessa in via esclusiva e la casa coniugale verrà lasciata in uso alla sola Sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
assieme al figlio minore o in caso di accordo tra i coniugi Per_1
potrà essere alienata a terzi al prezzo che verrà stimato dall'agente immobiliare e la Sig.ra Parte_1
unitamente al figlio dovrà trasferirsi altrove, liberando l'immobile; il prezzo ricavato dalla compravendita verrà utilizzato per estinguere il pagina 9 di 22 mutuo residuo e l'eventuale rimanenza verrà divisa tra i coniugi in parti uguali.
l) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione;
m) Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
4) In considerazione della cessione a titolo gratuito della quota del
50% di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale (con tutti i mobili e arredi che la compongono), e in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato mensilmente il Sig.
[...]
che ha provveduto ad accollarsi finanziamenti accesi Parte_2
per esigenze famigliari con obbligo al rimborso di tutti i suddetti prestiti, con pagamenti mensili per circa € 1.400,00, la Sig.ra
[...]
si impegna e si obbliga a Parte_1
corrispondere al Sig. la somma di € 5.000,00 Parte_2
(cinquemila/00) a titolo di parziale rimborso per i suddetti prestiti in capo al solo Sig. , tramite, bonifico bancario sul Parte_2
pagina 10 di 22 conto corrente del marito a lei già conosciuto, entro e non oltre la data fissata per la stipula dell'atto notarile di cessione;
5) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 3 e 4) dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
6) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa alimentare o di mantenimento, essendo allo stato economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
7) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
pagina 11 di 22 I ricorrenti confermano le seguenti condizioni relative al figlio minore
. Persona_3
9) Il figlio minore continuerà ad essere affidato in Persona_3
forma condivisa ad entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
10)A fronte delle attuali esigenze lavorative del padre (autista che svolge turni lavorativi alternati comportanti anche la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di nonché alla sua volontà e ai suoi Per_1
desideri.
pagina 12 di 22 11)I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
12)I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di non prevedere alcun pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana, stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del Sig. : Parte_2
A) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà dopo cena presso l'abitazione della madre.
B) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 10.00 circa, il padre andrà a prendere il figlio minore presso Per_1
l'abitazione della madre e lo riporterà dalla stessa la domenica alle ore
21.00 circa dopo cena.
pagina 13 di 22 C) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno. Solamente per l'anno 2024, i genitori hanno concordato che starà con la madre dal 21/12/2024 al 02/01/2025 Per_1
consecutivamente per consentire alla madre e al figlio di recarsi in vacanza dalla nonna materna residente in [...];
D) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì
dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo. Solamente per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta con la madre per Per_1
improrogabili impegni lavorativi del padre;
E) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il Sig. avrà diritto di scelta negli anni Parte_2
pari, mentre la Sig.ra negli Parte_1
pagina 14 di 22 anni dispari. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, almeno
2 (due) giorni prima della partenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio si recheranno in visita anche in giornata.
F) I ricorrenti quale regola generale stabiliscono che, in tutti i casi in cui la gestione e la custodia di non possa essere regolata Per_1
secondo le previsioni sopra indicate, nelle ore in cui i genitori sono al lavoro e/o nei momenti di avvicendamento giornaliero tra le parti e/o in caso di urgenza, ritardi, imprevisti, inconvenienti ecc… il bambino rimarrà nell'ordine con l'altro genitore – se disponibile, con i nonni materni, e con i nonni paterni. Nel caso in cui il bambino dovesse essere collocato in luogo diverso dalla sua residenza, sarà cura del genitore in quel momento affidatario, avvisare di tale circostanza l'altro con i consueti mezzi di comunicazione oggi in uso. Entrambi i genitori si impegnano a consentire al figlio, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, ad adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi dello stesso. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad essere autorizzati ad pagina 15 di 22 esercitare la responsabilità separatamente. Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e comunque sempre nel più completo rispetto dei suoi desideri e delle sue volontà.
13) I genitori si impegnano a collaborare ulteriormente con la massima serenità e disponibilità anche nella cura, educazione ed istruzione del figlio minore dando sempre assoluta priorità ai Per_1
suoi interessi e tutela, anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza del figlio, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che Per_1
conservi con entrambi i genitori, rapporti sereni e si senta tranquillo e a proprio agio con ciascuno di essi.
14) I coniugi hanno concordemente stabilito che in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato mensilmente il
Sig. , lo stesso corrisponderà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro
300,00= (trecento/00) sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, in via anticipata il giorno 15 (quindici) di ogni mese – somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di Gennaio 2026 oltre il 50% delle spese straordinarie. Il versamento della predetta somma avverrà mediante pagina 16 di 22 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
e noto al Sig. . Parte_1 Parte_2
Al raggiungimento della maggiore età del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, previo accordo tra i genitori, il contributo al mantenimento ordinario potrà essere versato direttamente al figlio, con le modalità che verranno all'uopo concordate.
15) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio Per_1
saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
pagina 17 di 22 -spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e relativo abbigliamento;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
(dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 18 di 22 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti regoleranno dette spese il 30 di ogni mese.
Le parti concordano che ognuno dei genitori, quando si recherà in vacanza con il figlio provvederà personalmente al pagamento del soggiorno anche per il bambino.
16) la Sig.ra percepirà Parte_1
l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, nella misura del
100%.
17) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per i minori nella misura del 50% ciascuno.
18) i genitori convengono che il figlio minore potrà recarsi Per_1
all'estero a partire dal compimento del 7° (settimo) anno di età e si danno, sin da ora, reciproco consenso all'ottenimento e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido al proprio espatrio così come quello inerente il figlio.
19) Le parti riconoscono sin da ora che le condizioni sopra previste (in particolare quelle inerenti il figlio) sono le piu' consone e le piu' congeniali alle necessità ed alle esigenze del minore, tant'è vero che sono state frutto di lunghe ed accurate trattative.
pagina 19 di 22 20) I ricorrenti si danno atto, inoltre, che le suddette pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e di scioglimento del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
21) I Sigg. e Parte_1 Parte_2
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2
[...]
c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al minore;
22) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
pagina 20 di 22 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 13/05/2017 fra Parte_3
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 30 Parte I r. 1
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
pagina 21 di 22 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 217/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MACCARI C.F._2
IS
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 22 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 21/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 426/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 22 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, scegliendo ciascuno la residenza che preferisce, pur mantenendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) La casa familiare sita in Carpi (MO) in Via Don Davide Albertario nr.
53 Int. 6, di cui i coniugi sono comproprietari nella ragione di ½ ciascuno, in virtù di atto di compravendita stipulato a Ministero Dott.
atto registrato a Carpi (MO) il 13/05/2019 nr. 3733 Persona_2
Serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Modena il 13/05/2019 al nr. 13254/8962 (Doc. 18 - a seguire numerazione ricorso) con tutto il mobilio che la compone, è stata assegnata in sede di separazione consensuale alla Sig.ra
[...]
, che vi ha continuato ad abitare Parte_1
unitamente al figlio minore e ciò a tutela del diritto Per_1
pagina 3 di 22 indisponibile dello stesso a continuare a dimorare nel luogo ove è cresciuto ed ha radicato la propria vita familiare.
3) Quanto al suddetto bene immobile già casa coniugale sita in Carpi
(MO) in Via Don Davide Albertario nr. 53 Int. 6, acquistato in data successiva alla celebrazione del matrimonio, i coniugi concordemente stabiliscono che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il Sig. nato a [...] il Parte_2
08/08/1980 e ivi residente in [...]
(C.F: , si impegna a cedere e per l'effetto CodiceFiscale_3
a trasferire a favore della Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F:
[...]
) e residente in [...]
Albertario nr. 53 Int. 6, che accetta, il 50% di proprietà dell'immobile predetto, qui di seguito meglio identificato: unità immobiliari facenti parte del fabbricato civile condominiale sito nel Comune di Carpi
(MO), Via Don Davide Albertario n. 53, e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto di ingresso, cucina, pranzo, ripostiglio, disimpegno notte, tre camere da letto, due bagni e balcone. In confine con vano scale comune, area cortiliva comune a sbalzo su tre lati, ragioni Degli Esposti-Novara o aventi causa, salvo altri;
pagina 4 di 22 -solaio di pertinenza posto al piano sottotetto. In confine con disimpegno comune, area cortiliva comune a sbalzo su più lati, ragioni
Raisi o aventi causa, ragioni Occhi o aventi causa, salvo altri;
-garage di pertinenza posto al piano terra. In confine con area cortiliva comune, ragioni Degli Esposti o aventi causa, ragioni Occhi o aventi causa, salvo altri;
Tali unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del
Comune di Carpi (MO), come segue: - Foglio 87, Particella 82, Sub.
21, Via Don Davide Albertario n. 53, piani 3-4, cat. A/2, cl. 2, vani
7,5, s.c. 120 mq., s.c. escluse aree scoperte 118 mq., R.C. euro
697,22 (appartamento e solaio); - Foglio 87, Particella 82, Sub. 4, Via
Don Davide Albertario n. 53, piano T, cat. C/6, cl. 6, mq. 12, s.c. 312 mq., R.C. euro 63,83 (garage).
Il summenzionato immobile, già abitazione familiare di proprietà congiunta al 50% dei coniugi, risulta gravato da mutuo ipotecario cointestato nr. 055-000-8188460-000 acceso in data 03/05/2019, intestato ad entrambi i coniugi con la Banca Unicredit Spa, per l'importo di € 90.000,00 con durata fino al 31/05/2044, e rata mensile di € 401,49 che i coniugi hanno provveduto a versare ciascuno, mantenendo la comproprietà dell'immobile al 50%.
Per la cessione della quota di comproprietà da parte del marito in favore della moglie si rendono imprescindibili le seguenti condizioni:
pagina 5 di 22 a) L'atto pubblico di trasferimento dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla comunicazione della Sentenza di divorzio, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes, con accollo da parte della Sig.ra Parte_1
delle spese del Notaio rogante dalla stessa scelto;
b) La Sig.ra , a fronte del Parte_1
trasferimento della proprietà, dichiara di accollarsi, come in effetti si accolla già dal mese di Maggio 2025, il pagamento integrale dei rimanenti ratei di mutuo gravanti su detto immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione, obbligandosi a tenere indenne il Sig.
da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse Parte_2
eventualmente formulata da chicchessia al medesimo per il debito in questione;
c) Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante;
d) La Sig.ra si obbliga quindi Parte_1
ad attivarsi, sin da subito, al fine di sottoscrivere con Unicredit Spa atto di accollo liberatorio volto alla liberazione del Sig. Parte_2
fornendo, se del caso, le garanzie richieste dall'Istituto di
[...]
Credito.
pagina 6 di 22 e) La Sig.ra sarà obbligata a Parte_1
pagare puntualmente ed integralmente, sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del marito, tutte le residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza, incaricando il Notaio rogante a trasmettere copia autentica dell'atto pubblico di trasferimento alla banca mutuataria al fine di consentire a detto Istituto di registrare l'avvenuto accollo e modificare di conseguenza l'intestazione degli avvisi di pagamento, confermando che l'Istituto medesimo potrà effettuare le proprie comunicazioni e notifiche ad essa parte acquirente presso l'immobile oggetto di trasferimento, ove la stessa conferma di eleggere espressamente domicilio, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Banca
ogni eventuale successiva variazione.
f) Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
il Sig. rinuncia pertanto a richiedere Parte_2
qualsivoglia somma alla Sig.ra Parte_1
pagina 7 di 22 per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo Parte_1
liberatorio in capo alla stessa del mutuo sopracitato;
g) L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto all'acquirente, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel sopra citato titolo di provenienza;
h) Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di scioglimento del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare;
i) I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR
26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari
06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e pagina 8 di 22 154/1999 e Circolari Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6 e del
16.3.2000 n. 49);
j) I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria del Sig. in ordine al Parte_2
mutuo ipotecario gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra ; Parte_1
k) I coniugi concordano espressamente che, in caso di mancata stipula dell'atto di cessione entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione della sentenza di divorzio, per inadempimento della
Sig.ra , ovvero qualora Parte_1
quest'ultima non ottenesse delibera di accollo del mutuo con effetto liberatorio del marito e/o un nuovo finanziamento con liberazione del marito dal contratto di mutuo, nulla sarà dovuto dal marito alla moglie a titolo di restituzione dei ratei di mutuo pagati dalla moglie stessa in via esclusiva e la casa coniugale verrà lasciata in uso alla sola Sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
assieme al figlio minore o in caso di accordo tra i coniugi Per_1
potrà essere alienata a terzi al prezzo che verrà stimato dall'agente immobiliare e la Sig.ra Parte_1
unitamente al figlio dovrà trasferirsi altrove, liberando l'immobile; il prezzo ricavato dalla compravendita verrà utilizzato per estinguere il pagina 9 di 22 mutuo residuo e l'eventuale rimanenza verrà divisa tra i coniugi in parti uguali.
l) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione;
m) Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
4) In considerazione della cessione a titolo gratuito della quota del
50% di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale (con tutti i mobili e arredi che la compongono), e in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato mensilmente il Sig.
[...]
che ha provveduto ad accollarsi finanziamenti accesi Parte_2
per esigenze famigliari con obbligo al rimborso di tutti i suddetti prestiti, con pagamenti mensili per circa € 1.400,00, la Sig.ra
[...]
si impegna e si obbliga a Parte_1
corrispondere al Sig. la somma di € 5.000,00 Parte_2
(cinquemila/00) a titolo di parziale rimborso per i suddetti prestiti in capo al solo Sig. , tramite, bonifico bancario sul Parte_2
pagina 10 di 22 conto corrente del marito a lei già conosciuto, entro e non oltre la data fissata per la stipula dell'atto notarile di cessione;
5) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 3 e 4) dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
6) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa alimentare o di mantenimento, essendo allo stato economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
7) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
pagina 11 di 22 I ricorrenti confermano le seguenti condizioni relative al figlio minore
. Persona_3
9) Il figlio minore continuerà ad essere affidato in Persona_3
forma condivisa ad entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
10)A fronte delle attuali esigenze lavorative del padre (autista che svolge turni lavorativi alternati comportanti anche la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di nonché alla sua volontà e ai suoi Per_1
desideri.
pagina 12 di 22 11)I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
12)I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di non prevedere alcun pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana, stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del Sig. : Parte_2
A) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà dopo cena presso l'abitazione della madre.
B) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 10.00 circa, il padre andrà a prendere il figlio minore presso Per_1
l'abitazione della madre e lo riporterà dalla stessa la domenica alle ore
21.00 circa dopo cena.
pagina 13 di 22 C) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno. Solamente per l'anno 2024, i genitori hanno concordato che starà con la madre dal 21/12/2024 al 02/01/2025 Per_1
consecutivamente per consentire alla madre e al figlio di recarsi in vacanza dalla nonna materna residente in [...];
D) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì
dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo. Solamente per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta con la madre per Per_1
improrogabili impegni lavorativi del padre;
E) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il Sig. avrà diritto di scelta negli anni Parte_2
pari, mentre la Sig.ra negli Parte_1
pagina 14 di 22 anni dispari. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, almeno
2 (due) giorni prima della partenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio si recheranno in visita anche in giornata.
F) I ricorrenti quale regola generale stabiliscono che, in tutti i casi in cui la gestione e la custodia di non possa essere regolata Per_1
secondo le previsioni sopra indicate, nelle ore in cui i genitori sono al lavoro e/o nei momenti di avvicendamento giornaliero tra le parti e/o in caso di urgenza, ritardi, imprevisti, inconvenienti ecc… il bambino rimarrà nell'ordine con l'altro genitore – se disponibile, con i nonni materni, e con i nonni paterni. Nel caso in cui il bambino dovesse essere collocato in luogo diverso dalla sua residenza, sarà cura del genitore in quel momento affidatario, avvisare di tale circostanza l'altro con i consueti mezzi di comunicazione oggi in uso. Entrambi i genitori si impegnano a consentire al figlio, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, ad adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi dello stesso. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad essere autorizzati ad pagina 15 di 22 esercitare la responsabilità separatamente. Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e comunque sempre nel più completo rispetto dei suoi desideri e delle sue volontà.
13) I genitori si impegnano a collaborare ulteriormente con la massima serenità e disponibilità anche nella cura, educazione ed istruzione del figlio minore dando sempre assoluta priorità ai Per_1
suoi interessi e tutela, anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza del figlio, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che Per_1
conservi con entrambi i genitori, rapporti sereni e si senta tranquillo e a proprio agio con ciascuno di essi.
14) I coniugi hanno concordemente stabilito che in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato mensilmente il
Sig. , lo stesso corrisponderà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro
300,00= (trecento/00) sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, in via anticipata il giorno 15 (quindici) di ogni mese – somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di Gennaio 2026 oltre il 50% delle spese straordinarie. Il versamento della predetta somma avverrà mediante pagina 16 di 22 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
e noto al Sig. . Parte_1 Parte_2
Al raggiungimento della maggiore età del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, previo accordo tra i genitori, il contributo al mantenimento ordinario potrà essere versato direttamente al figlio, con le modalità che verranno all'uopo concordate.
15) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio Per_1
saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
pagina 17 di 22 -spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e relativo abbigliamento;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
(dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 18 di 22 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti regoleranno dette spese il 30 di ogni mese.
Le parti concordano che ognuno dei genitori, quando si recherà in vacanza con il figlio provvederà personalmente al pagamento del soggiorno anche per il bambino.
16) la Sig.ra percepirà Parte_1
l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, nella misura del
100%.
17) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per i minori nella misura del 50% ciascuno.
18) i genitori convengono che il figlio minore potrà recarsi Per_1
all'estero a partire dal compimento del 7° (settimo) anno di età e si danno, sin da ora, reciproco consenso all'ottenimento e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido al proprio espatrio così come quello inerente il figlio.
19) Le parti riconoscono sin da ora che le condizioni sopra previste (in particolare quelle inerenti il figlio) sono le piu' consone e le piu' congeniali alle necessità ed alle esigenze del minore, tant'è vero che sono state frutto di lunghe ed accurate trattative.
pagina 19 di 22 20) I ricorrenti si danno atto, inoltre, che le suddette pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e di scioglimento del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
21) I Sigg. e Parte_1 Parte_2
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2
[...]
c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al minore;
22) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
pagina 20 di 22 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 13/05/2017 fra Parte_3
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 30 Parte I r. 1
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
pagina 21 di 22 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 22 di 22