Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01288/2026REG.PROV.COLL.
N. 08871/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8871 del 2023, proposto da:
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GA NR UI, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione terza) n. 453 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. GA NR UI;
Vista l’ordinanza cautelare n. 4939/2023 della Sezione;
Vista la sentenza parziale n. 1674/2025 della Sezione;
Vista l’ordinanza collegiale n. 8025/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Consigliere LO Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Angela Palmisano (per delega dell’avvocato Maddalena Aldegheri) e l'avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EA ha appellato la sentenza n. 453/2023, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha annullato la cartella di pagamento n. 124 2021 00273425 89 000, recante la richiesta di pagamento della somma complessiva pari a euro 314.360,81, per “ prelievi latte ” relativi ai periodi 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2008/09, oltre interessi e oneri di riscossione.
2. Il Giudice di primo grado ha annullato la cartella evidenziando che: i ) questo Consiglio aveva annullato il prelievo alla campagna 1999/2000 (sentenza n. 5685/2022) e quello relativo alla campagna 2000/2001 (sentenza n. 1549/2022); ii ) il venir meno dell’atto presupposto per talune annualità comportava la caducazione dell’intera cartella in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento.
3. EA ha interposto ricorso in appello evidenziando l’erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui aveva caducato l’intera cartella, e, quindi, anche in relazione alle pretese relative a campagne rispetto alle quali non era venuto meno il titolo nonché per contrasto con il giudicato formatosi in relazione alle imputazioni di prelievo relative alle campagne 1997/1998 e 1998/1999.
4. Si è costituito in giudizio il sig. GA chiedendo di respingere il ricorso in appello e riproponendo i motivi di primo grado assorbiti dal T.A.R.
5. Con sentenza parziale n. 1674/2025 la Sezione ha accolto il primo motivo di ricorso in appello, affermando che l’annullamento di alcune imputazioni avrebbe comportato, esclusivamente, la caducazione della cartella con riferimento a tali pretese e non anche con riferimento a pretese non annullate. La Sezione ha, invece, respinto il secondo motivo ritenendo che “ il giudicato e la conseguente definitività dei provvedimenti presupposti non esclude l’ammissibilità e la sindacabilità delle censure avverso gli autonomi atti esecutivi, in ordine ai profili inerenti strettamente la fase esecutiva stessa ”. La Sezione ha, altresì, precisato che le annate oggetto della cartella impugnata estranee all’annullamento degli atti presupposti fossero quelle del 1997/1998, 1998/1999 e 2008/09. La Sezione ha evidenziato che, in ordine al vizio della prescrizione, rispetto a due delle tre annate rimanenti la difesa erariale aveva richiamato gli elementi forniti nel secondo motivo di appello, da cui risultava che l’azienda aveva agito in giudizio ma il T.A.R. aveva respinto l’impugnazione delle imputazioni di prelievo relative alle campagne 1997/1998 e 1998/1999, con sentenza n. 6172/12; tale sentenza era stata appellata ma il ricorso era stato dichiarato perento con decreto n. 1275/2019. La Sezione ha, quindi, osservato che: i ) EA non aveva indicato alcun atto interruttivo della prescrizione con riferimento all’annata 2008/2009; ii ) EA aveva per la prima volta in appello prodotto i giudicati relativi alle campagne 1997/1998 e 1998/1999, nonostante il T.A.R. avesse emesso un ordine istruttorio rimasto inevaso. La Sezione ha, quindi, rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alla parte appellata di replicare più compiutamente sulle deduzioni di EA nonché al fine di consentire ad EA di formulare difese sui motivi riproposti. La Sezione ha, quindi, fissato l’udienza di prosecuzione della trattazione al 14.10.2025.
6. In vista di tale udienza il sig. GA ha depositato memoria conclusionale, ribadendo le considerazioni già esposte nella memoria di costituzione.
7. Con ordinanza collegiale n. 8025/2025 la Sezione ha ordinato ad EA di depositare in giudizio chiarimenti in ordine all’oggetto e all’esito del “ ricorso giurisdizionale del 01.10.2019, prot. 0182, codice 7668001825 ” indicato nella impugnata cartella e, comunque, circa il complessivo assetto del contenzioso tra le parti pendente o definito (anche in forza di ricorsi collettivi e/o cumulativi), inerente a tutti gli atti prodromici a quello impugnato. La Sezione ha, quindi, fissato la nuova udienza di trattazione del ricorso al 5.2.2026.
8. EA ha adempiuto all’ordine istruttorio solo in data 4.2.2026 e, per tale ragione, la difesa del sig. GA ha eccepito la non utilizzabilità della documentazione prodotta. EA ha, invece, insistito per l’acquisizione agli atti del giudizio di tale documentazione, chiedendo, in subordine, un rinvio.
8.1. Osserva il Collegio come la documentazione depositata in giudizio non sia, in ogni caso, rilevante, limitandosi la relazione a ribadire circostanze che già emergono dagli atti depositati in giudizio; del pari, la documentazione prodotta non ha alcuna utilità istruttoria atteso che gli atti depositati consentono di decidere la controversia. Per tali ragioni non si terrà conto della relazione di EA né della documentazione da essa prodotta in data 4.2.2026.
9. Entrando in medias res , occorre, preliminarmente, osservare come il T.A.R per il Lazio, con sentenza n. 8479/2023, abbia annullato il prelievo supplementare relativo alla campagna 2008/2009 (documento n. 3 delle produzioni del sig. GA del 23.11.2023). Pertanto, la pretesa relativa a tale campagna – indicata nella cartella impugnata – deve ritenersi caducata per annullamento del titolo impositivo.
10. Operata tale premessa si osserva come, in ragione della sentenza parziale n. 1674/2025 e del venir meno del titolo impositivo relativo alla campagna 2008/2009, il presente giudizio sia, quindi, circoscritto alla disamina dei motivi riproposti in relazione alle campagne 1997/1998 e 1998/1999.
11. Prima di procedere alla disamina di tali motivi occorre verificare l’ammissibilità della documentazione prodotta da EA con il ricorso in appello, rilevante non in relazione al contenuto del secondo motivo ma al fine di verificare l’effettiva prescrizione della pretesa, e, quindi, per la disamina di uno dei motivi riproposti.
11.1. In ordine all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., formulata in parte qua da EA, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dalla Sezione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 742; Id., 5 febbraio 2024, n. 907), secondo la quale il potere di acquisizione officiosa di documenti - non prodotti in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio del Giudice - può essere esercitato solo al ricorrere di alcuni specifici presupposti, e, in particolare, nei casi in cui: i ) “ in primo grado l’amministrazione abbia comunque adempiuto, seppur in modo non completo, ma fornendo comunque evidenze che tendono a smentire l’eccezione di prescrizione dei ricorrenti (cfr. Cons. St. 9999/2024) ”; ii ) “ si chieda l’acquisizione di uno specifico documento che provi incontrovertibilmente l’erroneità della statuizione di primo grado, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) ”; iii ) “ si chieda l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito ”; iv ) “ sussistano ragioni specifiche - esposte dalla parte rimasta inerte – che giustifichino la condotta ed impongano l’esercizio dei poteri officiosi”. Nel caso di specie si tratta di acquisire una sentenza di merito relativa alle imputazioni di prelievo e il successivo decreto di perenzione del ricorso in appello. Si tratta, quindi, di documentazione suscettibile di essere acquisita in appello alla luce delle condivisibili affermazioni della Sezione.
12. Passando alla disamina dei motivi riproposti si osserva come, con il primo motivo (riproduttivo del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio), il sig. GA abbia dedotto l’intervenuta prescrizione del diritto di credito. Come osservato in precedenza, il presente giudizio è circoscritto alle campagne 1997/1998 e 1998/1999; ora, i provvedimenti impositivi relativi a tali campagne sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. per il Lazio che, con sentenza n. 6172/2013, ha respinto il ricorso, ad eccezione del motivo relativo agli interessi relativi alla campagna 1997/1998. Il relativo giudizio di appello è stato, invece, dichiarato perento con decreto n. 1275/2019.
12.1. In relazione alla vicenda in esame deve, quindi, escludersi l’estinzione del credito per prescrizione. Opera, infatti, il principio per cui – in simili casi - trova applicazione l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c.; come osservato dalla Corte di Cassazione, “ la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, c.c. ” (Cassazione civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470); l’atto di costituzione in giudizio di EA deve ritenersi espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata ed è, quindi, valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999). Nel caso di specie, la prescrizione è stata, quindi, interrotta con effetti permanenti fino alla data dell’1.10.2019.
12.2. In relazione al termine di prescrizione (su cui si sofferma il motivo riproposto) va ribadito che: i ) secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, con riferimento alla sorte capitale opera il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), atteso che il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, e, pertanto, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050); ii ) nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale, non essendo invocabile neppure il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, del regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
12.3. Il primo dei motivi riproposti (corrispondente al quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio) deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato.
13. Con il secondo motivo dei motivi riproposti (corrispondente al primo motivo del ricorso introduttivo) la parte ha dedotto la contrarietà della pretesa al diritto unionale. In particolare, secondo il sig. GA, i provvedimenti impositivi sarebbero stati contrari: i ) ai principi affermati dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, in causa C-348/18, dell’11 settembre 2019 (in causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022, in causa C-377/19; ii ) al diritto interno, essendo stato accertato – anche in sede penale – l’erroneità dei dati posti a fondamento delle stesse; iii) agli obblighi imposti dal diritto unionale, che avrebbero precluso l’esecuzione di atti – anche se definitivi - formati in violazione di tale diritto. Il sig. GA ha, quindi, evidenziato come i provvedimenti interni dovessero ritenersi nulli proprio per contrasto con il diritto unionale, e ha chiesto al Collegio – in caso di dubbi interpretativi – di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea apposito quesito interpretativo ( ff . 23-24 della memoria di costituzione).
13.1. Il motivo è infondato, dovendosi considerare come la preclusione alla cognizione del merito delle imputazioni di prelievo discenda dalla definitività dell’atto impositivo.
13.2. In sostanza, le deduzioni contenute nel motivo sono inammissibili in quanto oggetto del giudizio non sono gli atti impositivi ma una successiva cartella di pagamento che, pur se devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., è soggetta alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, la cartella è relativa a pregresse debenze già accertate, e non costituisce, quindi, un autonomo atto impositivo ma un atto prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di contro, i profili asseritamente vizianti la cartella sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando le due note sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dicembre 2022; Id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
13.3. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità ( cfr ., ex plurimis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
13.4. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
13.5. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Id., 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
13.6. Devono, altresì, escludersi i presupposti per adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia. Infatti, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” ( cfr .: sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e FF Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
13.7. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” - Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
13.8. Omologhe considerazioni valgono per la dedotta assenza di controllo e di verifiche sull’effettiva produzione, nonché sulla dedotta inattendibilità dei dati, che riguardano, in ipotesi, vizi degli atti impositivi e non delle successive richieste di pagamento. Osserva, in ogni caso, il Collegio come simili censure non possano essere accolte alla luce della condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, la quale, con riferimento a generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, ha ritenuto che, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “ quadrare ” con quelli stimati della produzione lattiera, non sia possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può, comunque, procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
14. Con il terzo motivo riproposto (corrispondente all’ottavo motivo del ricorso introduttivo) la parte ha dedotto l’illegittimità dell’impugnata cartella per violazione delle procedure di recupero, ovvero per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , per non avere AGEA, prima di procedere al recupero forzoso dei prelievi 1997/1998 e 1998/1999, notificato una nuova intimazione di versamento, senza interessi, in ossequio alla sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 580/2015.
14.1. Il motivo è infondato atteso che la sentenza del T.A.R. per Veneto indicata aveva accolto limitatamente agli interessi ed erano questi che andavano esclusi dal conteggio e non l’intera pretesa, come si esporrà infra . Né ciò comportava un obbligo di notificazione di una nuova intimazione, diversamente da quanto esposto dal sig. GA.
15. Con il quarto motivo riproposto (corrispondente al secondo motivo del ricorso introduttivo) la parte ha dedotto la non debenza degli interessi alla luce della sentenza del T.A.R. per il Veneto indicata al punto 14.
15.1. Il motivo è fondato atteso che tale sentenza ha escluso la debenza degli interessi che, quindi, non dovevano essere conteggiati stante l’intervenuto giudicato sul punto (punti 7.2-7.6 della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 580/2015). Non rileva, inoltre, la correttezza o meno della sentenza del T.A.R. Veneto che non è suscettibile di essere esaminata in questa sede. Rileva, esclusivamente, il giudicato sul punto che ha escluso la possibilità di conteggiare interessi e che doveva essere osservato dall’Amministrazione, essendo riferito alle campagne dal 1995/1996 al 2001/2002, e quindi anche alle campagne oggetto di giudizio. Inoltre, sul punto EA nulla ha osservato e non ha, quindi, dedotto elementi contrari alla tesi del sig. GA.
16. Con il quinto motivo riproposto (corrispondente al terzo motivo del ricorso introduttivo) la parte ha dedotto la decadenza dell’azione e la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c ), del D.P.R. n. 602/1973.
16.1. Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza della Sezione, secondo cui: i ) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii ) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua ); iii ) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari ( cfr .: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505).
17. Con il sesto motivo riproposto (corrispondente al quinto e al sesto motivo del ricorso introduttivo) il sig. GA ha dedotto l’illegittima duplicazione del ruolo e l’avvenuto recupero di parte delle somme mediante compensazione P.A.C.
17.1. I motivi sono infondati. In relazione alla dedotta duplicazione del ruolo può richiamarsi quanto evidenziato da questo Consiglio, secondo cui l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta l’esclusiva iscrizione delle somme in tale registro, essendo soltanto necessario che il debito non venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281). In ordine alla compensazione non vi sono certe evidenze che consentano di ritenere già recuperate le somme dovute mediante la compensazione.
18. Con il settimo motivo (corrispondente al settimo motivo del ricorso introduttivo) la parte ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti.
18.1. La censura è infondata in quanto, alla luce dei provvedimenti giurisdizionali acquisiti, gli atti impositivi risultano essere stati comunicati alla parte, che ha anche provveduto ad impugnarli. Inoltre, la conoscenza della pretesa (e dei relativi atti) è dimostrata proprio dalla sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 580/2015, prodotta dalla stessa parte appellata.
19. Con il nono motivo riproposto (corrispondente al nono motivo del ricorso introduttivo) il sig. GA ha dedotto la nullità e la mancanza di motivazione della cartella, nonché la non intellegibilità dei criteri di calcolo degli interessi.
19.1. Le doglianze relative agli interessi sono improcedibili per difetto di interesse in ragione della statuizione resa con riferimento al quarto motivo. Le ulteriori censure sono infondate, contenendo la cartella tutti gli elementi necessari per l’identificazione del credito e l’esercizio del diritto di difesa.
20. In definitiva, giudicando sui motivi riproposti, il Collegio li ritiene infondati, ad eccezione del motivo relativo al computo degli interessi.
21. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
22. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto:
i ) dà atto dell’avvenuto annullamento del titolo impositivo relativo alla campagna 2008/2009 e, per l’effetto, dichiara caducata in parte qua la relativa pretesa di pagamento contenuta nella cartella impugnata;
ii ) giudicando sui motivi riproposti dal sig. GA li accoglie limitatamente al motivo relativo agli interessi computati nella cartella impugnata per le annate 1997/1998 e 1998/1999; li respinge per il resto;
iii ) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara caducata la cartella con riferimento alla pretesa relativa alla campagna 2008/2009 e annulla la cartella impugnata limitatamente agli interessi computati per le annate 1997/1998 e 1998/1999;
iv ) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RD | RI IM |
IL SEGRETARIO