Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1288
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  • Accolto
    Annullamento del titolo impositivo per campagna 2008/2009

    Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 8479/2023, ha annullato il prelievo supplementare relativo alla campagna 2008/2009.

  • Rigettato
    Estinzione del credito per prescrizione

    La prescrizione è stata interrotta con effetti permanenti fino alla data dell’1.10.2019, data del ricorso giurisdizionale indicato nella cartella. Non opera il termine decennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Contrarietà della pretesa al diritto unionale

    Le deduzioni sono inammissibili in quanto oggetto del giudizio non sono gli atti impositivi ma una successiva cartella di pagamento, impugnabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Il contrasto con il diritto europeo configura un vizio di annullabilità e non di nullità.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per violazione delle procedure di recupero

    La sentenza del TAR Veneto n. 580/2015 aveva accolto limitatamente agli interessi, che andavano esclusi dal conteggio, ma ciò non comportava un obbligo di notificazione di una nuova intimazione.

  • Accolto
    Non debenza degli interessi

    La sentenza del TAR Veneto ha escluso la debenza degli interessi, che quindi non dovevano essere conteggiati stante l’intervenuto giudicato sul punto. L'amministrazione non ha dedotto elementi contrari.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione e violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973

    I termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA. Il credito per cui si procede non ha carattere tributario.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del ruolo e avvenuto recupero di parte delle somme mediante compensazione P.A.C.

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma ciò non comporta l'esclusiva iscrizione delle somme in tale registro, essendo sufficiente che il debito non venga riscosso due volte. Non vi sono evidenze che le somme siano state recuperate mediante compensazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Gli atti impositivi risultano essere stati comunicati alla parte, che ha provveduto ad impugnarli. La conoscenza della pretesa è dimostrata dalla sentenza del TAR per il Veneto n. 580/2015.

  • Improcedibile
    Nullità e mancanza di motivazione della cartella, nonché non intellegibilità dei criteri di calcolo degli interessi

    Le doglianze relative agli interessi sono improcedibili per difetto di interesse in ragione della statuizione resa sul motivo relativo alla non debenza degli interessi. Le ulteriori censure sono infondate, contenendo la cartella tutti gli elementi necessari per l’identificazione del credito e l’esercizio del diritto di difesa.

  • Accolto
    Erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui aveva caducato l'intera cartella

    L'annullamento di alcune imputazioni comporta la caducazione della cartella esclusivamente con riferimento a tali pretese e non anche a pretese non annullate.

  • Rigettato
    Contrasto con il giudicato formatosi in relazione alle imputazioni di prelievo relative alle campagne 1997/1998 e 1998/1999

    Il giudicato e la conseguente definitività dei provvedimenti presupposti non esclude l'ammissibilità e la sindacabilità delle censure avverso gli autonomi atti esecutivi, in ordine ai profili inerenti strettamente la fase esecutiva stessa.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato una cartella di pagamento di oltre 314.000 euro per "prelievi latte" relativi a diverse campagne, tra cui 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2008/09. Il TAR aveva fondato la sua decisione sull'annullamento da parte del Consiglio di Stato dei prelievi per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, ritenendo che la caducazione dell'atto presupposto per alcune annualità comportasse la caducazione dell'intera cartella. Agea ha contestato tale statuizione, sostenendo che l'annullamento di alcune pretese non dovesse comportare la caducazione dell'intera cartella, e che ciò fosse in contrasto con il giudicato formatosi per le campagne 1997/1998 e 1998/1999. Il sig. Segato, titolare dell'azienda agricola, si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado. In sede di appello, Agea ha sollevato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver caducato l'intera cartella, anche per le annualità non annullate, e per contrasto con il giudicato formatosi sulle campagne 1997/1998 e 1998/1999. Il sig. Segato ha riproposto i motivi di primo grado, tra cui la prescrizione del diritto di credito, la contrarietà della pretesa al diritto unionale, la violazione delle procedure di recupero, la non debenza degli interessi, la decadenza dell'azione, la duplicazione del ruolo, la mancata notifica degli atti presupposti e la nullità della cartella.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente preso atto dell'annullamento del prelievo supplementare per la campagna 2008/2009 da parte del TAR Lazio, dichiarando caducata la relativa pretesa. Successivamente, ha esaminato i motivi riproposti dal sig. Segato. Il motivo relativo alla prescrizione è stato respinto, ritenendo che l'atto di costituzione in giudizio di Agea avesse interrotto la prescrizione con effetti permanenti, e che operasse il termine decennale. La contrarietà della pretesa al diritto unionale è stata dichiarata inammissibile, poiché la cartella di pagamento, quale atto esecutivo, è impugnabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento originario, e il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità. Il motivo relativo alla violazione delle procedure di recupero è stato respinto, escludendo la necessità di una nuova intimazione di pagamento. Il motivo relativo alla non debenza degli interessi è stato accolto, in quanto fondato sul giudicato formatosi con la sentenza del TAR Veneto n. 580/2015. Il motivo relativo alla decadenza dell'azione è stato respinto, poiché il credito non ha carattere tributario e non si applica l'art. 25 del DPR 602/1973. I motivi relativi alla duplicazione del ruolo e alla compensazione sono stati respinti, così come quello sulla mancata notifica degli atti presupposti, dato che gli atti impositivi risultavano comunicati e impugnati. Infine, le doglianze sulla nullità e mancanza di motivazione della cartella sono state ritenute infondate, mentre quelle sugli interessi sono state dichiarate improcedibili per difetto di interesse, data l'accoglimento del motivo specifico sugli interessi. In parziale riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato ha dichiarato caducata la cartella per la campagna 2008/2009 e annullato la cartella limitatamente agli interessi computati per le annate 1997/1998 e 1998/1999, compensando le spese di lite per la soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1288
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1288
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo