Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1789/2024 R.G. Cont. promossa da:
Parte_1 (C.F.: ) nata a [...] il [...], residente in Settimo C.F._1 Torinese (TO), Frazione Mezzi Po n. 76, elettivamente domiciliata in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26 presso lo studio dell'avv. Walter Giacardi (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente Contro
CP_1 (CF: nato a [...] il [...] residente in [...] bis (Torino) rappresentato e difeso per delega in atti dagli Avv. Luca Pecoraro e Avv. Alessia Dinunno e presso il loro studio in Torino Via Lessolo 3 elettivamente domiciliato per delega in atti Parte resistente Con l'intervento del PM Oggetto: “Separazione e divorzio contenziosi”. Conclusioni consensualizzate delle Parti Come da verbale di udienza del 11.3.2025 del seguente letterale tenore, con richiesta di rimessione sul ruolo per la fase divorzile.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare, prendere atto e disporre:
- la separazione personale dei coniugi, come sopra identificati, ed ordinare all'Ufficiale di Stato civile dei luoghi in cui venne trascritto il matrimonio di procedere alle relative trascrizioni ed iscrizioni di legge;
- decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dell'eventuale omologa della separazione, in caso di consensualizzazione della procedura, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi
, come sopra identificati, ed ordinare all'Ufficiale di Stato civile dei luoghi in cui venne trascritto il matrimonio di procedere alle relative trascrizioni ed iscrizioni di legge;
- l'affidamento condiviso delle figlie minori e (anche a seguito della pronuncia di scioglimento Per_1 Per_2 del matrimonio), con responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie (in particolare, relative all'istruzione, all'educazione, alle scelte religiose ed alla salute) verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre quelle su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con le seguenti regole già condivise tra i coniugi:
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o - alimentazione basata, se possibile, su prodotti biologici e a “km 0”, cura della preparazione dei loro pasti, in modo che la dieta sia sempre sana, varia e adatta alle loro caratteristiche;
o - impegno a scegliere preferibilmente rimedi antroposofici e omeopatici e a proseguire i percorsi iniziati con la dott.ssa la dott.ssa ed il dott. Persona_3 Per_4 Per_5
o - impegno della mamma a far proseguire alle bimbe il percorso religioso con la Comunità dei Cristiani, ed a interromperlo se le bambine non avessero nel tempo più intenzione di seguirlo;
o - collocazione prevalente e residenza delle bimbe presso la casa della mamma, determinando i tempi e le modalità della loro presenza anche presso il padre che si propongono, nel rispetto di quanto già attualmente posto in essere e salvo diverso accordo tra i coniugi ed esigenze delle minori, nel seguente modo:
▪ settimana A) il padre, il lunedì porta a scuola e riprende all'uscita da scuola le bambine e le tiene seco sino al martedì mattina quando le accompagna a scuola ove a prenderle andrà la madre che le riporterà il mercoledì mattina a scuola. Il padre andrà a prendere poi le figlie mercoledì all'uscita da scuola e le terrà seco sino alla sera (indica-tivamente verso le 19:00) quando le riporterà presso l'abitazione materna. Le bambine saranno dunque accompagnate a scuola dalla madre nella giornata del giovedì e con essa rimarranno sino al venerdì mattina quando le porta a scuole. Le bambine, il venerdì, vengono prese all'uscita da scuola dal padre che le accompagna subito presso l'abitazione materna ove vi sarà ad attenderle la baby-sitter. Le bambine rimangono presso la casa materna sino al lunedì mattina quando ripartiranno con il padre che ivi passerà a prenderle per andare a scuola;
▪ settimana B) il padre, il lunedì porta a scuola e riprende all'uscita da scuola le bambine e le tiene seco sino al martedì mattina quando le accompagna a scuola ove a prenderle andrà la madre che le riporterà il mercoledì mattina a scuola. Il padre andrà a prendere poi le figlie mercoledì all'uscita da scuola e le terrà seco sino alla sera (indica-tivamente verso le 19:00) quando le riporterà presso l'abitazione materna. Le bambine saranno dunque accompagnate a scuola dalla madre nella giornata del giovedì e con essa rimarranno sino al venerdì mattina quando le porta a scuole. Le bambine, il venerdì, vengono prese all'uscita da scuola dal padre che le accompagna subito presso l'abitazione materna ove vi sarà ad attenderle la baby-sitter. Le bambine, il sabato, vengono prese dal padre entro le ore 14 (ciò a seconda delle specifiche esigenze e possibilità lavorative dello stesso) e le terrà seco sino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola.
▪ vacanze natalizie ad anni alterni e dunque un anno (con inizio dal Natale 2025) la madre terrà con sé consecutivamente le bimbe la settimana che va dal 23 al 30 dicembre (sino alle ore 12:00) ed il padre, anch'egli consecutivamente, la settimana che va dal 30 dicembre all'inizio della scuola con accompagnamento delle figlie compreso, e l'anno successivo i genitori si invertiranno il periodo.
▪ festività, compleanni delle minori e ponti: in modo alternato di anno in anno (ai compleanni delle bambine i genitori si impegnano ad essere presenti entrambi, se le condizioni lo permetteranno). ▪ vacanze estive: ciascun genitore terrà presso di sé le figlie durante per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con l'altro genitore entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Entrambi i genitori s'impegnano a comunicare reciprocamente all'altro l'esatta località e l'indirizzo del luogo ove intendono recarsi con il minore ed i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente;
o in caso di mutamento delle esigenze delle minori e/o delle possibilità di uno o entrambi i coniugi e/o in caso di disaccordo, i coniugi stabiliscono sin da ora che in alternativa alle modalità di gestione delle bimbe di cui sopra, si cercherà una modalità il più vicino possibile a quella attuale, frutto delle esigenze emerse dalle bambine, dai tempi della scuola e dei turni di lavoro dei genitori;
o impegno di entrambi i coniugi a versare, sul conto corrente bancario per le bambine, ogni mese, una cifra non inferiore ad Euro 600,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per pagare (con movimenti tracciati) le scuole, i medicinali, le visite e i vestiti, le attività e tutto ciò che occorre loro. Se nel tempo le esigenze delle bimbe fossero maggiori, i genitori valuteranno insieme un versamento più alto. I coniugi ripartiranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico previsto per ogni figlia;
pagina 2 di 3 o i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro) purché documentate ed in ogni caso quelle meglio individuate e disciplinate dal “Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli minori in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Ivrea. In caso di attività sportive o extrascolastiche, viaggi ecc. effettuati dal figlio su iniziativa di uno solo dei genitori le relative spese saranno integralmente sostenute dal genitore “promotore”;
- i coniugi prestano consenso per il rinnovo del passaporto delle minori, rinunciando a qualunque limitazione della documentazione di espatrio e consentendo l'iscrizione delle figlie sui rispettivi passaporti che i tra i coniugi (anche a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio) non via siano reciproci impegni economici di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti” Peril PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 12/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha esposto che i coniugi han contratto matrimonio civile 06/12/2014 in Settimo Torinese, unione dalla quale sono nate le figlie il 5.1.2016 e il 25.4.2019. Agiva il ricorrente dando atto della frattura Per_1 Per_2 dell'affectio coniugalis chiedendo pronunciarsi la separazione e il divorzio ex art 473 bis. 49 cpc
- Si costituiva parte resistente e all'udienza del 11.3.2025 avanti al GR le Parti concludevano congiuntamente come sopra visto e la causa viene ora a decisione. È infatti venuta a mancare la comunione materiale e spirituale, pertanto, si rende necessario procedere alla separazione personale. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, in quanto conformi a legge, all'interesse della prole ed al principio di bigenitorialità, possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio. Il PM ha concluso per l'accoglimento. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 CP_1 06/12/2014 a Settimo Torinese alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28.4.2025 IL PRESIDENTE Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE rel/est. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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