Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2023, proposto da
NC EN e NC OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Discepolo e Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima prot. n. 32041 del 11.7.2023, notificato in data 17.7.2023, con il quale è stato denegato il rilascio di attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985 sulle domande di condono edilizio nn. 2777/86, 2778/86, 2474/86, 2463/86, 2464/86, 2465/86, 2475/86, 2715/86 e 2716/86, e di ogni atto connesso, correlato e consequenziale,
nonché per l’accertamento
dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985 in relazione agli immobili oggetto delle domande di condono contraddistinte all'archivio comunale con i seguenti numeri: 2777/86, 2778/86, 2474/86, 2463/86, 2464/86, 2465/86, 2475/86, 2715/86 e 2716/86 come appresso dettagliate:
(1) – n. 0759203900 presentata da NC EN con protocollo Comune di Falconara M. n. 22104 del 01/12/1986, con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 327.690 in data 01/12/1986 e estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2716/86);
(2) – n. 0759206210 presentata da RR IO con protocollo Comune di Falconara M. n. 24160 in data 31/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.103.520 in data 29/12/1986, estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2778/86);
(3) – n. 0759206109 presentata da LL IO, protocollo Comuna di Falconara M. n. 24161 del 31/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.103.520 in data 29/12/1986, estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2777/86);
(4) – n. 0715675104 presentata da RA AN, protocollo Comune di Falconara M. n. 2474 del 30/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 310.000 in data 10/12/1986, estratto di mappa datato 02/02/2020 (n. 2774/86);
(5 e 6) – n. 0759203711 presentata da AN Esterina, protocollo Comune di Falconara M. n. 22103 del 01/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.339.890 e di Lire 859.040 in data 01/12/1986, estratto di mappa datato 19/01/1987 (n. 2715/86);
(7) – n. 0292082208 presentata da FO Dario, protocollo Comune di Falconara M. n. 17731 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 161.000 in data 27/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2475/86);
(8) – n. 0715674612 presentata da Fioretti IV, protocollo comune di Falconata M. n. 17741 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 248.000 in data 27/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2465/86);
(9) – n. 0715675407 presentata da SS SE, protocollo Comune di Falconara M. n. 17742 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 214.000 in data 29/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2464/86);
(10) – n. 0715675306 presentata da NI IV, protocollo Comune di Falconara M. n. 17743 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto Notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 177.000 in data 26/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2463/86);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa MO De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono gli attuali proprietari di immobili situati nel Comune di Falconara Marittima, località Rocca Priora, per i quali essi e i loro danti causa hanno presentato le domande di condono indicate in epigrafe. Assumendo che il Comune non avrebbe adottato alcun provvedimento su dette domande nel biennio successivo alla loro presentazione e che, successivamente, sarebbero intervenuti strumenti di pianificazione rimasti a tutt’oggi disattesi, con l’introduzione di vincoli che avrebbero indotto l’Amministrazione a denegare il condono senza neppure considerare l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulle relative istanze, con domanda in data 5 luglio 2023 formulavano espressa richiesta di attestazione della formazione del silenzio-assenso. Tuttavia, con nota prot. 32041 del 11 luglio 2023, il Comune dichiarava che le attestazioni richieste non potevano essere rilasciate in considerazione del fatto che erano già intervenute pronunce del giudice amministrativo (sentenza di questo TAR n. 495/2021, confermata in appello con sentenza n. 6090/2023 del Consiglio di Stato), le quali avevano accertato la legittimità dei dinieghi di condono adottati dall’Amministrazione comunale, ad oggi definitivi ed efficaci.
Avverso tale ultimo provvedimento i ricorrenti sono insorti con il presente gravame, affidato al seguente unico motivo: violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che i pronunciamenti del giudice amministrativo richiamati dall’Amministrazione non avrebbero nulla a che fare con la domanda di accertamento del silenzio-assenso, che si sarebbe ampiamente formato sin dagli anni 1988/1989, mentre i vincoli che il Comune assume ostativi al condono sarebbero successivi al decorso del termine di cui all’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985. L’Amministrazione comunale di Falconara Marittima, infatti, avrebbe adottato il Piano di Recupero “Località Rocca Priora” il 21 dicembre 2005 e lo avrebbe approvato con delibera n. 25 del Commissario Straordinario in data 11 aprile 2008, e quindi ben oltre i 24 mesi dalla presentazione delle domande di condono. Inoltre, le pratiche contraddistinte dai numeri 2715/86-1, 2715/86-2, 2463/86, 2465/86, 2475/86, 2464/86, 2716/86 e 2777/86 sarebbero complete sotto il profilo dell’istruttoria necessaria, la quale avrebbe avuto inizio nel 2006, ben oltre 24 mesi dalla loro presentazione.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Falconara Marittima.
Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, da parte dei ricorrenti, all’udienza camerale del 8 novembre 2023, la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto.
Come correttamente affermato dalla difesa del Comune, occorre innanzitutto un corretto inquadramento del procedimento di cui si discute.
Le domande di condono rispetto alle quali in questa sede si chiede, previo annullamento dell’atto impugnato, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso, sono notoriamente già state definite con provvedimenti di diniego esplicito datati 10 agosto 2007, impugnati innanzi a questo TAR con ricorso RG n. 939/2007, definito con sentenza di rigetto n. 495/2021, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 6090 del 21 giugno 2023. In tali pronunce è stato chiarito che dalla motivazione del diniego non vi sia “ dubbio sul fatto che l’Amministrazione comunale di Falconara Marittima abbia istruito e concluso un procedimento ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ” e che, “ a prescindere dal rilievo della “doppia difformità”, la valutazione è stata esattamente compiuta sulla base del disposto di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 … La circostanza, poi, che il vincolo sia sopravvenuto non solo all’esecuzione delle opere ma anche alla domanda di sanatoria mediante condono, non costituisce vizio di legittimità degli atti impugnati … Le ragioni a base della detta esegesi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, quindi, emergono con evidenza anche nell’ipotesi in cui il vincolo, come nel caso di specie, sia sopravvenuto non solo all’edificazione delle opere oggetto di richiesta di sanatoria mediante condono, ma anche alla presentazione della domanda di condono. In sostanza, sulla base del principio “tempus regit actum”, non esiste una sorta di “diritto acquisito” ad essere escluso da qualsiasi vincolo sulla domanda di condono edilizio per il solo fatto che il vincolo non sussisteva al momento della presentazione della domanda. I vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla realizzazione dell’intervento edilizio, peraltro, non operano quali fattori di preclusione assoluta al condono, ma costituiscono vincoli relativi e impongono un apprezzamento concreto di compatibilità. L’Amministrazione comunale, pertanto, come condivisibilmente esposto nella sentenza di primo grado, nel valutare le domande di condono, ha correttamente trattato il vincolo di tutela idrogeologica introdotto dal PAI come un vincolo relativo, sottoponendo le istanze all’apprezzamento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 …” (cfr., sentenza del Consiglio di Stato n. 6090/2023, citata).
Pertanto, è evidente che non è possibile invocare - come invece fatto dai ricorrenti - l’art. 35 della legge n. 47/1985, essendo pacifico e definitivamente accertato che le istanze di condono avanzate nel 1986 rientrano nella sfera applicativa dell’art. 32 della medesima legge.
Non solo, dunque, il Comune ha correttamente escluso la formazione del silenzio-assenso sulle pratiche di condono per cui è causa, ma addirittura i relativi procedimenti sono stati a suo tempo definiti con dinieghi espliciti, sulla legittimità dei quali, anche in relazione ai medesimi profili di doglianza proposti con il presente gravame (e non solo) - il giudice amministrativo si è già pronunciato in ben due sedi di giudizio.
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Falconara Marittima, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
IO Ruiu, Consigliere
MO De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De IA | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO