Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1989, n. 377
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 novembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 24 novembre 1989