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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11283 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 22258/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22258/2020 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO FRUTTALDO, giusta P.IVA_1 procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCO SASSO DEL VERME come da procura allegata alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
19/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_2 Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5104/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 11/09/2020 con il quale veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 53.219,65 oltre interessi ex D. Lgs. CP_1 pagina 1 di 8 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura, nonché le spese per la P.IVA_3 procedura monitoria.
L'opponente ha contestato la fornitura di energia elettrica, deducendo che le fatture prodotte in atti non potevano dirsi sufficienti, in assenza di contratto, a comprovare la pretesa creditoria della società fornitrice;
ha poi contestato il quantum delle fatture poste a base del ricorso monitorio, non corrispondente ai consumi effettivi del , in quanto frutto di calcoli effettuati su consumi presuntivi ed errati. Ha Parte_1 pertanto concluso chiedendo: “1) in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 5104/2020 per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto;
2) nel merito accertare e dichiarare non dovuta dal
in persona del legale rappresentante p.t, la somma ingiunta per i Parte_1 motivi e le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5104/2020. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”
Si è costituita la società eccependo l'infondatezza dell'opposizione; in Parte_2 particolare, ha dedotto: che il rapporto tra le parti traeva origine dal contratto di fornitura di energia elettrice, stipulato con la società opposta, dal sig. Per_1
legale rappresentante del , in data 21 Marzo 2016, per il
[...] Parte_1
Contr seguente punto di prelievo: 1. – IT001E87611697 – presso V ROMA., 37 -
80010 VILLARICCA (NA); che in data 27.09.2019 funzionari del distributore,
[...]
, unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Giugliano in CP_3
Campania, si recavano in Villaricca alla via Roma 37 presso l'attività commerciale del , per una verifica al misuratore e, nell'occasione, constatavano Parte_1 una manomissione al misuratore che consentiva un prelievo di energia fraudolento, non limitato e non misurato mediante l'allaccio; con la conseguenza che l'energia misurata mediante il detto misuratore veniva alterata in negativo, non consentendone quindi la corretta registrazione. Alla luce di tale accertamento, verbalizzato alla presenza del sig. (con verbale n. 604175732/2019), Per_1 [...]
, provvedeva, secondo la normativa di settore, alla ricostruzione dei CP_3 consumi decorrenti dal 28.09.2014 al 26.09.2019 e notificava ad e alla CP_1
pagina 2 di 8 Società Panificio Odeon la ricostruzione dei consumi relativi al periodo dal
01/08/2016 (data di attivazione del pod) al 28/02/2018 (data di cessazione della fornitura con , per un importo di € 53.219,65. Infine, ha eccepito la carenza CP_1 di legittimazione passiva della per essere, il misuratore, in proprietà della CP_1 società , la quale –tenuta a svolgere i servizi di trasmissione, Controparte_3 distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica - aveva proceduto ai ricalcoli dei consumi posti a base delle fatture contestate. Sulla base delle suddette eccezioni, la società ha chiesto: “In via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
In ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di euro 53.219,65 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto –in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento -l'importo di euro 53.219,65= oltre agli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, in favore della e condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti CP_1 importi. Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, è stata disposta una CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 9/10/25, con la concessione del termine di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per le repliche.
Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia in parte fondata, per i motivi che di seguito si diranno.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo veniva emesso per l'importo di complessivi € 53.219,65 (di cui € 52.345,14 per la fattura n. 20FE07501 del
21/2/20, ed € 874,51, per le fatture nn. 17FE28380 del 5/9/17, n. 18FE01290 del
7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n. 18FE09252 del 5/3/18).
pagina 3 di 8 Ciò premesso, va certamente disattesa l'eccezione dell'inesistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica tra il e la società Parte_1 CP_1
Ed invero, l'eccezione è smentita dalla documentazione prodotta dalla società opposta, sia nel giudizio monitorio che nel presente giudizio, avendo, l'opposta, depositato il contratto di fornitura di energia elettrica, sottoscritto dal medesimo sig.
il 21.03.2016 (con decorrenza 1.08.2016), contratto non Persona_1 disconosciuto, per il suo contenuto, né per le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso.
Peraltro, risulta, dalle incontestate deduzioni delle parti, che l'opponente, dalla data dell'attivazione della fornitura da parte di (1.08.2016) fino al momento del CP_1 passaggio ad altro fornitore (28.02.2018), ha sempre ricevuto la fornitura di energia, pagando regolarmente le fatture emesse da senza alcuna contestazione;
a CP_1 supporto di ciò l'opposta ha depositato le fatture emesse in epoca precedente a quelle contestate, regolarmente pagate dall'opponente.
Va, pertanto, rigettato il primo motivo di opposizione.
E', invece, fondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla contestazione del quantum della fattura n. 20FE07501 del 21/02/2020, di € 52.345,14, emessa in seguito alla ricostruzione delle misure dei prelievi di energia elettrica e di potenza, effettuata in virtù della verifica del 27.09.2019.
Deve, preliminarmente, dirsi incontestato l'accertamento di una manomissione del misuratore elettronico di energia, posto a servizio del locale commerciale dell'opponente; tanto risulta dal verbale redatto dai tecnici della società
[...]
(verbale n. 604175732/2019 del 27/9/19, prodotto in atti), alla CP_3 presenza del sig. , Amministratore e legale rappresentante p.t. Persona_1 dell'attività commerciale opponente che sottoscriveva il verbale e nulla dichiarava in ordine alla riscontrata manomissione del contatore. Non può porsi in dubbio, infatti, che il suddetto verbale costituisca atto pubblico – in quanto redatto da pubblici ufficiali o comunque da incaricati di pubblico servizio – e che, pertanto, costituisca una prova dei fatti ivi accertati e descritti, fino a querela di falso, querela non posposta dall'opponente. Va ricordata, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte
(cfr. la sentenza n. 7075/20) che, affrontando la questione delle sanzioni pagina 4 di 8 amministrative elevate per prelievo irregolare di energia elettrica, ha rilevato che
“l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - Pt_4 incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357
e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”.
Deve dirsi, dunque, sufficientemente provata la circostanza dell'accertamento della manomissione del misuratore elettronico di energia che serviva il locale commerciale nel quale l'opponente svolgeva la propria attività. Risulta, altresì, provato che la manomissione determinava un'alterazione della registrazione dei consumi in negativo, nella misura del 30%, come rilevato dai tecnici di e Controparte_3 indicato nel verbale in atti. Il verbale precisa, infine, che l'apparecchio manomesso veniva asportato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Ciò detto, la contestazione del quantum è stata operata, dall'opponente, sul presupposto che il calcolo traeva origine da consumi presunti e non effettivi, del tutto sproporzionati rispetto ai consumi effettivi del desumibili dalle fatture Parte_1
(depositate in atti) relative al periodo antecedente alla manomissione del contatore, ovvero 2011-2015.
Sulla base delle suddette specifiche contestazioni e della documentazione prodotta in atti dall'opponente – dalla quale è certamente evincibile un consumo, negli anni
2011-2014, di gran lunga inferiore rispetto al consumo presunto nella fattura contestata – sono stati disposti accertamenti di natura tecnica.
L'elaborato peritale va condiviso da questo Tribunale, in quanto frutto di un'attenta ed approfondita analisi degli atti e perviene a conclusioni ben motivate, logiche e coerenti.
pagina 5 di 8 Premesso che il periodo preso in considerazione va dal 1/8/16 (come da contratto stipulato) al 28/2/18 (data a cui risale la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti), il CTU, dopo aver esaminato i conteggi della (allegati dalla Controparte_3 società opposta), che ha ricostruito un prelievo irregolare di energia di 186.032,303
kWh, sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo ...”, ha poi precisato che, sul piano concreto, la comunicazione contenente il suddetto conteggio è priva dei valori della potenza considerata [kW] e della durata del prelievo in ore [h]; ha riferito, il CTU, che la “non precisa, nella Controparte_3 propria comunicazione, quale sia la potenza prelevabile, quale sia la sezione del cavo che è stata considerata, nè quale sia la durata stimata del prelievo e, soprattutto, come ha calcolato i valori di energia elettrica riportati nella tabella di ricostruzione”, rendendo, di fatto, del tutto impossibile effettuare un controllo tecnico del risultato della ricostruzione proposta da E-Distribuzione S.p.A.. Ha rilevato poi, il CTU, che comunque, la ha quantificato un consumo medio mensile ipotetico Controparte_3 di oltre 11.000 kwh al mese, quantum eccessivo rispetto al consumo medio di energia risultante dalle fatture allegate dall'opponente , riferite al Parte_1 periodo ante ricostruzione (2011 – 2014), corrispondente a 4533 kWh /mese, valore che risulta notevolmente differente dal consumo medio mensile di energia elettrica ricostruito da E-Distribuzione S.p.A..
Dunque, facendo applicazione dell'art. 11 della Delibera Arera 200/99 (richiamata dalla stessa società ai fini del conteggio) il CTU ha calcolato il quantum CP_1 dovuto dal , sulla base dei consumi presuntivi del periodo di manomissione Parte_1 del contatore, proprio facendo riferimento ai consumi effettivi antecedenti la ricostruzione, come emergenti dalle fatture depositate in atti dall'opponente; ciò in particolare, fino all'anno 2014, avendo, il consulente, rilevato che fino al 2014 risultavano consumi omogenei e compatibili con un'attività industriale svolta con continuità, mentre a partire dal gennaio 2015, i consumi di energia elettrica si riducevano sensibilmente, facendo ipotizzare un'alterazione dei consumi, già in quella data, attesa la eccessiva riduzione del tutto incompatibile con i consumi del periodo precedente. In base alle predette indicazioni, l'ausiliario ha ricostruito i consumi presuntivi di energia elettrica nel periodo 08/2016 – 02/2018 (19 mesi), che, anziché pari ad € 34.037,61 (somma corrispondente al ricalcolo di consumi, pagina 6 di 8 come indicati nella fattura n. 20FE07501 del 21/2/20), è di € 13.125,62 (importo dovuto a titolo di conguaglio per ricalcolo consumi). Dunque, condividendo le conclusioni dell'ausiliario, deve ritenersi che sia quest'ultimo l'importo dovuto a titolo di conguaglio per consumi di energia elettrica presunti, nel periodo di manomissione del contatore. Naturalmente, non avendo, il CTU, effettuato il relativo calcolo, andranno aggiunti, al suddetto importo, come eccepito dalla società opposta, gli importi per le altre voci indicate nella predetta fattura (spese per la materia Energia, spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema, nonché l'IVA), importi che, però, andranno calcolati secondo le previsioni contrattuali e in misura proporzionata ai consumi, come ricalcolati in questa sede
(perciò non possono sommarsi le voci di tali spese indicate in fattura, in quanto calcolate in proporzione all'errato calcolo di consumi presunti). Infine, al suddetto importo andranno sommate le somme ancora dovute per le quattro fatture ante ricostruzione, non contestate dall'opponente (pari ad € 874,51).
Per quanto sopra detto, deve ritenersi inferiore il credito della società opposta;
ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con la condanna della società opponente al pagamento dei seguenti importi: - € 13.125,62, oltre spese per la materia Energia, spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema e oltre l'IVA, per la fattura n. 20FE07501 del 21/2/20, - € 874,51 per le fatture ante ricostruzione, n. 17FE28380 del 5/9/17, n. 18FE01290 del 7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n. 18FE09252 del 5/3/18, rimaste insolute;
ai suddetti importi andranno aggiunti gli interessi legali, ex d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo – che sul punto non risulta contestato -.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto, da un lato, dell'accoglimento parziale dell'opposizione, e dall'altro, dell'accertato credito della società opposta, vanno compensate, in misura di ½, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle restanti spese di lite – sia relative al procedimento monitorio che al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo – liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della domanda accolta, nonché della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori. Vanno
pagina 7 di 8 invece integralmente compensate tra le parti, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
5104/20 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11/9/20, proposta da Parte_1 nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1) Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 13.125,62 (per ricalcolo consumi) in relazione alla fattura n.
20FE07501 del 21/2/20, oltre le spese per la materia Energia, spese per il
Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema, nonchè l'IVA
(da quantificarsi secondo contratto, in relazione al consumo così ricalcolato), oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché della somma di € 874,51, in relazione alle fatture nn. 17FE28380 del
5/9/17, n. 18FE01290 del 7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n.
18FE09252 del 5/3/18, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) Compensa in misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente alle restanti spese che si liquidano, per il giudizio monitorio in € 203,25 per spese ed € 285,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il giudizio di opposizione a decreto, € 2538,5 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
4) Pone a carico di entrambe le parti, in misura di ½ ciascuno, le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Napoli, 2/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22258/2020 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO FRUTTALDO, giusta P.IVA_1 procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCO SASSO DEL VERME come da procura allegata alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
19/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_2 Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5104/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 11/09/2020 con il quale veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 53.219,65 oltre interessi ex D. Lgs. CP_1 pagina 1 di 8 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura, nonché le spese per la P.IVA_3 procedura monitoria.
L'opponente ha contestato la fornitura di energia elettrica, deducendo che le fatture prodotte in atti non potevano dirsi sufficienti, in assenza di contratto, a comprovare la pretesa creditoria della società fornitrice;
ha poi contestato il quantum delle fatture poste a base del ricorso monitorio, non corrispondente ai consumi effettivi del , in quanto frutto di calcoli effettuati su consumi presuntivi ed errati. Ha Parte_1 pertanto concluso chiedendo: “1) in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 5104/2020 per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto;
2) nel merito accertare e dichiarare non dovuta dal
in persona del legale rappresentante p.t, la somma ingiunta per i Parte_1 motivi e le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5104/2020. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”
Si è costituita la società eccependo l'infondatezza dell'opposizione; in Parte_2 particolare, ha dedotto: che il rapporto tra le parti traeva origine dal contratto di fornitura di energia elettrice, stipulato con la società opposta, dal sig. Per_1
legale rappresentante del , in data 21 Marzo 2016, per il
[...] Parte_1
Contr seguente punto di prelievo: 1. – IT001E87611697 – presso V ROMA., 37 -
80010 VILLARICCA (NA); che in data 27.09.2019 funzionari del distributore,
[...]
, unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Giugliano in CP_3
Campania, si recavano in Villaricca alla via Roma 37 presso l'attività commerciale del , per una verifica al misuratore e, nell'occasione, constatavano Parte_1 una manomissione al misuratore che consentiva un prelievo di energia fraudolento, non limitato e non misurato mediante l'allaccio; con la conseguenza che l'energia misurata mediante il detto misuratore veniva alterata in negativo, non consentendone quindi la corretta registrazione. Alla luce di tale accertamento, verbalizzato alla presenza del sig. (con verbale n. 604175732/2019), Per_1 [...]
, provvedeva, secondo la normativa di settore, alla ricostruzione dei CP_3 consumi decorrenti dal 28.09.2014 al 26.09.2019 e notificava ad e alla CP_1
pagina 2 di 8 Società Panificio Odeon la ricostruzione dei consumi relativi al periodo dal
01/08/2016 (data di attivazione del pod) al 28/02/2018 (data di cessazione della fornitura con , per un importo di € 53.219,65. Infine, ha eccepito la carenza CP_1 di legittimazione passiva della per essere, il misuratore, in proprietà della CP_1 società , la quale –tenuta a svolgere i servizi di trasmissione, Controparte_3 distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica - aveva proceduto ai ricalcoli dei consumi posti a base delle fatture contestate. Sulla base delle suddette eccezioni, la società ha chiesto: “In via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
In ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di euro 53.219,65 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto –in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento -l'importo di euro 53.219,65= oltre agli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, in favore della e condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti CP_1 importi. Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, è stata disposta una CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 9/10/25, con la concessione del termine di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per le repliche.
Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia in parte fondata, per i motivi che di seguito si diranno.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo veniva emesso per l'importo di complessivi € 53.219,65 (di cui € 52.345,14 per la fattura n. 20FE07501 del
21/2/20, ed € 874,51, per le fatture nn. 17FE28380 del 5/9/17, n. 18FE01290 del
7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n. 18FE09252 del 5/3/18).
pagina 3 di 8 Ciò premesso, va certamente disattesa l'eccezione dell'inesistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica tra il e la società Parte_1 CP_1
Ed invero, l'eccezione è smentita dalla documentazione prodotta dalla società opposta, sia nel giudizio monitorio che nel presente giudizio, avendo, l'opposta, depositato il contratto di fornitura di energia elettrica, sottoscritto dal medesimo sig.
il 21.03.2016 (con decorrenza 1.08.2016), contratto non Persona_1 disconosciuto, per il suo contenuto, né per le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso.
Peraltro, risulta, dalle incontestate deduzioni delle parti, che l'opponente, dalla data dell'attivazione della fornitura da parte di (1.08.2016) fino al momento del CP_1 passaggio ad altro fornitore (28.02.2018), ha sempre ricevuto la fornitura di energia, pagando regolarmente le fatture emesse da senza alcuna contestazione;
a CP_1 supporto di ciò l'opposta ha depositato le fatture emesse in epoca precedente a quelle contestate, regolarmente pagate dall'opponente.
Va, pertanto, rigettato il primo motivo di opposizione.
E', invece, fondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla contestazione del quantum della fattura n. 20FE07501 del 21/02/2020, di € 52.345,14, emessa in seguito alla ricostruzione delle misure dei prelievi di energia elettrica e di potenza, effettuata in virtù della verifica del 27.09.2019.
Deve, preliminarmente, dirsi incontestato l'accertamento di una manomissione del misuratore elettronico di energia, posto a servizio del locale commerciale dell'opponente; tanto risulta dal verbale redatto dai tecnici della società
[...]
(verbale n. 604175732/2019 del 27/9/19, prodotto in atti), alla CP_3 presenza del sig. , Amministratore e legale rappresentante p.t. Persona_1 dell'attività commerciale opponente che sottoscriveva il verbale e nulla dichiarava in ordine alla riscontrata manomissione del contatore. Non può porsi in dubbio, infatti, che il suddetto verbale costituisca atto pubblico – in quanto redatto da pubblici ufficiali o comunque da incaricati di pubblico servizio – e che, pertanto, costituisca una prova dei fatti ivi accertati e descritti, fino a querela di falso, querela non posposta dall'opponente. Va ricordata, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte
(cfr. la sentenza n. 7075/20) che, affrontando la questione delle sanzioni pagina 4 di 8 amministrative elevate per prelievo irregolare di energia elettrica, ha rilevato che
“l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - Pt_4 incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357
e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”.
Deve dirsi, dunque, sufficientemente provata la circostanza dell'accertamento della manomissione del misuratore elettronico di energia che serviva il locale commerciale nel quale l'opponente svolgeva la propria attività. Risulta, altresì, provato che la manomissione determinava un'alterazione della registrazione dei consumi in negativo, nella misura del 30%, come rilevato dai tecnici di e Controparte_3 indicato nel verbale in atti. Il verbale precisa, infine, che l'apparecchio manomesso veniva asportato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Ciò detto, la contestazione del quantum è stata operata, dall'opponente, sul presupposto che il calcolo traeva origine da consumi presunti e non effettivi, del tutto sproporzionati rispetto ai consumi effettivi del desumibili dalle fatture Parte_1
(depositate in atti) relative al periodo antecedente alla manomissione del contatore, ovvero 2011-2015.
Sulla base delle suddette specifiche contestazioni e della documentazione prodotta in atti dall'opponente – dalla quale è certamente evincibile un consumo, negli anni
2011-2014, di gran lunga inferiore rispetto al consumo presunto nella fattura contestata – sono stati disposti accertamenti di natura tecnica.
L'elaborato peritale va condiviso da questo Tribunale, in quanto frutto di un'attenta ed approfondita analisi degli atti e perviene a conclusioni ben motivate, logiche e coerenti.
pagina 5 di 8 Premesso che il periodo preso in considerazione va dal 1/8/16 (come da contratto stipulato) al 28/2/18 (data a cui risale la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti), il CTU, dopo aver esaminato i conteggi della (allegati dalla Controparte_3 società opposta), che ha ricostruito un prelievo irregolare di energia di 186.032,303
kWh, sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo ...”, ha poi precisato che, sul piano concreto, la comunicazione contenente il suddetto conteggio è priva dei valori della potenza considerata [kW] e della durata del prelievo in ore [h]; ha riferito, il CTU, che la “non precisa, nella Controparte_3 propria comunicazione, quale sia la potenza prelevabile, quale sia la sezione del cavo che è stata considerata, nè quale sia la durata stimata del prelievo e, soprattutto, come ha calcolato i valori di energia elettrica riportati nella tabella di ricostruzione”, rendendo, di fatto, del tutto impossibile effettuare un controllo tecnico del risultato della ricostruzione proposta da E-Distribuzione S.p.A.. Ha rilevato poi, il CTU, che comunque, la ha quantificato un consumo medio mensile ipotetico Controparte_3 di oltre 11.000 kwh al mese, quantum eccessivo rispetto al consumo medio di energia risultante dalle fatture allegate dall'opponente , riferite al Parte_1 periodo ante ricostruzione (2011 – 2014), corrispondente a 4533 kWh /mese, valore che risulta notevolmente differente dal consumo medio mensile di energia elettrica ricostruito da E-Distribuzione S.p.A..
Dunque, facendo applicazione dell'art. 11 della Delibera Arera 200/99 (richiamata dalla stessa società ai fini del conteggio) il CTU ha calcolato il quantum CP_1 dovuto dal , sulla base dei consumi presuntivi del periodo di manomissione Parte_1 del contatore, proprio facendo riferimento ai consumi effettivi antecedenti la ricostruzione, come emergenti dalle fatture depositate in atti dall'opponente; ciò in particolare, fino all'anno 2014, avendo, il consulente, rilevato che fino al 2014 risultavano consumi omogenei e compatibili con un'attività industriale svolta con continuità, mentre a partire dal gennaio 2015, i consumi di energia elettrica si riducevano sensibilmente, facendo ipotizzare un'alterazione dei consumi, già in quella data, attesa la eccessiva riduzione del tutto incompatibile con i consumi del periodo precedente. In base alle predette indicazioni, l'ausiliario ha ricostruito i consumi presuntivi di energia elettrica nel periodo 08/2016 – 02/2018 (19 mesi), che, anziché pari ad € 34.037,61 (somma corrispondente al ricalcolo di consumi, pagina 6 di 8 come indicati nella fattura n. 20FE07501 del 21/2/20), è di € 13.125,62 (importo dovuto a titolo di conguaglio per ricalcolo consumi). Dunque, condividendo le conclusioni dell'ausiliario, deve ritenersi che sia quest'ultimo l'importo dovuto a titolo di conguaglio per consumi di energia elettrica presunti, nel periodo di manomissione del contatore. Naturalmente, non avendo, il CTU, effettuato il relativo calcolo, andranno aggiunti, al suddetto importo, come eccepito dalla società opposta, gli importi per le altre voci indicate nella predetta fattura (spese per la materia Energia, spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema, nonché l'IVA), importi che, però, andranno calcolati secondo le previsioni contrattuali e in misura proporzionata ai consumi, come ricalcolati in questa sede
(perciò non possono sommarsi le voci di tali spese indicate in fattura, in quanto calcolate in proporzione all'errato calcolo di consumi presunti). Infine, al suddetto importo andranno sommate le somme ancora dovute per le quattro fatture ante ricostruzione, non contestate dall'opponente (pari ad € 874,51).
Per quanto sopra detto, deve ritenersi inferiore il credito della società opposta;
ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con la condanna della società opponente al pagamento dei seguenti importi: - € 13.125,62, oltre spese per la materia Energia, spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema e oltre l'IVA, per la fattura n. 20FE07501 del 21/2/20, - € 874,51 per le fatture ante ricostruzione, n. 17FE28380 del 5/9/17, n. 18FE01290 del 7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n. 18FE09252 del 5/3/18, rimaste insolute;
ai suddetti importi andranno aggiunti gli interessi legali, ex d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo – che sul punto non risulta contestato -.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto, da un lato, dell'accoglimento parziale dell'opposizione, e dall'altro, dell'accertato credito della società opposta, vanno compensate, in misura di ½, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle restanti spese di lite – sia relative al procedimento monitorio che al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo – liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della domanda accolta, nonché della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori. Vanno
pagina 7 di 8 invece integralmente compensate tra le parti, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
5104/20 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11/9/20, proposta da Parte_1 nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1) Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 13.125,62 (per ricalcolo consumi) in relazione alla fattura n.
20FE07501 del 21/2/20, oltre le spese per la materia Energia, spese per il
Trasporto e la Gestione del Contatore, Spese per oneri di sistema, nonchè l'IVA
(da quantificarsi secondo contratto, in relazione al consumo così ricalcolato), oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché della somma di € 874,51, in relazione alle fatture nn. 17FE28380 del
5/9/17, n. 18FE01290 del 7/1/18, n. 18FE05729 del 5/2/18 e n.
18FE09252 del 5/3/18, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) Compensa in misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente alle restanti spese che si liquidano, per il giudizio monitorio in € 203,25 per spese ed € 285,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il giudizio di opposizione a decreto, € 2538,5 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
4) Pone a carico di entrambe le parti, in misura di ½ ciascuno, le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Napoli, 2/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia pagina 8 di 8