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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3900/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106141122000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014297840000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170040633016000 RIT. ALLA FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032670979000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049388541000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056431368000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001533754000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034240945000 RIT. ALLA FONTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054193182000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione nei confronti dell'intimazione di pagamento relativa a 9 cartelle di pagamento e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- omessa prova delle notificazioni delle cartelle a mezzo PEC per via dell'inutilizzabilità della documentazione depositata nel fascicolo telematicamente tardivamente il 15/11/2023 relativa ai messaggi in formato .eml o .msg dell'inidoneità probatoria delle stampe dei messaggi PEC in formato .pdf.
2. riproposizione dell'eccezione di invalidità dei messaggi PEC spediti da un indirizzo del mittente non censito nei pubblici registri.
3. riproposizione del motivo relativo alla decadenza dalla potestà impositiva conseguente all'omessa prova della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento.
4. riconoscimento dell'ammissibilità del ricorso introduttivo ancorché notificato solo agli enti impositori e non anche all'Agente della Riscossione, pur essendo stati impugnati solo atti emessi da quest'ultimo, come affermato da Cass. S.U. n. 7514/22.
Si costituiva la Camera di Commercio di Enna, che insisteva per l'estromissione dal giudizio, dal momento che il processo riguardava esclusivamente la fase della riscossione esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva sollevato questioni unicamente rispetto ad atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Rappresentava che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione era intervenuta volontariamente in giudizio, producendo le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie, rimettendosi alle difese dell'Agente della Riscossione sulla tempestività della produzione, come pure per i vizi di invalidità delle notificazioni eccepiti.
Insisteva per la prescrizione decennale anche delle sanzioni, rilevando che in ogni caso per i tributi erariali non era maturato neppure il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che la produzione dei file .eml era stata determinata dall'eccezione della società contribuente sui file .pdf tempestivamente depositati. Riteneva, pertanto, corretta la decisione del giudice di primo grado di utilizzare tale documentazione, anche alla luce della posizione di effettivo contraddittore dell'Agente della Riscossione alla luce dei rilievi mossi in ricorso e della mancata autorizzazione a partecipare al giudizio, che pure era stata sollecitata dall'Agenzia delle Entrate. Peraltro, il giudice avrebbe comunque potuto ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. In ogni caso i documenti erano stati nuovamente prodotti in questo grado di giudizio. Riteneva, quindi, non fondate le eccezioni di invalidità delle notificazioni effettuate a mezzo PEC, citando la sentenza n. 98/23 della Cassazione per la questione dell'indirizzo del mittente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente depositava memoria illustrativa con cui insisteva nella legittima chiamata in giudizio dei soli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
In via pregiudiziale va affrontata la questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Secondo la disciplina vigente fino alla riforma entrata in vigore all'inizio del 2024, in base al principio di diritto fissato da Cass. Sez. Un. n. 16412/07, il contribuente può chiamare in giudizio solo l'ente impositore qualora, pur impugnando un atto emesso dall'agente della riscossione, intenda discutere anche (o solo) il merito della pretesa tributaria in tesi estinta per decadenza o prescrizione, pur se dovuta ad omesse notifiche di atti dell'agente della riscossione. Questo orientamento è stato di recente fatto proprio da Cass. Sez. Un. n. 7514/22 e ribadito da recenti sentenze delle Sezioni semplici in termini (cfr.
Cass. n. 21472/25).
Il ricorso risulta, invece, inammissibile se viene proposto esclusivamente nei confronti di atti emessi dall'Agente della Riscossione, anche se viziati per l'omessa notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente impositore (in questo senso Cass. Sez. I 13/12/2022, n.36390 che in motivazione cita le seguenti sentenze della Sezione tributaria: 09/11/2016, n.22729; 24/04/2015, n. 8370; 11/03/2011, n.5832 in termini).
Secondo la Corte di nomofilachia, infatti, la giusta parte è determinata dal petitum sostanziale e non dalla valutazione sulla validità (o meno) delle notificazioni, pur se determinanti la domanda di estinzione del credito tributario e/o di annullamento dell'atto impugnato). A questa impostazione fondamentale si aggiunge l'altra sulla natura giuridica del rapporto fra ente impositore ed agente della riscossione, che viene inquadrato nello schema del soggetto indicato al pagamento ovvero l'agente della riscossione, il quale sta in giudizio in luogo creditore ovvero l'ente impositore. Secondo questa ricostruzione, se si discute del credito tributario, la presenza dell'uno o dell'altro ente nel giudizio tributario risulta indifferente per il contribuente ed ogni altra questione in caso di mancata produzione delle relate di notificazione rileverà nei rapporti interni fra i due enti, a meno che l'ente impositore non chieda nei termini l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'agente della riscossione, nel qual caso il giudice sarà tenuto ad autorizzare la chiamata in giudizio ed a differire la discussione in modo da consentire all'agente della riscossione di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini di legge (in questo senso molto chiaramente Cass. n. 22729/16). Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 grava, invece, sull'agente della riscossione l'onere di notiziare tempestivamente della lite l'ente impositore secondo il meccanismo normativo della litis denuntiatio senza che possa essere richiesta l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore non chiamato in giudizio dal contribuente.
La riforma dell'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/1992, ammesso che possa consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di omessa citazione dell'agente della riscossione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di nomofilachia e delle disposizioni transitorie della l. n. 220/2023, non ha certamente valenza interpretativa della precedente disciplina e, pertanto, non ha efficacia retroattiva, applicandosi solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 2024.
Per queste ragioni il ricorso di primo grado era ammissibile.
L'Agente della Riscossione poteva intervenire volontariamente nel giudizio di primo grado quale parte del rapporto tributario.
Non era necessaria la notificazione delle sue difese alle controparti a pena di inammissibilità, sia perché questa sanzione non è prevista dall'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 546/1992, sia perché non è stato allegato quale sia stato il pregiudizio derivato al contribuente dall'intervento in parola (sul punto v. Cass. n.
8718/2025).
La costituzione nel giudizio è avvenuta ben oltre i 20 giorni previsti 32 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la produzione delle relate in formato .pdf è stata certamente tempestiva. In questo grado di giudizio si può tenere conto anche della successiva identica produzione in formato .eml o .msg diligentemente effettuata dall'Agente della Riscossione a seguito dell'eccezione di controparte.
V'è quindi la prova della notificazione degli atti presupposti.
Le eccezioni di validità delle dette relate sono state tempestivamente formulate dal contribuente nel giudizio di primo grado con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, ma sono infondate.
Il file .pdf è certamente idoneo a dare la prova della notificazione a mezzo, trattandosi di una copia del messaggio di PEC inviato dal gestore di PEC al mittente, che ha pieno valore ove non espressamente e motivatamente disconosciuto. Come già detto, in ogni caso sono stati anche prodotti i file in formato nativo della PEC, che sono veri e propri duplicati informatici delle PEC inviate alle società contribuente.
L'eccezione sull'indirizzo di PEC non censito dal registro pubblico è infondata, come più volte affermato dalla Corte di Nomofilachia.
L'intimazione è stata notificata a mezzo PEC il 12/12/2022, mentre la prima cartella sottesa era stata notificata il 28/11/2016, per cui i cinque anni ricadono nella sospensione di 542 giorni per l'emergenza sanitaria seguendo il ragionamento fatto da Cass. n. 960/25, trattandosi di ruoli consegnati prima dell'8/03/2020. Lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per le altre cartelle notificate successivamente. Non è, quindi, decorsa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio di Enna e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme indicate in dispositivo in base al valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per la prima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio di Enna e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.000,00, oltre spese forfetarie per la prima, di euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la seconda e di euro 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la terza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI PE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3900/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020815829 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106141122000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014297840000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170040633016000 RIT. ALLA FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032670979000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049388541000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056431368000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001533754000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034240945000 RIT. ALLA FONTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054193182000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione nei confronti dell'intimazione di pagamento relativa a 9 cartelle di pagamento e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- omessa prova delle notificazioni delle cartelle a mezzo PEC per via dell'inutilizzabilità della documentazione depositata nel fascicolo telematicamente tardivamente il 15/11/2023 relativa ai messaggi in formato .eml o .msg dell'inidoneità probatoria delle stampe dei messaggi PEC in formato .pdf.
2. riproposizione dell'eccezione di invalidità dei messaggi PEC spediti da un indirizzo del mittente non censito nei pubblici registri.
3. riproposizione del motivo relativo alla decadenza dalla potestà impositiva conseguente all'omessa prova della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento.
4. riconoscimento dell'ammissibilità del ricorso introduttivo ancorché notificato solo agli enti impositori e non anche all'Agente della Riscossione, pur essendo stati impugnati solo atti emessi da quest'ultimo, come affermato da Cass. S.U. n. 7514/22.
Si costituiva la Camera di Commercio di Enna, che insisteva per l'estromissione dal giudizio, dal momento che il processo riguardava esclusivamente la fase della riscossione esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva sollevato questioni unicamente rispetto ad atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Rappresentava che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione era intervenuta volontariamente in giudizio, producendo le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie, rimettendosi alle difese dell'Agente della Riscossione sulla tempestività della produzione, come pure per i vizi di invalidità delle notificazioni eccepiti.
Insisteva per la prescrizione decennale anche delle sanzioni, rilevando che in ogni caso per i tributi erariali non era maturato neppure il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che la produzione dei file .eml era stata determinata dall'eccezione della società contribuente sui file .pdf tempestivamente depositati. Riteneva, pertanto, corretta la decisione del giudice di primo grado di utilizzare tale documentazione, anche alla luce della posizione di effettivo contraddittore dell'Agente della Riscossione alla luce dei rilievi mossi in ricorso e della mancata autorizzazione a partecipare al giudizio, che pure era stata sollecitata dall'Agenzia delle Entrate. Peraltro, il giudice avrebbe comunque potuto ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. In ogni caso i documenti erano stati nuovamente prodotti in questo grado di giudizio. Riteneva, quindi, non fondate le eccezioni di invalidità delle notificazioni effettuate a mezzo PEC, citando la sentenza n. 98/23 della Cassazione per la questione dell'indirizzo del mittente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente depositava memoria illustrativa con cui insisteva nella legittima chiamata in giudizio dei soli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
In via pregiudiziale va affrontata la questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Secondo la disciplina vigente fino alla riforma entrata in vigore all'inizio del 2024, in base al principio di diritto fissato da Cass. Sez. Un. n. 16412/07, il contribuente può chiamare in giudizio solo l'ente impositore qualora, pur impugnando un atto emesso dall'agente della riscossione, intenda discutere anche (o solo) il merito della pretesa tributaria in tesi estinta per decadenza o prescrizione, pur se dovuta ad omesse notifiche di atti dell'agente della riscossione. Questo orientamento è stato di recente fatto proprio da Cass. Sez. Un. n. 7514/22 e ribadito da recenti sentenze delle Sezioni semplici in termini (cfr.
Cass. n. 21472/25).
Il ricorso risulta, invece, inammissibile se viene proposto esclusivamente nei confronti di atti emessi dall'Agente della Riscossione, anche se viziati per l'omessa notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente impositore (in questo senso Cass. Sez. I 13/12/2022, n.36390 che in motivazione cita le seguenti sentenze della Sezione tributaria: 09/11/2016, n.22729; 24/04/2015, n. 8370; 11/03/2011, n.5832 in termini).
Secondo la Corte di nomofilachia, infatti, la giusta parte è determinata dal petitum sostanziale e non dalla valutazione sulla validità (o meno) delle notificazioni, pur se determinanti la domanda di estinzione del credito tributario e/o di annullamento dell'atto impugnato). A questa impostazione fondamentale si aggiunge l'altra sulla natura giuridica del rapporto fra ente impositore ed agente della riscossione, che viene inquadrato nello schema del soggetto indicato al pagamento ovvero l'agente della riscossione, il quale sta in giudizio in luogo creditore ovvero l'ente impositore. Secondo questa ricostruzione, se si discute del credito tributario, la presenza dell'uno o dell'altro ente nel giudizio tributario risulta indifferente per il contribuente ed ogni altra questione in caso di mancata produzione delle relate di notificazione rileverà nei rapporti interni fra i due enti, a meno che l'ente impositore non chieda nei termini l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'agente della riscossione, nel qual caso il giudice sarà tenuto ad autorizzare la chiamata in giudizio ed a differire la discussione in modo da consentire all'agente della riscossione di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini di legge (in questo senso molto chiaramente Cass. n. 22729/16). Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 grava, invece, sull'agente della riscossione l'onere di notiziare tempestivamente della lite l'ente impositore secondo il meccanismo normativo della litis denuntiatio senza che possa essere richiesta l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore non chiamato in giudizio dal contribuente.
La riforma dell'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/1992, ammesso che possa consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di omessa citazione dell'agente della riscossione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di nomofilachia e delle disposizioni transitorie della l. n. 220/2023, non ha certamente valenza interpretativa della precedente disciplina e, pertanto, non ha efficacia retroattiva, applicandosi solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 2024.
Per queste ragioni il ricorso di primo grado era ammissibile.
L'Agente della Riscossione poteva intervenire volontariamente nel giudizio di primo grado quale parte del rapporto tributario.
Non era necessaria la notificazione delle sue difese alle controparti a pena di inammissibilità, sia perché questa sanzione non è prevista dall'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 546/1992, sia perché non è stato allegato quale sia stato il pregiudizio derivato al contribuente dall'intervento in parola (sul punto v. Cass. n.
8718/2025).
La costituzione nel giudizio è avvenuta ben oltre i 20 giorni previsti 32 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la produzione delle relate in formato .pdf è stata certamente tempestiva. In questo grado di giudizio si può tenere conto anche della successiva identica produzione in formato .eml o .msg diligentemente effettuata dall'Agente della Riscossione a seguito dell'eccezione di controparte.
V'è quindi la prova della notificazione degli atti presupposti.
Le eccezioni di validità delle dette relate sono state tempestivamente formulate dal contribuente nel giudizio di primo grado con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, ma sono infondate.
Il file .pdf è certamente idoneo a dare la prova della notificazione a mezzo, trattandosi di una copia del messaggio di PEC inviato dal gestore di PEC al mittente, che ha pieno valore ove non espressamente e motivatamente disconosciuto. Come già detto, in ogni caso sono stati anche prodotti i file in formato nativo della PEC, che sono veri e propri duplicati informatici delle PEC inviate alle società contribuente.
L'eccezione sull'indirizzo di PEC non censito dal registro pubblico è infondata, come più volte affermato dalla Corte di Nomofilachia.
L'intimazione è stata notificata a mezzo PEC il 12/12/2022, mentre la prima cartella sottesa era stata notificata il 28/11/2016, per cui i cinque anni ricadono nella sospensione di 542 giorni per l'emergenza sanitaria seguendo il ragionamento fatto da Cass. n. 960/25, trattandosi di ruoli consegnati prima dell'8/03/2020. Lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per le altre cartelle notificate successivamente. Non è, quindi, decorsa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio di Enna e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme indicate in dispositivo in base al valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per la prima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio di Enna e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.000,00, oltre spese forfetarie per la prima, di euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la seconda e di euro 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la terza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI PE