Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 11177/2024 R.G.L. promosso da con l'avv. GENNARO LUCA Parte_1
CONTRO
, con l'avv. GRAMMATICO Controparte_1
PIETRO
con l'avv. LA VALLE LUIGI CP_2
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte il ricorrente il 11.02.2025, in data 31.01.2025 e il 3.10.2024 CP_3 CP_2
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11177/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO LUCA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in indirizzo telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. LA VALLE LUIGI, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Istituto in Palermo Viale del Fante n. 58/D
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620130011645901000,
29620140031443960000 e 29620150036188357000.
Annulla l'intimazione di pagamento n. 296202290199098662000 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620140006594158000 e n. 29620170039686133000, che pure annulla, dichiarandone l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_2
che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali e rimborso spese generali 15%, oltre CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GENNARO LUCA, antistatario.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024, in riassunzione dal Tribunale di Termini
Imerese, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296202290199098662000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29620130011645901000, 29620140031443960000,
29620150036188357000, 29620140006594158000 e n. 29620170039686133000.
Deduceva di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti come i relativi contributi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiarare cessata la materia del CP_2
contendere in relazione alle cartelle esattoriali nn. 29620130011645901000,
29620140031443960000 e 29620150036188357000¸avendo l' provveduto CP_5
al loro annullamento ex art. 1, commi 222-230 della legge n. 197/2022. Invece, relativamente alle cartelle di pagamento n. 29620140006594158000 e n.
29620170039686133000, deduceva la fondatezza del credito dell per premi CP_2
assicurativi e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' deducendo, preliminarmente la Controparte_6
propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170039686133000, perché afferente a tributi
Irap.
Relativamente alle cartelle non annullate dall' specificava che: “a) la cartella CP_2
di pagamento n. .29620140006594158000 è stata notificata al contribuente in data 4.6.2014 mediante consegna del plico a familiare convivente (doc. n.5). Persistendo la mora del debitore il
Concessionario ha notificato la intimazione di pagamento n. 29620179043153411000 a mezzo p.e.c. in data 20.11.2017 (doc. n.6) all'indirizzo risultante dai pubblici registri (cfr. visura camerale storica - doc. n.7). Poiché detto domicilio digitale è risultato non valido, la notifica si è perfezionata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. n.193/2016; b) la cartella di pagamento n.29620170039686133000 è stata notificata al contribuente a mezzo p.e.c. il
20.12.2017 (doc. n.8) al domicilio digitale risultante dai pubblici registri (doc. n.7 cit.). Poiché detto domicilio digitale è risultato non valido, la notifica si è perfezionata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. n.193/2016. Persistendo la mora del debitore il Concessionario ha notificato l'intimazione oggetto dell'odierno giudizio”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n.29620170039686133000; nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione promossa dall'odierno ricorrente, per l'effetto, dichiararla inammissibile improponibile o, con qualsiasi altra statuizione, rigettarla per i motivi dedotti e deducendi”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'agente di riscossione, atteso che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620170039686133000 limitatamente alla somma di € 603,31, afferente a contributi . CP_2
Ciò premesso, verificato l'intervenuto annullamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle nn.
29620130011645901000, 29620140031443960000 e 29620150036188357000.
Relativamente alle cartelle di pagamento n. 29620140006594158000 e n.
29620170039686133000, si osserva che, anche ove ritualmente notificati
(rispettivamente in data 4.6.2014 e 4.2.2018), cosi come indicato nell'atto di intimazione n. 296202290199098662000 (notificata in data 9.5.2023), in cui essi vengono richiamati, le pretese dell' risultano prescritte, atteso che non è CP_2
stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica di quest'ultime e precedente all'atto di intimazione oggi impugnato.
Peraltro, la cartella n. 29620140006594158000 e i contributi da essa portati appaiono irrimediabilmente prescritti, anche tenendo conto - ove validamente notificata il 20.11.2017- dell'intimazione di pagamento n. 29620179043153411000. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_2
e distratte in parte dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti del l' Controparte_4
, che non è legittimata passivamente per le impugnazioni delle
[...]
intimazioni di pagamento finalizzate alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (vedi cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 7514/2022: «La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale [come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425], lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo»).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino