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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA RA NO, TO
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4103/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 27.1.2023 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso avvisi di accertamento TARI, per gli anni di imposta dal 2014 al 2020 notificatogli in data 6.5.2021, dal Comune di Pachino.
In particolare, la Corte adita, ha accolto il quarto motivo di ricorso con il quale è stata eccepita la decadenza, relativamente all'anno di imposta 2014, perché l'atto accertativo di tale annualità era stato notificato oltre il termine quinquennale normativamente previsto. Ha, invece, rigettato tutti gli altri sette motivi perché infondati.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la sua riforma, perché errata.
In particolare ha riproposto sei dei sette motivi rigettati ossia: nullità della sentenza per erronea statuizione sull'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
per non aver accolto l'eccezione relativa alla mancata apposizione della firma digitale sull'atto opposto;
per aver ritenuto correttamente motivato l'atto impugnato;
per non aver accolto il sesto motivo del ricorso per le annualità del 2014, 2015 e 2016 circa l'incompetenza della giunta comunale per l'approvazione delle tariffe;
ed infine per l'erronea statuizione in ordine alle sanzioni irrogate in violazione dell'art.12 comma 1 lett.d) Dlgs. 473/97.
Non risulta costituito in questa fase del giudizio il Comune di Pachino.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che i primi Giudicanti hanno adeguatamente motivato, rigettandole, tutte le suddette domande avanzate con l'originario ricorso. Pertanto, la sentenza è condivisa e si deve ritenere qui riportata e trascritta quale parte motiva.
Si rileva ancora:
- In ordine alla inesistenza della notifica, l'eccezione è insussistente perché l'atto è stato notificato a mezzo pec in data 5.5.2021. Se l'atto presenta qualche vizio, come la mancanza di relata, esso non determina la sua inesistenza, una sua irregolarità che è stata sanata, ex art.156 c.p.c., con la sua impugnazione e con la costituzione in giudizio.
- In ordine all'eccepita omessa apposizione della firma digitale, è stato rilevato che l'atto risulta firmato con l'indicazione a stampa del responsabile, e ciò ai sensi dell'art.1, comma 87, L.549/95.
- In ordine all'eccepito difetto di motivazione, anch'esso è insussistente, perché dall'articolata difesa del contribuente si comprende come lo stesso abbia compreso le ragioni delle pretese comunali, che sono peraltro dettagliate con spiegazione delle relative ragioni. - Circa la eccepita incompetenza della G.C. ad approvare la tariffa TARSU per gli anni in questione, appare superflua ogni ulteriore considerazione, tenuto conto quanto ben motivato dal primo Giudicante a pag.5 e 6 che qui devono intendersi ripetute quale parte motiva.
- In ordine alle sanzioni applicate, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.12, comma 5, del dlgs n.472/97, che disciplina le violazioni della stessa indole per periodi di imposte diversi. Tuttavia nel caso di specie, non si è trattato di un omesso pagamento per le diverse annualità contestate, ma di una omessa dichiarazione di possesso o detenzione di immobili ai fini TARI, che ha determinato un'autonoma violazione dell'obbligo di denuncia.
Per quanto sopra l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna l'appellante alle spese di fase che liquida n €.1.000,00
RM, 18.11.2025
FA RM NA NN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA RA NO, TO
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4103/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210000877 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 27.1.2023 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso avvisi di accertamento TARI, per gli anni di imposta dal 2014 al 2020 notificatogli in data 6.5.2021, dal Comune di Pachino.
In particolare, la Corte adita, ha accolto il quarto motivo di ricorso con il quale è stata eccepita la decadenza, relativamente all'anno di imposta 2014, perché l'atto accertativo di tale annualità era stato notificato oltre il termine quinquennale normativamente previsto. Ha, invece, rigettato tutti gli altri sette motivi perché infondati.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la sua riforma, perché errata.
In particolare ha riproposto sei dei sette motivi rigettati ossia: nullità della sentenza per erronea statuizione sull'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
per non aver accolto l'eccezione relativa alla mancata apposizione della firma digitale sull'atto opposto;
per aver ritenuto correttamente motivato l'atto impugnato;
per non aver accolto il sesto motivo del ricorso per le annualità del 2014, 2015 e 2016 circa l'incompetenza della giunta comunale per l'approvazione delle tariffe;
ed infine per l'erronea statuizione in ordine alle sanzioni irrogate in violazione dell'art.12 comma 1 lett.d) Dlgs. 473/97.
Non risulta costituito in questa fase del giudizio il Comune di Pachino.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che i primi Giudicanti hanno adeguatamente motivato, rigettandole, tutte le suddette domande avanzate con l'originario ricorso. Pertanto, la sentenza è condivisa e si deve ritenere qui riportata e trascritta quale parte motiva.
Si rileva ancora:
- In ordine alla inesistenza della notifica, l'eccezione è insussistente perché l'atto è stato notificato a mezzo pec in data 5.5.2021. Se l'atto presenta qualche vizio, come la mancanza di relata, esso non determina la sua inesistenza, una sua irregolarità che è stata sanata, ex art.156 c.p.c., con la sua impugnazione e con la costituzione in giudizio.
- In ordine all'eccepita omessa apposizione della firma digitale, è stato rilevato che l'atto risulta firmato con l'indicazione a stampa del responsabile, e ciò ai sensi dell'art.1, comma 87, L.549/95.
- In ordine all'eccepito difetto di motivazione, anch'esso è insussistente, perché dall'articolata difesa del contribuente si comprende come lo stesso abbia compreso le ragioni delle pretese comunali, che sono peraltro dettagliate con spiegazione delle relative ragioni. - Circa la eccepita incompetenza della G.C. ad approvare la tariffa TARSU per gli anni in questione, appare superflua ogni ulteriore considerazione, tenuto conto quanto ben motivato dal primo Giudicante a pag.5 e 6 che qui devono intendersi ripetute quale parte motiva.
- In ordine alle sanzioni applicate, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.12, comma 5, del dlgs n.472/97, che disciplina le violazioni della stessa indole per periodi di imposte diversi. Tuttavia nel caso di specie, non si è trattato di un omesso pagamento per le diverse annualità contestate, ma di una omessa dichiarazione di possesso o detenzione di immobili ai fini TARI, che ha determinato un'autonoma violazione dell'obbligo di denuncia.
Per quanto sopra l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna l'appellante alle spese di fase che liquida n €.1.000,00
RM, 18.11.2025
FA RM NA NN