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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4151/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE) I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4151/2025, promosso da: nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1 con il patrocinio degli avv. Maria Beatrice SCIANNAMBLO e Lorenzo CHIDINI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 2.8.2023, cittadina srilankese nata il [...], ha formalizzato Parte_1 in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento emesso in data 11.3.2025 (e notificato all'istante in data CP_1
2.4.2025).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 4 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 15.4.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale della ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lei intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: contratto di assunzione di collaboratore domestico non convivente a tempo indeterminato concluso il 13.2.2023 con con alcuni Controparte_2 prospetti paga;
denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo interminato instaurato a decorrere dal 16.1.2024 con;
contratto di lavoro domestico somministrato a tempo indeterminato Parte_2 stipulato a decorrere dal 10.6.2024 con la Vitassistance s.r.l., con alcune buste paga). Ha, poi, evidenziato (e documentato) che è stata vittima in data 20.1.2024 di un Parte_1 infortunio camminando per strada, con postumi lesivi non ancóra completamente risolti («frattura trimalleolare caviglia destra»), in relazione ai quali ella si sottopone tuttora a cure e controlli sanitari. Per tale ragione, la straniera si troverebbe in quelle «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità» che, ove non adeguatamente curabili nel Paese di origine (ipotesi nella specie ricorrente alla luce di quanto attestato dalle COI consultate dalla difesa), comportano l'inespellibilità e giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Sulla scorta di quanto sopra, i difensori della ricorrente hanno chiesto l'accertamento del diritto della loro assistita all'ottenimento, in principalità, di un permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero, in subordine, di un permesso di soggiorno per cure mediche;
il tutto con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3. Il , pur avendo ricevuto valida e tempestiva notifica del ricorso in data Controparte_1
15.7.2025, non si è costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 25.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 19.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di protezione speciale formulata in principalità dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel
Pag. 2 di 4 rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che ha manifestato la volontà di presentare istanza di protezione Parte_1 complementare in epoca antecedente a tale data (come riconosciuto dalla stessa resistente che, a p. 2 del provvedimento opposto, ha dato atto di aver valutato la domanda alla stregua del disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998), formalizzandola poi il 2.8.2023, deve qui trovare applicazione la disciplina previgente.
2. Ciò chiarito in ordine alla normativa applicabile al caso di specie, stima il Tribunale che il riconoscimento della protezione speciale alla ricorrente trovi fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa avviato da costei sul territorio nazionale, come ampiamente documentato dai suoi difensori.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, giunta in Italia nel mese di luglio 2022 (dopo avervi regolarmente Parte_1
Pag. 3 di 4 risieduto già in passato in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto il 4.10.2013: cfr. il doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), ha svolto attività lavorativa retribuita quale collaboratrice familiare sin dal 13.2.2023, data in cui ha instaurato un primo contratto di lavoro a tempo indeterminato con
. In data 16.1.2024, ella è, quindi, passata alle dipendenze di , in forza di Controparte_2 Parte_2 contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato cessato, però, già in data 20.1.2024 a causa di un grave infortunio occorso alla straniera quello stesso giorno mentre camminava per strada a Milano. Dal 10.6.2024, l'istante ha, poi, ripreso la sua attività lavorativa, venendo assunta dalla Vitassistance s.r.l. contratto di lavoro domestico somministrato a tempo indeterminato (v. le ultime buste paga depositate).
Tali attività lavorative hanno consentito alla ricorrente di percepire retribuzioni adeguate ad assicurare il suo sostentamento nel Paese di accoglienza (si ricorda, in ogni caso, al riguardo che, secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio della ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, la domanda principale formulata da merita di essere accolta, con Parte_1 conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata.
4. Sussisterebbero gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, atteso che l'accoglimento della domanda di protezione speciale è dipeso dal consolidamento in corso di causa dell'integrazione sociale e lavorativa della ricorrente. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto parte resistente è rimasta contumace e non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie la domanda presentata in via principale dalla ricorrente e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] il [...] (c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 CP_3 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio della ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luca Perilli
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