Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2025, proposto da
AN GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 101/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 4178/23 R.G. in data 10.01.2024, passata in giudicato il 10.07.2024 e notificata in forma esecutiva in data 03.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza camerale del 25.3.2026, il difensore di parte ricorrente, poiché l’Amministrazione ha eseguito la sentenza in epigrafe, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza allegare alcuna pertinente documentazione.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., la richiesta di parte ricorrente di declaratoria della cessazione della materia del contendere può, in assenza di prova, essere interpretata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.
Al Collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite sono liquidate a carico dell’Amministrazione intimata nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI SA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI SA |
IL SEGRETARIO