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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'atto di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa dei rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente n 112401557722 emesso il 28.10.2024 da Roma capitale
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti
Con memoria dichiara di rinunciare al ricorso essendo stato l'atto impugnato annullato in autotutela.
Roma capitale costituitasi il giorno dell'udienza chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Il ricorrente documenta che è intervenuto un provvedimento di sgravio con conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice
NO AN SI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401557722 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'atto di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa dei rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente n 112401557722 emesso il 28.10.2024 da Roma capitale
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti
Con memoria dichiara di rinunciare al ricorso essendo stato l'atto impugnato annullato in autotutela.
Roma capitale costituitasi il giorno dell'udienza chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Il ricorrente documenta che è intervenuto un provvedimento di sgravio con conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice
NO AN SI