Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2024, n. 28704
CASS
Sentenza 5 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 5 aprile 2024. Le parti coinvolte nel procedimento sono un indagato e il Pubblico Ministero. L'indagato ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, sostenendo che le lampade sequestrate erano conformi alle normative europee e che non vi era stata alcuna violazione riguardo all'apposizione del marchio CE. Il Giudice, tuttavia, aveva ritenuto configurabili i reati di frode in commercio e di abusiva apposizione del marchio CE, ordinando la confisca delle lampade.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che l'indagato non aveva fornito la documentazione necessaria al momento del sequestro per dimostrare la legittimità dell'apposizione del marchio CE. Inoltre, ha sottolineato che la presentazione della "Dichiarazione di conformità" in un momento successivo non poteva sanare la situazione. La Corte ha confermato la legittimità della confisca delle lampade, ritenendo che la condotta dell'indagato integrasse il reato di frode nell'esercizio del commercio, giustificando così le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

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Massime1

Integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura. (Fattispecie relativa a lampade led non assistite da certificato di conformità alla direttiva UE 2014/30, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione solo in sede giudiziaria dell'attestato, non rinvenuto all'atto della perquisizione).

Commentario1

  • 1L’assenza di marcatura CE fa scattare il reato di frode nell’esercizio del commercioAccesso limitato
    Giulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 2 agosto 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2024, n. 28704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28704
Data del deposito : 5 aprile 2024

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