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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 134/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Aviano (PN) il 23/09/2005,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
19/02/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “1)accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale (ubicata ad Aviano, Via
Pedemontana Centrale n. 6) al Sig. , il quale continuerà a Parte_2
vivere nel suddetto immobile, mentre la Sig.ra si adopererà Parte_1
per rilasciare quanto prima la casa coniugale;
3) disporsi l'affido condiviso di entrambi i figli ai genitori, con residenza della prole presso la casa coniugale.
In ordine al minore (che diverrà maggiorenne il 26.03.2025) si concorda Per_2
- come esplicitato nell'allegato piano genitoriale – che l'affido condiviso avvenga mediante modalità e tempi paritetici o equipollenti presso ciascun genitore, sempre nell'interesse supremo della minore stessa e considerando le esigenze lavorative e personali dei coniugi.
Per_ La collocazione paritaria concerne altresì la figlia maggiorenne
Resta inteso che entrambi i genitori potranno modificare la precedente modulazione garantendo un'alternanza ed un equilibrio nei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro considerando i reciproci impegni.
I figli manterranno la residenza presso la casa coniugale, assegnata al padre;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei due figli nei periodi di rispettiva permanenza.
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%,
spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
L'assegno Unico e Universale verrà percepito da ciascun genitore in misura pari al 50% del quantum dovuto;
le detrazioni fiscali per la prole saranno
2 ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
5) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
6) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore , impegnandosi comunque a collaborare Per_2
reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
7) Spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - tenuto conto, altresì, che le condizioni sulla gestione dell'affido del figlio sono superate dal raggiungimento della Persona_2
maggiore età del ragazzo - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Aviano (PN), in data
[...]
23/09/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AVIANO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005,
atto n. 51, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 134/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Aviano (PN) il 23/09/2005,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
19/02/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “1)accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale (ubicata ad Aviano, Via
Pedemontana Centrale n. 6) al Sig. , il quale continuerà a Parte_2
vivere nel suddetto immobile, mentre la Sig.ra si adopererà Parte_1
per rilasciare quanto prima la casa coniugale;
3) disporsi l'affido condiviso di entrambi i figli ai genitori, con residenza della prole presso la casa coniugale.
In ordine al minore (che diverrà maggiorenne il 26.03.2025) si concorda Per_2
- come esplicitato nell'allegato piano genitoriale – che l'affido condiviso avvenga mediante modalità e tempi paritetici o equipollenti presso ciascun genitore, sempre nell'interesse supremo della minore stessa e considerando le esigenze lavorative e personali dei coniugi.
Per_ La collocazione paritaria concerne altresì la figlia maggiorenne
Resta inteso che entrambi i genitori potranno modificare la precedente modulazione garantendo un'alternanza ed un equilibrio nei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro considerando i reciproci impegni.
I figli manterranno la residenza presso la casa coniugale, assegnata al padre;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei due figli nei periodi di rispettiva permanenza.
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%,
spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
L'assegno Unico e Universale verrà percepito da ciascun genitore in misura pari al 50% del quantum dovuto;
le detrazioni fiscali per la prole saranno
2 ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
5) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
6) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore , impegnandosi comunque a collaborare Per_2
reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
7) Spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - tenuto conto, altresì, che le condizioni sulla gestione dell'affido del figlio sono superate dal raggiungimento della Persona_2
maggiore età del ragazzo - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Aviano (PN), in data
[...]
23/09/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AVIANO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005,
atto n. 51, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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