CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9473/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249032005602000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012037878000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 20249032005602 ( relativa alla cartella esattoriale nr 29320140012037878000, Irpef 2010 asseritamente notificata il 5/09/2014), notificata il 15/10
2024.
Si eccepisce: omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella nr. 29320140012037878000 prodromica all'atto impugnato, prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria.
In particolare, con produzione documentale e produzione di copia di denuncia penale sporta dalla ricorrente, si contesta l'asserita regolarità della notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione impugnata e relativa al presente giudizio: la ricorrente rileva che la stessa – secondo le risultanze in atti – sarebbe stata notificata a tale Nominativo_1, qualificatasi sorella della ricorrente.
Orbene, risulta dagli atti prodotti che Ricorrente_1 non annovera tra i suoi familiari, men che meno conviventi, sorelle;
si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Non si è costituita ADER.
Si è costituita l'A.E., la quale rileva la regolarità della notifica dell'atto prodromico all'intimazione oggetto del presente giudizio, demandando ad ADER la produzione di idonea documentazione al riguardo, nulla replicando all'eccezione principale formulata dalla ricorrente;
si insiste per la legittimità della procedura di riscossione richiamando le disposizioni di cui al D.L. 18/2020. Si chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso della contribuente debba essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Invero, non risulta, dagli atti e vieppiù dalla costituzione in giudizio della AE, l'avvenuta regolare notifica, come previsto ex lege, della cartella di pagamento nr
29320140012037878000, atto come rilevato dalla ricorrente presupposto della intimazione impugnata.
La ricorrente, con idonea prova documentale, ha comprovato che la notifica dell'atto presupposto non è stata effettuata regolarmente, poiché avvenuta a mani di soggetto estraneo e senza alcun rapporto con la medesima.
L'Agenzia delle Entrate, quale Ente impositore, ha esposto generiche argomentazioni sulla regolarità della notifica del detto atto impositivo attesa la mancata produzione documentale a supporto di quanto la stessa ha sostenuto. Ciò, come correttamente osservato nelle memorie in atti, è comprovato da quanto si legge nelle controdeduzioni “ … per come risulta dalla documentazione che verrà prodotta dall'Agente della Riscossione, incaricato dell'adempimento, o dallo scrivente Ufficio non appena in possesso di quanto verrà trasmesso su richiesta”. Né tale carenza può dirsi colmata dalla sommaria affermazione per la quale la condotta del Concessionario “… è del tutto immune da censure, in quanto ha legittimamente e correttamente svolto la sua attività di riscossione provvedendo a predisporre e notificare entro i termini di legge dalla consegna del ruolo, la cartella di pagamento”. Anche questo dato, in mancanza di prova documentale, si caratterizza per l'assoluta inconducenza. Ne consegue che prive di pregio, perché non supportate da prova alcuna, appaiono le obiezioni sulla presunta definitività ed incontestabilità delle somme di cui alla cartella di pagamento per la mancata impugnazione della stessa nel termine di sessanta giorni successivi alla notificazione.
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte dei resistenti, sui quali incombeva il relativo onere: il ricorso, dunque, deve essere accolto, ogni altra eccezione disattesa.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese, che si liquidano in complessivi € 700,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatrio costituito.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9473/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249032005602000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012037878000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 20249032005602 ( relativa alla cartella esattoriale nr 29320140012037878000, Irpef 2010 asseritamente notificata il 5/09/2014), notificata il 15/10
2024.
Si eccepisce: omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella nr. 29320140012037878000 prodromica all'atto impugnato, prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria.
In particolare, con produzione documentale e produzione di copia di denuncia penale sporta dalla ricorrente, si contesta l'asserita regolarità della notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione impugnata e relativa al presente giudizio: la ricorrente rileva che la stessa – secondo le risultanze in atti – sarebbe stata notificata a tale Nominativo_1, qualificatasi sorella della ricorrente.
Orbene, risulta dagli atti prodotti che Ricorrente_1 non annovera tra i suoi familiari, men che meno conviventi, sorelle;
si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Non si è costituita ADER.
Si è costituita l'A.E., la quale rileva la regolarità della notifica dell'atto prodromico all'intimazione oggetto del presente giudizio, demandando ad ADER la produzione di idonea documentazione al riguardo, nulla replicando all'eccezione principale formulata dalla ricorrente;
si insiste per la legittimità della procedura di riscossione richiamando le disposizioni di cui al D.L. 18/2020. Si chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso della contribuente debba essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Invero, non risulta, dagli atti e vieppiù dalla costituzione in giudizio della AE, l'avvenuta regolare notifica, come previsto ex lege, della cartella di pagamento nr
29320140012037878000, atto come rilevato dalla ricorrente presupposto della intimazione impugnata.
La ricorrente, con idonea prova documentale, ha comprovato che la notifica dell'atto presupposto non è stata effettuata regolarmente, poiché avvenuta a mani di soggetto estraneo e senza alcun rapporto con la medesima.
L'Agenzia delle Entrate, quale Ente impositore, ha esposto generiche argomentazioni sulla regolarità della notifica del detto atto impositivo attesa la mancata produzione documentale a supporto di quanto la stessa ha sostenuto. Ciò, come correttamente osservato nelle memorie in atti, è comprovato da quanto si legge nelle controdeduzioni “ … per come risulta dalla documentazione che verrà prodotta dall'Agente della Riscossione, incaricato dell'adempimento, o dallo scrivente Ufficio non appena in possesso di quanto verrà trasmesso su richiesta”. Né tale carenza può dirsi colmata dalla sommaria affermazione per la quale la condotta del Concessionario “… è del tutto immune da censure, in quanto ha legittimamente e correttamente svolto la sua attività di riscossione provvedendo a predisporre e notificare entro i termini di legge dalla consegna del ruolo, la cartella di pagamento”. Anche questo dato, in mancanza di prova documentale, si caratterizza per l'assoluta inconducenza. Ne consegue che prive di pregio, perché non supportate da prova alcuna, appaiono le obiezioni sulla presunta definitività ed incontestabilità delle somme di cui alla cartella di pagamento per la mancata impugnazione della stessa nel termine di sessanta giorni successivi alla notificazione.
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte dei resistenti, sui quali incombeva il relativo onere: il ricorso, dunque, deve essere accolto, ogni altra eccezione disattesa.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese, che si liquidano in complessivi € 700,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatrio costituito.